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Sull'amnistia E Altro..


Published: 1922-01-12
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984175/sullamnistia-e-altro.html

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Legge 12 Gennaio 1922 N.1.

Art. 1.
- E' concessa amnistia:
1) per i reati pei quali la legge stabilisce una pena pecuniaria:
2) per i reati pei quali la legge stabilisce la pena della prigionia non superiore nel massimo ad
un anno.
In relazione ai reati di offesa verbale o scritta contro pubbliche autorità o pubblici funzionari
il limite di pena suddetto, qualora la offesa non sia stata commessa in pubblico, è elevato a tre
anni di prigionia.
Allorchè trattasi di procedimento in cui sia già av enuta la contestazione del reato si avrà
riguardo, per l'applicazione della amnistia, alla pena massima chiesta nel verbale delle finali
contestazioni.
Art. 2.
- Sono esclusi dalla amnistia:
1.) i reati pei quali, alla data della approvazione della presente legge, la parte lesa si è regolarmente
costituita parte civile (1). La esclusione cessa ove la parte civile dichiari di revocare la costituzione,
oppure risulti che essa parte civile sia stata congruamente indennizzata:
2.) i misfatti di furto, di truffa, di appropriazione indebita, di ricettazione, di falsa testimonianza:
3.) i reati contro la integrità o la inviolabilità della persona ad eccezione della percossa senza
vestigio: e i misfatti contro il libero esercizio di diritti civili. Per questi ultimi e per le ferite lievi è,
per altro, concessa l'amnistia ove il danneggiato dichiari di non opporsi ed ove non esista
l'aggravante di cui all'art. 6 della Legge 13 Gennaio 1897 Aggiuntiva al Codice Penale. (2)
Art. 3.
- Sono Condonate le pene restrittive della libertà personale non superiori ad un anno e di altrettanto
sono ridotte quelle inflitte o da infliggersi: qualora non siano applicabili le disposizioni dell'Art. 1.
Art. 4.
- Il condono stabilito dall'art. 3 si ha come non cesso quando il condannato entro il termine di
cinque anni commetta un misfatto. In questo caso la pena è espiata secondo le disposizioni degli
articoli 44 e segg. Codice Penale.
Art. 5.
- Nel caso di concorso di reati e di pene l'amnistia i applica indistintamente a ciascun reato: il
condono si applica dopo cumulate le pene a termini di legge.
Art. 6.
- L'amnistia e il condono sono applicati di ufficio:
- dal Commissario della Legge ove il procedimento non sia ancora stato legittimato, oppure non sia
ancora ultima la ripetizione dei testi, oppure si tratti di sentenza già passata in cosa giudicata:
- dal Giudice competente ed emettere il giudizio in g i altro caso.
Art. 7.
- L'amnistia e il condono non danno(*) diritto alla restituzione delle cose confiscate e nemmeno,
ove si tratti di armi, delle cose sequestrate: nè al rimborso delle somme comunque pagate all'erario a
titolo di pena pecuniaria, spese giudiziarie e processuali e tasse di sentenza.
Art. 8.
- La presente Legge è applicabile ai reati, tanto di azione pubblica che di azione privata, commessi
sino al giorno anteriore alla sua approvazione da parte del Consiglio G. G.
In ogni caso rimangono integri e salvi i diritti e le azioni civili competenti alle parti lese o
danneggiate ed ai terzi.

(1) R. pag. 441.
(2) R. pag. 435.

ERRATA CORRIGE REDAZIONALE:
Il B.U. reca "hanno" anziché "danno".