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Art 1


Published: 1921-01-25
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984180/art-1.html

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Legge 25 Gennaio 1921 N.4 che proibisce gli sfratti sino a tutto il 31 Marzo 1922.
Art. 1.
- Fino al 31 Marzo 1922 è vietato di eseguire sfratti di affittuari o di sub-affittuari che abbiano
adempiuto agli obblighi principali del contratto di locazione.
Art. 2.
- Gli effetti delle diffide e degli ordini di sfratto già intimati alla data della presente legge, come di
quelli che potranno essere intimati in seguito, vigenti le presenti disposizioni eccezionali,
rimangono sospesi fino a venti giorni dopo quello in cui la presente legge avrà cessato di essere in
vigore.
Nel frattempo le locazioni diffidate si intenderanno, a tutti gli effetti di legge, tacitamente rinnovate
di mese in mese.
Il proprietario o sub-locatore, vigente la presente legge, non potrà aumentare il fitto.
Art. 3.
- Le presenti disposizioni eccezionali non valgono per quei proprietari di case che dimostrassero la
necessità di aver libere le loro case per abitarvi. Così pure non sono compresi nella presente legge
agli effetti del divieto sullo sfratto e dell'aumento del fitto i locali destinati ad uso bottega, negozio,
magazzeno ed uffici.
Art. 4.
- La presente legge entrerà in vigore subito dopo la sua pubblicazione.