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Art 1


Published: 1921-05-24
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984178/art--1.html

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Legge 24 Maggio 1921 N.14 che proroga la scadenza dei contratti agrari(1).
Art. 1.
- I contratti agrari, verbali o scritti, di colonia parziaria e di salariato fisso comunque
denominato e di piccolo affitto sono prorogati a tutto l'anno agrario 1921 - 1922.
Art. 2.
- La Commissione Arbitrale Agraria istituita coll'Art.25 della Legge 15 Febbraio 1921 (2) potrà
tuttavia, su istanza del proprietario o colono o salari to fisso o piccolo affittuario, consentire per
gravi ragioni riconosciute, la cessazione del contratto alla scadenza dell'annata agraria in corso.
Art. 3.
- Durante la proroga di cui all'Art.1 il contratto deve essere osservato secondo i patti e le
consuetudini.
Art. 4.
- La presente legge si applica anche ai casi in cui la procedura di rilascio di immobile si trovi
iniziata o già definita con la convalida della diffida o licenza.
Art. 5.
- La presente Legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

(1) Abrogata: vedi nota precedente.
(2) Vedi avanti al N.6.