Legge 24 Maggio 1921 N.15 sulla preferenza da darsi i proprietari di terreni ai cittadini
Sammarinesi nei contratti agricoli(1).
Art. 1.
- I proprietari o possessori tanto Sammarinesi che esteri, nel concedere terreni a colonia
parziaria o a salario fisso o a piccolo affitto devono dare la preferenza a coloni, salariati fissi,
ad affittuari che siano cittadini Sammarinesi.
Art. 3.
- Qualunque controversia possa sorgere in ordine al suindicato obbligo di preferenza è deferita al
giudizio arbitrale della Commissione di cui all'Articolo 25 della Legge 15 Febbraio 1921.
Art. 4.
- La presente Legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
(1) Abrogata: vedi art. 40 Legge 24 Nov. 1923, pag. 58.