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Pubblica Edilizia 1


Published: 1919-07-07
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984188/pubblica-edilizia-1.html

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LEGGE SULLA PUBBLICA EDILIZIA (1)
7 Luglio 1919 N. 28
Art. 1.
- E' fatto obbligo a tutti i proprietari di case, fabbricati di qualsiasi genere, muri di cinta ed altri
manufatti, prospicenti le piazze, vie, contrade od aree pubbliche, o comunque da queste visibili, di
eseguirvi gli opportuni restauri, anche agli infissi che si vedono dall'esterno, in modo che l'aspetto
delle fabbriche stesse sia decoroso.
Art. 2.
- La quantità e natura dei lavori, nonchè il termine entro il quale dovranno essere eseguiti saranno
prescritti e determinati dall'Ufficio Tecnico Governativo il quale farà intimare a ciascun proprietario
apposita ingiunzione descrittiva a mezzo di Cursore e da tale intimazione decorrerà il termine per
l'esecuzione dei lavori.
Art. 3.
- Qualora il proprietario non eseguisca i lavori prescritti nel termine assegnatogli, non li eseguisca
completamente e non osservi le regole dell'arte, l'Amministrazione Governativa li farà eseguire o
completare d'Ufficio, con facoltà di far distruggere ciò che ritenesse non conforme alle prescrizioni
di cui al precedente articolo 2, od alle regole dell'arte e tutto ciò a spese del proprietario.
Art. 4.
- Verificandosi alcuno dei casi di cui all'art. 3, l'Ufficio Tecnico, ultimati i lavori redigerà,
desumendone i dati dalle relative contabilità, le parcelle di pagamento, assegnando il termine di
giorni 30 per eseguirne il versamento nella Cassa Governativa. Trascorso inutilmente detto termine
senzachè l'interessato paghi, o abbia fatto opposizione alla liquidazione dinanzi la Commissione dei
LL.PP., lo stesso Ufficio Tecnico trasmetterà l'originale parcella debitamente intimata al debitore, al
Commissario della Legge il quale la renderà esecutoria, dopo di che a cura della Cancelleria del
Tribunale Commissariale, previa annotazione in apposito registro, sarà passata per la esazione al
Conservatore delle Ipoteche e del Registro il quale ne curerà la esecuzione col procedimento usato
per gli altri diritti dello Stato.
Art. 5.
- Le parcelle rese esecutive come al precedente articolo avranno forza di titolo esecutivo non solo
per le somme rappresentanti i lavori fatti d'ufficio, ma eziandio pei diritti segnati a margine delle
stesse e per gli interessi sulle dette somme nella misura del cinque per cento che dovranno decorrere
dal giorno nel quale viene al debitore intimata la parcella resa esecutoria.
Art. 6.
- Tali parcelle saranno capaci di produrre ipoteca che potrà essere iscritta d'ufficio dal signor
Conservatore delle Ipoteche e Registro, ed a spese del debitore, non soltanto sugli stabili sui quali i
lavori furono eseguiti, ma eziandio su tutti i beni del debitore stesso.
Art. 7.
- Il presente decreto andrà in vigore otto giorni dopo la data della sua pubblicazione.

(1) Decreto Consigliare 8 Luglio 1919 N. 20. "è stabilita la massima della compilazione ed
emanazione di una completa Legge Edilizia".