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Art 1


Published: 1919-06-10
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984189/art-1.html

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Legge 10 Giugno 1919 N.18 sulle miniere.
Art. 1.
- Chiunque ritenga che nel proprio terreno o in quello di altro proprietario nel territorio della
Repubblica di San Marino esista una miniera di qualunque natura, prima di iniziare qualsiasi
lavoro, deve darne denunzia al Governo, e richieder l'autorizzazione di praticare le ricerche.
Art. 2.
- Qualora, eseguite le ricerche, ne risulti dimostrata l'esistenza, potrà provocare dal Governo stesso
il decreto di concessione anche nel caso di rifiuto dell'assenso del proprietario del terreno.
Art. 3.
- L'esecuzione dei lavori di ricerca e di coltivazione non autorizzati dal Governo è soggetta alla
multa da L.50 a L.300 oltre alla immediata sospensione di ogni lavoro.
Art. 4.
- Dalla data della concessione di coltivazione la miniera diviene per tutta la sua durata una proprietà
nuova di carattere immobiliare, disponibile e trasmissibile, subordinatamente all'approvazione del
Governo, e salve le limitazioni apposte nell'atto di concessione.
Art. 5.
- Qualunque individuo, anche non cittadino della Repubblica, purchè vi elegga legale domicilio e
ottemperi alle condizioni di cui in appresso, può avanzare al Governo domanda di praticare ricerche
e di successive concessioni di coltivare una miniera.
Art. 6.
- Ogni domanda deve contenere le indicazioni valevoli a determinare la deliberazione governativa e
segnatamente giustificare l'attitudine del richiedente o della persona da lui delegata per l'esecuzione
dei lavori ed i mezzi all'uopo occorrenti.
Il Governo ordinerà il deposito della somma che ritr à necessaria, per le indagini da praticarsi,
anche a mezzo di persona tecnica, non che per i dann che possono derivare al proprietario del
terreno per le ricerche.
Art. 7.
- Qualora la domanda non sia avanzata dal proprietario del terreno e non vi sia unito il suo atto di
assenso, verrà a lui comunicata d'ufficio dal Governo, con invito a presentare le sue deduzioni in un
breve termine stabilito nell'atto di comunicazione.
Art. 8.
- Se il proprietario dichiara di eseguire egli steso le ricerche, avrà diritto alla preferenza, purchè
soddisfi alle condizioni stabilite nell'art.6.
Art. 9.
- Esistendo uno scopritore della miniera, gli verrà dal proprietario del terreno corrisposto un premio,
secondo l'importanza della miniera. In caso di dissen o la misura del premio verrà stabilita da due
arbitri, uno nominato dal proprietario, l'altro dallo scopritore, il terzo dal Commissario della Legge
della Repubblica; e il loro giudizio sarà inappellabile.
Si ritiene scopritore di una miniera chi in seguito a sue proprie indagini ed osservazioni, previa
licenza del Governo, abbia segnalato l'esistenza dell miniera, e questa, in seguito alle ricerche
praticate, sia stata verificata effettivamente esist nte.
Art. 10.
- L'autorizzazione di ricerca sarà accordata per un termine da stabilirsi, nell'atto relativo, con facoltà
nel Governo di prorogarlo come lo reputi conveniente. Tale autorizzazione potrà sempre revocarsi,
qualora il lavoro di ricerca non sia iniziato e continuato colla conveniente speditezza.
Art. 11.
- Il ricercatore dovrà pagare i danni cagionati dai lavori di ricerca. In caso di disaccordo sulla
misura del deposito, di cui all'art.6 per la parte riguardante i danni derivanti dalle ricerche e allaloro
liquidazione, si procederà come all'art.9 per il premio della scopritura.
E' in facoltà del Governo di autorizzare la ricerca, anche prima che sia stabilita la misura del
deposito, dietro legale prestazione di idonea cauzione.
Art. 12.
- Nessuna autorizzazione di ricerche sarà concessa in luoghi cinti da mura, nei cortili e nei giardini,
senza il preventivo assenso del proprietario. Il divieto può estendersi ai lavori da effettuarsi a
distanza minore di 20 metri da strade od altre località in cui possa derivare pericolo o danno
all'interesse pubblico o privato, a giudizio del Governo.
Art. 13.
- Il ricercatore non può disporre delle sostanze estratte nelle ricerche senza previa autorizzazione del
Governo.
Art. 14.
- Riconosciuta, in seguito alle ricerche, l'esistenza di un minerale e la probabilità della sua
coltivazione, il Governo potrà fare la concessione; il Decreto ne determinerà la durata, l'epoca in cu
dovrà cominciarsi il lavoro, ed ogni condizione che secondo i diversi casi reputi conveniente.
In tali condizioni potrà porsi quella che almeno una parte del minerale escavato debba esitarsi nel
territorio della Repubblica al prezzo da determinarsi, come agli articoli 9 e 11.
Terminato il prezzo fissato per la concessione, questa potrà rinnovarsi, ove il Governo lo riconosca
opportuno.
Art. 15.
- Qualora il proprietario del terreno, che abbia ottenuta l'autorizzazione della ricerca, presenti poscia
domanda per la coltivazione della miniera, questa avrà la preferenza su quella di estranei.
Art. 16.
- In mancanza di domanda del proprietario, sarà preferito nella concessione lo scopritore, e qualora
esso lo rifiuti, il Governo potrà accogliere qualunq e altra domanda, nonostante il rifiuto di assenso
del proprietario del terreno.
Art. 17.
- La domanda di concessione, non presentata dal proprietario del terreno, dovrà essere
accompagnata da una sua dichiarazione di aver concordato col richiedente l'indennità dovutagli
ovvero di riservarsi di concordarla agli stessi.
Art. 18.
- Mancando tale dichiarazione, si procederà alla liquidazione, come agli art.9, 11 e al pagamento
della somma stabilita, qualora non trovi ostacolo a cagione di diritto di terzo.
Art. 19.
- E' in facoltà del Governo di procedere alla concessione della coltivazione, anche in dipendenza
della liquidazione della indennità dovuta al proprietario, dietro deposito di una somma, che a
giudizio di un tecnico scelto dal Governo, corrisponda approssimativamente alla indennità da
liquidarsi, ovvero dietro esibita di legale e idonea cauzione.
Art. 20.
- Un manifesto renderà noto al pubblico la concessione e la sua estensione che sarà tracciata sopra
un piano unito al decreto di concessione.
Art. 21.
- Il concessionario dovrà porre in esercizio la miniera nel termine stabilito nel decreto, e continuare
i lavori senza interruzione, e in mancanza il governo potrà ordinare la decadenza.
Art. 22.
- Ordinata la decadenza, il Governo potrà procedere a nuova concessione, ovvero dichiarare il
terreno libero da vincolo.
Art. 23.
- Il Governo si riserva di stabilire con apposito regolamento le modalità relative all'esercizio di ogni
miniera; alla sua sorveglianza da parte del Governo stesso e alla pulizia della medesima.
Art. 24.
- E' in facoltà del Governo di applicare una tassa al decreto di concessione ed anche una annuale
corrispondente al prodotto della miniera, con norme da stabilirsi.