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Art 1


Published: 1921-01-25
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984181/art--1.html

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Legge 25 Gennaio 1921 N.3 sulla requisizione di case ad uso di abitazione.
Art. 1.
- I proprietari e i possessori di appartamenti riconosciuti abitualmente vuoti o anche in via di
selezione di locali superflui ai bisogni della famiglia ma facilmente divisibili, hanno obbligo di
cederli in affitto a coloro che sono rimasti o stiano per rimanere senza abitazione.
Da tale obbligo sono esclusi i locali destinati effettivamente e notoriamente ad uso albergo.
Art. 2.
- I proprietari o i possessori di appartamenti abitualmente vuoti devono farne denuncia entro giorni
15 da quello della sua entrata in vigore della legge allo Ispettorato Politico, indicando il numero dei
locali disponibili ed il prezzo richiesto per l'affitto.
Art. 3.
- Quei cittadini Sammarinesi o i non cittadini al servizio della Repubblica, che sono rimasti o stiano
per rimanere senza abitazione e desiderano valersi d lla presente legge, devono far noto tale
circostanza all'Ispettorato Politico indicando: il numero delle persone di famiglia, il numero dei
locali ritenuti strettamente indispensabili, il motiv per cui hanno lasciato o devono lasciare i locali
già occupati ed il giorno per cui abbisognano dei nuovi locali.
Art. 4.
- Le denuncie e le domande di cui ai due precedenti articoli vengono trasmesse ad apposita
Commissione di 3 membri nominati dal Consiglio Grande e Generale.
La Commissione esaminato ogni singolo caso e sentiti gli interessati decide, senza alcuna formalità
e in modo definitivo, se debba farsi ricorso alla presente legge; in caso affermativo determina gli
appartamenti e quindi i locali che dovranno concedersi in forzato affitto e determina altresì il prezzo
di affitto nonchè tutte le condizioni o modalità che potessero essere del caso, tenendo presenti le
ragioni di moralità, le condizioni della famiglia e le speciali esigenze di essa.
Indipendentemente dall'obbligo della denuncia di cui all'art.2 la Commissione è autorizzata a
visitare qualsiasi appartamento, locale od abitazione allo scopo di accertare se ne esistono dei
disponibili a sensi dell'art.1.
Art. 5.
- La deliberazione della Commissione che ordina l'affitto forzato di locali dovrà essere notificata, a
mezzo di cursore, al proprietario o al possessore dei locali stessi.
La deliberazione dovrà indicare le generalità delle persone o del capo famiglia che occuperà gli
appartamenti od i locali, il numero dei locali da occuparsi, il prezzo e le condizioni stabilite, il
giorno in cui si effettuerà l'occupazione.
Art. 6.
- Chi in modo manifesto contravviene all'obbligo dell'art.2 , è punito colla ammenda da lire 5 a lire
15.
Chi, in qualsiasi modo, si oppone alla esecuzione della eliberazione e dell'ordine di cui all'art.5, è
passibile della pena della multa da L.10 a L.300 e, nei casi piu' gravi, della prigionia fino a tre mesi,
oltre a rispondere degli altri reati in cui col suo operato potesse incorrere.
Ad ogni modo la deliberazione della Commissione è smpre e senz'altro eseguibile colla forza: in
questo caso tutte le spese occorrenti stanno a carico di chi vi ha dato luogo colla sua opposizione.
Art. 7.
- Tutti gli atti necessarii per l'applicazione della presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e
registro. Gli originali della deliberazione e degli ordini, di cui all'art.5, devono depositarsi e
conservarsi nella Cancelleria Commissariale e così pure i verbali delle eventuali esecuzioni forzate
di dette deliberazioni.
Art. 8.
- La presente legge entrerà in vigore al 5° giorno dopo la sua pubblicazione e durerà finchè non
venga abrogata da altra successiva disposizione. (1)

(1) Decreto Consigliare 14 Marzo 1922: Alla Commissione di requisizione viene sostituito un
"Commissario per gli alloggi" (Ispettore Politico). - Tale Commissario venne a cessare dalle
funzioni col 31 Marzo 1923.