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Che Istituisce Il Decreto Penale


Published: 1919-09-09
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984187/che-istituisce-il-decreto-penale.html

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LEGGE
CHE ISTITUISCE IL DECRETO PENALE
9 Settembre 1919 N. 35
Art. 1.
- E' istituito in questa Repubblica il Decreto Penal .
Art. 2.
- Nei procedimenti per le contravvenzioni di sua competenza il Commissario della Legge quando,
in seguito all'esame degli atti o alle investigazioni compiute, ritenga di dovere applicare l'ammenda
o la multa non superiore alle lire cento, pronuncia senza dibattimento la condanna del
contravventore, ponendo a suo carico le spese del procedimento e la tassa di cui all'art. 41 della
vigente legge sul bollo (1) e, se del caso, ordine la confisca o la restituzione, ovvero emana qualsiasi
qualsiasi altro provvedimento in ordine alle cose sequestrate.
Può altresì applicare la legge concernente la sospensione della esecuzione delle sentenze penali di
condanna del 23 Maggio 1924, omessa la disposizione di cui all'art. 5 della Legge stessa. (2)
Art. 3.
- Il Decreto Penale porterà, come le sentenze, la intestazione "Nel Nome di Dio e della Serenissima
Repubblica di San Marino" e dovrà contenere:
I. - Nome, cognome, paternità, età e tutte le altre indicazioni che valgano a identificare l'imputato:
II. - Un breve accenno ai motivi di fatto e di diritto sui quali l'imputazione si fonda:
III. - La condanna con la indicazione degli articol applicati:
IV. - La data e la sottoscrizione del Commissario della Legge e del Cancelliere.
Art. 4.
- Copia autentica ed integrale del Decreto è al piu' presto, ed a cura della Cancelleria penale,
notificata personalmente all'imputato, con formale avvertenza che se entro 20 giorni dalla
notificazione egli non lo impugni, il decreto diverrà esecutivo.
Qualora la copia autentica ed integrale del decreto non si fosse potuta notificare personalmente, il
termine di venti giorni comincerà a decorrere da unseconda notificazione in qualunque modo
effettuata all'imputato a cura della Cancelleria Penal .
Art. 5.
- La dichiarazione di tale impugnativa dovrà eseguirsi nella Cancelleria Commissariale, nelle ore
d'ufficio e d'innanzi ad un funzionario di Cancelleria, o dall'imputato personalmente, o da un
procuratore legalmente esercente munito della copia del decreto notificata al condannato, o da altra
persona maggiorenne e che goda dei diritti civili munita di procura speciale notarile che rimarrà
allegata alla dichiarazione. Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta oltrechè dall'imputato, se lo
possa, o da chi lo rappresenta, anche dal funzionario che riceve la dichiarazione, e tutto ciò sotto
pena di nullità.
Nell'atto suddetto la parte che impugna il decreto dovrà eleggere domicilio, se non lo ha, nel
territorio della Repubblica, ed a questo domicilio saranno eseguite tutte le notifiche relative al
procedimento.
Art. 6.
- Nell'atto nel quale è ricevuta la domanda per il dibattimento, il Commissario ne stabilisce il
giorno, e se l'imputato è presente, la comunicazione verbale fattagli vale citazione a comparire
all'udienza.
Se non fosse presente, gli sarà notificato tele provvedimento a mezzo di cursore, almeno tre giorni
prima dell'udienza fissata, e parimenti tale notifica terrà luogo di citazione e sarà eseguita al
domicilio reale od a quello eletto in conformità dell'articolo 5.
Art. 7.
- Se alla udienza stabilita per la trattazione della causa l'imputato si presenta, il decreto si ha come
non pronunziato, ed il Commissario nella sua sentenza non è vincolato affatto da quanto dispose col
decreto.
Se l'imputato non si presenta personalmente alla dett udienza o non giustifica un legittimo
impedimento, il Commissario ordina l'esecuzione del decreto, ponendo a carico del condannato le
maggiori spese, e dovrà sempre revocare la sospension della esecuzione della condanna, qualora
l'avesse concessa.
Art. 8.
- Contro il decreto divenuto esecutivo, o contro l'ordinanza di esecuzione di cui al capoverso
dell'art. precedente, non è ammesso alcun mezzo di impugnativa.
Tuttavia il Procuratore del Fisco qualora abbia notizia che per un reato o per una contravvenzione la
quale ecceda la competenza del Commissario, sia stata pronunciata condanna colla procedura
tracciata dalla presente legge, può in ogni tempo promuovere l'azione penale col procedimento
ordinario, dandone immediato avviso al Commissario della Legge, il quale dovrà intraprendere
l'istruttoria nei modi ordinari, sospendendo l'esecuzione del decreto.
Tale facoltà accordata al Procuratore del Fisco viene a cessare quando il decreto sia stato portato ad
esecuzione, o quando l'azione penale pel fatto contemplato nel decreto sia prescritta o in altro modo
estinta.
Quando il Procuratore Fiscale intende valersi di tale f coltà, dovrà farne espressa dichiarazione
dinanzi alla Cancelleria del Tribunale Commissariale, nelle ore d'ufficio, e sarà sottoscritta dal
dichiarante e da un funzionario di cancelleria, a pena di nullità.
Istruito il procedimento nei modi prescritti dalla procedura penale, il Giudice il primo grado delle
cause penali, qualora riconosca fondata l'opposizione sollevata dal Procuratore del Fisco, revoca il
decreto e pronuncia sentenza in merito come di diritto.
Art. 9.
- Ai procedimenti regolati dalla presente legge nons o applicabili le disposizioni contenute negli
articoli 44 Codice Penale, (3) 27 e 185 Codice Procedura Penale.(4)
Art. 10.
- La presente legge, non appena sarà entrata in vigore, sarà applicata a tutte le contravvenzioni già
denunciate, per le quali al giorno della sua promulgazione, non sia stato notificato decreto di
citazione a udienza.
Art. 11.
- La presente legge entrerà in vigore dalla data dell sua pubblicazione.
(1) Vedi avanti nelle Leggi Finanziarie, pag. 154.
(2) In base all'art. 6 N. 4 della Legge 13 Settembre 1906 sul Casellario Giudiziario le condanne per
contravvenzioni non devono mai menzionarsi nei certifica i penali. Vedi indietro al N. 13 46 la
Legge Maggio 1914.
(3) R. pag. 371.
(4) R. pag. 443. e 460.