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Art 1


Published: 1921-02-15
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984179/art-1.html

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Legge 15 Febbraio 1921 N.5 Aggiuntiva agraria (1).
Art. 1.
- E' riconosciuta per i coloni la Federazione delle Leghe Agricole (Unione del Lavoro) e
l'Unione Agraria per i proprietari come gli organismi destinati alla tutela dei rispettivi
interessi.
Art. 2.
- La direzione del fondo è esercitata dal proprietao nel comune interesse con spirito di
collaborazione tra le parti.
Le migliorie di cui il fondo è suscettibile ai fini di una maggiore produzione devono essere richieste
dal colono al proprietario.
Art. 3.
- Le tasse prediali sono a carico del proprietario.
Art. 4.
- Sono abolite tutte le prestazioni d'opera gratuite a favore del proprietario.
Art. 5.
- E' abolito il fitto o giogatico.
Art. 6.
- E' consentito al colono tenere un maiale da ingrasso per conto proprio.
In quei fondi nei quali si alleveranno uno o piu' maiali in comune il colono avrà diritto per ciascun
maiale ad un compenso del 10% su l'utile netto.
Per il maiale o maiali comuni le spese saranno a metà.
Art. 7.
- La spesa per lo zolfo e zolfato è a carico del proprietario.
Art. 8.
- La spesa per l'acquisto dei concimi naturali e artificiali è a carico del proprietario per 2/3, a cari o
del colono per 1/3.
La concimazione del terreno sarà fatta in misura sufficiente.
Art. 9.
- Per la manutenzione degli attrezzi il proprietario corrisponderà al colono un compenso annuo di
L.8 per ogni tornatura Sammarinese lavorativa.
Art. 10.
- Sui fondi superiori alle 10 tornature il colono che ne fosse sprovvisto dovrà acquistare, entro un
anno dalla pubblicazione della presente, l'aratro di ferro prendendo accordi col proprietario qualora
non disponga dei mezzi necessari per la compera.
Art. 11.
- Per la mietitura il proprietario corrisponderà al co ono un abbuono di L.7 per ogni tornatura
coltivata a grano. Le spese per opera avventizia per la mondatura del grano sono a metà.
Art. 12.
- Il proprietario dovrà assicurare al prezzo di requisizione contro i danni della grandine anche il
frumento di parte colonica pagando il prezzo di asscurazione. L'assicurazione contro i danni
dell'incendio, dei foraggi e del grano nel barco è a carico comune.
Art. 13.
- Le spese per il raccolto delle olive sono a carico del colono: quelle per la macinazione sono per
2/3 a carico del proprietario e per 1/3 a carico del colono.
Art. 14.
- Le spese dei medicinali per gli animali sono a carico del proprietario; quelle del veterinario a
metà.
Art. 15.
- Le spese delle squadre per la trebbiatura del grano sono carico del proprietario sino a L.5 per
quintale. (2)
Della eventuale maggiore spesa si aggrava il colono il quale rinuncia ad ogni abbuono per le
cibarie. Tutte le spese per la trebbiatura delle sementine sono divise per metà tra proprietario e
colono.
Art. 16.
- Il ricavato dalla vendita del latte proveniente da vacche e da mucche viene ripartito in ragione di
6/10 a favore del colono e 4/10 a favore del proprieta o.
Art. 17.
- Il formaggio viene diviso in parti uguali ed il proprietario a titolo di indennizzo spese corrisponde
al colono L.0,50 per ogni chilogramma di parte padronale.
Art. 18.
- Se il proprietario non sarà in grado di mantenere l bestie da lavoro, le spese occorrenti al
noleggio delle bestie per i lavori saranno a metà.
Il trasporto delle derrate di parte padronale sarà a carico del padrone.
Art. 19.
- Nel caso che il proprietario intenda affittare o vendere il fondo deve dare la preferenza al colono
che la lavora e che sia inscritto alla Federazione delle Leghe agricole "Unione del Lavoro
Sammarinese." D'altra parte il colono che assuma una n ova colonia dovrà preferire quel
proprietario che sia inscritto nell'Unione Agraria.
Art. 20.
- Al 31 Dicembre d'ogni anno dovranno chiudersi i conti colonici previa stima del bestiame in
relazione ai prezzi correnti.
Essi dovranno essere letti, approvati e sottoscritti dalle parti entro i primi tre mesi di ogni anno.
Tanto i proprietari che i mezzadri dovranno tenere i libretti colonici dove anno per anno saranno
annotate le varie partite di dare ed avere.
Il proprietario dovrà fornire acconti al colono che li richieda sul proprio credito colonico.
Non oltre il mese di marzo dovranno essere liquidati tutti i conti colonici.
Art. 21.
- La mortalità del bestiame è a carico del proprieta o.
La perdita di un capo di bestiame macellato d'urgenza su consiglio del veterinario per malattia
incurabile e dal veterinario stesso dichiarata tale con apposito certificato sarà pure a carico del
proprietario.
Art. 22.
- E' fatto obbligo al colono di trasportare senza compenso le derrate di produzione del fondo al
magazzino di deposito indicato dal padrone purchè questo trovisi entro il territorio della
Repubblica.
Quando il trasporto dovrà farsi per località situate fuori della Repubblica il colono sarà
adeguatamente compensato per le distanze superiori ai 6 chilometri dal luogo di carico.
Il colono potrà utilizzare il bestiame per il trasporto delle proprie derrate con divieto assoluto di
usarne per conto di terzi senza il permesso padronale.
Art. 23.
- Il colono ha diritto ai 2/3 di granturco su quei poderi ove il prodotto dell'uva sia inferiore a 20
some di vino per ogni 20 tornature lavorative calcol ta la media degli ultimi tre anni.
Tutti gli altri prodotti sono a metà.
Art. 24.
- Il proprietario, pel trasporto della breccia per l'anno 1920 darà al colono un abbuono di L.4 al
metro cubo. Il colono per gli anni susseguenti non avrà piu' l'obbligo di trasportare la breccia.
Art. 25.
- E' istituita la Commissione Arbitrale Agraria per la risoluzione di tutte le controversie correnti tra
proprietario e colono aventi per oggetto il contratto di colonia. (3)
Tale Commissione è composta di rappresentanti, uno per parte, dell'Unione Agraria e della
Federazione Leghe Agricole.
Essa è presieduta dal Commissario della Legge.
Art. 26.
- I commissari della parti sono nominati rispettivamente dalla Unione Agraria e dalla Federazione
Leghe Agricole (Unione del Lavoro) entro il mese di Gennaio all'inizio di ogni triennio.
Essi dureranno in carica tre anni e possono essere ostituiti soltanto per morte o per gravi ragioni
documentate.
Art. 27.
- Se entro il mese di Gennaio del nuovo triennio o dopo 15 giorni dall'abbandono della
Commissione del precedente commissario l'una o l'altra organizzazione non avrà proceduto alla
nomina del nuovo o dei nuovi commissari la loro nomina è devoluta al Commissario della Legge
che vi provvederà con decreto da notificarsi all'organizzazione o all'interessato. Sei mesi prima
della scadenza del triennio di cui agli Art. precedenti l'una parte dovrà notificare all'altra le varianti
che intendesse apportare alla presente legge pel triennio successivo.
Art. 28.
- Tale Commissione giudicherà come amichevole compositore.
Art. 29.
- Le sentenze della Commissione Arbitrale hanno valre di titolo esecutivo (4).
Art. 30.
- E' facoltà della Commissione di stabilire il giorn o i giorni delle proprie sedute.
Funzionerà da Segretario della Commissione il Cancelliere del Tribunale.
Art. 31.
- L'organizzazione colonica si rende disponibile dei danni arrecati al fondo dal colono che abbia
dato o ricevuto l'escomio.
Art. 32.
- Le case coloniche devono essere proporzionate all'importanza del podere e tenute in conformità
alle esigenze dell'igiene e della morale. (5)
Art. 33.
- Con la presente Legge sono revocati tutti i patti e contratti in corso fra proprietario e colono; essa
è obbligatoria per tutti nè potrà ad essa derogarsi con speciali pattuizioni.
Art. 34.
- Tutto ciò che non è contemplato dalla presente legge è regolato dalle consuetudini e leggi locali.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
I. - La presente Legge ha vigore dal 1 Gennaio 1920, eccettuati gli Articoli 8, 11 (primo capoverso),
12, 15, 16, 17 che hanno vigore dal 27 Agosto 1920.
II. - La nomina dei rappresentanti nella Commissione Arbitrale verrà fatta la prima volta 15 giorni
dopo l'entrata in vigore della presente Legge.

(1) Statuto Agrario: R. pag. 197.
(2) Decreto Reggenziale 24 Luglio 1921 N.25: "Le squadre che, a sensi dell'art. 15 della Legge
aggiuntiva Agraria 7 Febbraio 1921, debbono trebbiare colle macchine dovranno essere composte
di braccianti agricoli." Decreto Reggenziale 4 Luglio 1923 N. 18:
Art. 1.
- L'Articolo 15 della Legge aggiuntiva agraria 25 Gennaio - 15 Febbraio 1921 riguardante le spese
per la trebbiatura del grano è modificato come agli rticoli seguenti.
Art. 2.
- Per la trebbiatura del grano, raccolto 1923, viene adibita una mezza squadra di operai braccianti.
La famiglia colonica surrogherà l'altra metà senza alcun compenso.
Art. 3.
- La spesa della suddetta mezza squadra di operai braccianti sarà a carico del proprietario del fondo.
Art. 4.
- La paga per ogni quintale di grano trebbiato da corrispondersi alla mezza squadra sarà di L. 2.
Art. 5.
- I piccoli proprietari, coltivatori diretti, che addimostrano di seminare non piu' di un quintale sono
esonerati dall'obbligo di assumere la suddetta mezza squadra di operai braccianti.
Art. 6.
- La presente Legge andrà in vigore dopo la sua pubblicazione da farsi nei modi di legge.
(3) Decreto Consigliare 27 Agosto 1921 N.30.
Art. unico.
- La Commissione arbitrale agraria, istituita coll'art.25 legge 15 Febbraio 1921, è autorizzata a
liquidare nei giudizi arbitrali una indennità da L.20 al massimo di L.70, da porsi esclusivamente a
carico delle parti litiganti.
(4) Decreto Consigliare 24 Maggio 1921 N.16.
Art. unico.
- Gli atti del giudizio avanti la Commissione arbitale Agraria istituita colla Legge 15 Febbraio
1921 e gli atti di esecuzione del giudizio stesso sono esenti dalle tasse di bollo e di registro. La sol
sentenza definitiva sarà stesa su carta da bollo da lire due; essa sentenza verrà assoggettata alla
registrazione colla tassa fissa di lire due.
(5) Decreto Consigliare 31 Agosto 1922 N.29 contenente le norme relative alla applicazione
dell'articolo 32 della Legge Aggiuntiva Agraria. (abrogato).
Art. 1.
- Il colono che abita una casa alla quale sono necessari lavori urgenti (come ad esempio pavimenti
sfondati in tutto od in parte o che minacciano di sfondare; tetti che lasciano passare acqua piovana;
finestre o porte mancanti di infissi; muri squarciati ecc.) potrà, ove il proprietario del fondo si
rifiutasse di eseguire i lavori, ricorrere alla Commissione Arbitrale Agraria. Questa, riconosciute
giuste le richieste del colono, ordinerà al proprieta io del fondo di eseguire i lavori dando un
congruo tempo per iniziarli e nel caso che questi si rifiutasse farà eseguire i lavori stessi - a totali
spese del proprietario - a mezzo dell'Ufficio Tecnico. In questo caso le somme necessarie saranno
anticipate dal pubblico erario previa la approvazione e la liquidazione di cui al numero seguente.
Art. 2.
- Appena la Commissione avrà approvate le spese incontrate dallo Ufficio Tecnico, farà a mezzo del
suo Segretario, notificare la nota stessa al proprietario con ingiunzione di pagare, entro cinque
giorni, l'importo allo Ufficio del Registro. Ove il proprietario non provveda al pagamento si
procederà agli atti esecutivi colla procedura di mano regia. Ove anche gli atti esecutivi riuscissero
negativi verrà assunta in favore dell'Erario ipoteca per la somma dovuta, per le spese ed interessi.
I proprietari per la metà della somma spesa e liquidata potranno avvalersi delle facilitazioni
concesse colla Legge diretta a favorire la costruzione di case popolari e la riparazione di quelle
coloniche.
Art. 3.
- La esenzione dalle tasse di bollo e registro si estenderà a tutti gli atti necessari ad ottenere il
rimborso delle somme come sopra anticipate.