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Che Istituisce Il Congresso Annonario


Published: 1919-09-23
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984186/che-istituisce-il-congresso-annonario.html

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LEGGE
CHE ISTITUISCE IL CONGRESSO ANNONARIO
23 Settembre 1919
Art. 1.
- Il Governo della Repubblica delega i piu' ampi poteri esecutivi in materia di approvvigionamenti e
consumi al Congresso Annonario riservandosi ogni atto legislativo sulla requisizione dei prodotti
alimentari e loro prezzo d'imperio.
Art. 2.
- Il Congresso Annonario ha i seguenti poteri:
1) emette ordinanze per l'esecuzione dei Decreti rigua danti gli approvvigionamenti e consumi pei
generi di requisizione;
2) dispone sui censimenti e denuncie;
3) fissa i calmieri di tutti i generi e stabilisce sistemi, mezzi e limiti di approvvigionamenti, di
razionamento e di tesseramento:
4) provvede a facilitare e a regolare gli acquisti e il consumo dei generi alimentari;
5) propone al Governo quei provvedimenti che per essere validi devono ottenere la sanzione del
potere legislativo;
6) compie di sua iniziativa tutte le operazioni necessarie a raggiungere i fini per i quali è istituito.
L'azienda relativa alla requisizione e distribuzione del grano è gestita direttamente dal Congresso
Annonario a mezzo del proprio Ufficio.
L'incaricato della distribuzione e della vendita all'ingrosso e al dettaglio di tutti gli altri prodotti
requisiti e acquistati è affidata all'Ente Autonomo dei Consumi, il quale ne curerà la vendita al
pubblico e la distribuzione agli esercenti, il tutto sotto il controllo del Congresso Annonario.
Art. 3.
- Il Congresso Annonario è composto di 9 membri: il Presidente e due rappresentati eletti dal
Consiglio Generale; un rappresentante degli agricoltori e uno degli esercenti, appositamente
convocati dalla Segreteria degli Interni, un rappresentante delle organizzazioni operaie ed impiegati,
uno dell'Ente Autonomo, uno del panificio della Società di Mutuo Soccorso.
La Reggenza ha piena facoltà di intervenire alle sedute.
Art. 4.
- Le cariche e le rappresentanze hanno la durata di un anno e vengono rinnovate nel mese di
Giugno.
Art. 5.
- I poteri direttivi ed esecutivi del Congresso Anno ario sono deferiti ad un comitato formato dal
Presidente e da due membri assistito dal Segretario-Contabile.
I poteri direttivi ed esecutivi del Congresso Annonario sono deferiti ad un comitato formato: dal
Presidente e di due membri assistiti da un Segretario scelto dal Congresso medesimo e al quale è
affidata la direzione dei servizi.
Art. 6.
- Di regola il Congresso Annonario si aduna una volta a mese e straordinariamente ogni volta che
la Presidenza e il Consiglio Esecutivo ne ravvisino l'opportunità.
Art. 7.
- I resoconti del Congresso Annonario devono essere pr sentati al Consiglio Grande e Generale non
oltre il 30 Settembre di ogni anno.
Art. 8.
- Per il regolare funzionamento dell'Annona e dell'azienda gestita da essa, il Congresso nomina di
anno in anno e a sua scelta:
Un Segretario (se questo ufficio non viene abbinato alla contabilità), un Contabile; tre vice-
Segretari o Segretari locali in Città, Borgo e Serravalle; tre magazzinieri ad uno dei quali viene
affidato il servizio del magazzino generale ad effetto amministrativo.
E' in facoltà del Congresso di istituire, nei centri ru ali piu' lontani, altri magazzeni succursali.
Art. 9.
- I compensi al personale vengono proposti dal Congresso ed approvati dal Consiglio Generale.
Art. 10.
- Apposito Regolamento disciplinerà le funzioni e gli obblighi di ciascun incaircato insieme colle
modalità e l'orario di servizio, frattanto però si stabilisce:
che al Contabile spetta di emettere i mandati e le r v rsali, di controllare i versamenti di ogni
ufficio, di compilare i bilanci, di tenere in corrent il verbale del Congresso e del Comitato
Esecutivo (posto che alla contabilità sia abbinata la segreteria) il copia lettere, l'inventario, la
contabilità delle requisizioni e degli acquisti, il movimento magazzeno, il giornale mastro, il libro
rendite e spese ecc.:
che ai vice-Segretari o Segretari locali spetta di emettere e rinnovare le tessere
d'approvvigionamento secondo le norme impartite dall'Ufficio Annonario, di ricevere le domande
per l'assegnazione dei cereali, sulle quali si pronuncia direttamente il Congresso Annonario,
rimettendo le relative delibere ai Segretari stessi per la esecuzione; di tenere aggiornato il registro
delle distribuzioni e dei pagamenti pei quali converrà l'uso di appositi mandati; di effettuare i
versamenti delle somme riscosse alla fine di ogni sett mana alla Cassa Generale; di prestarsi a tutti
gli incarichi d'indole amministrativa che in fatto d'approvvigionamenti, requisizione e disciplina dei
consumi, fossero loro conferiti dal Congresso od Ufficio Annonario;
che ai magazzinieri spetta la responsabilità delle merci che loro vengono consegnate colla scorta di
fatture che devono distribuire in base a regolari ord nativi; la buona conservazione della merce; la
compilazione del movimento magazzeno e la tenuta del libro di carico e scarico; l'obbligo di
prestarsi a tutte le operazioni di magazzeno;
che il servizio di cassa è preferibile sia esercitato dalla Tesoreria Governativa e dal locale Istituto di
Credito.
Qualora invece il servizio venga affidato ad un apposito personale rimanga fissato che il Cassiere
non deve fare esazioni senza reversale nè pagamenti senza regolare mandato, che in cassa non deve
tenere che le somme occorrenti alla liquidazione della giornata, depositando le eccedenze nella
Cassa di Risparmio, che i prelevamenti devono esser autorizzati dal Presidente; che in apposito
libro deve registrare giornalmente tutte le operazioni compiute e deve compilare la situazione
giornaliere e settimanale come il Congresso Annonari disporrà.
Gli incaricati che hanno consegna di merci e maneggio di danaro devono essere soggetti al
versamento di una congrua cauzione in valuta o in titoli benevisi al Congresso Annonario.
Art. 11.
- L'Ufficio dell'Edilato e l'Ispettorato Politico per tutto quanto riguarda gli approvvigionamenti e i
consumi sono in diretta subordinazione del Congresso Annonario.