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Strade Vicinali


Published: 1922-02-21
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984174/strade-vicinali.html

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LEGGE SULLE STRADE VICINALI
21 Febbraio 1922 N. 7
Capo I.
Definizione e distinzione delle strade
Art. 1.
- Le strade ordinarie di uso pubblico sono distinte nazionali, consolari e vicinali.
Art. 2.
- Sono strade nazionali quelle che si allacciano con strade nazionali del Regno Italiano.
Art. 3.
- Sono strade consolari quelle che si allacciano con strade provinciali e comunali del Regno d'Italia:
quelle necessarie per porre in comunicazione il capoluogo della Repubblica col capoluogo delle
singole parrocchie; quelle che sono nell'interno dei luoghi abitati; quelle che dalle singole
parrocchie conducono alle rispettive scuole, alle chi se parrocchiali, alla fontana principale ed ai
cimiteri; quelle esistenti al momento dell'approvazione della presente legge le quali pongono in
comunicazione il maggior centro di un'altra o con lcalità ove esiste un conglobato di industrie
necessarie ai servizi pubblici (mulini).
Art. 4.
- Tutte le altre strade non iscritte nelle precedenti due categorie, che non hanno i caratteri propri ma
che tuttavia servono al pubblico transito, ancorchè già costituite sopra suolo privato, sono strade
vicinali.
Capo II.
Elenco delle strade
Art. 5.
- Delle tre categorie di strade vengono formati dalla Commissione dei Lavori Pubblici ed approvati
dal Congresso di Stato i rispettivi elenchi, i quali devono indicare di ciascuna la specie, i punti
estremi e la lunghezza.
Art. 6.
- Gli elenchi delle strade vicinali devono indicare inoltre i fondi laterali e quelli attraversati. Tale
elenchi verranno pubblicati nell'albo del Palazzo Governativo e nelle singole parrocchie per giorni
15 dalla approvazione del Congresso di Stato.
Ogni interessato può presentare entro il suddetto pri do reclami sull'elencazione delle strade
vicinali su cui decide inappellabilmente il Consiglio Grande e Generale.
Capo III.
Spese per le strade.
Art. 7.
- Le strade nazionali e quelle consolari si costruicono, si adattano e si conservano a spese dello
Stato, fermo restando il vigente obbligo del trasporto della breccia da parte dei proprietari.
Art. 8.
- Le opere da eseguire per la costruzione, riparazione e conservazione delle strade vicinali stanno a
carico di quelli che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà sia che queste si trovino o no
contigue alle strade stesse.
Lo stato è tenuto ad una determinata quota di concorso non inferiore al 40% per i lavori di
costruzione ed al 30% per quelli di sistemazione e manutenzione tenuto conto della maggiore o
minore importanza della strada.
Art. 9.
- L'obbligo agli utenti di provvedere alla costruzione, sistemazione e conservazione delle strade
vicinali non esime quei proprietari, che ne sono soggetti, dall'obbligo del trasporto della breccia di
cui all'art. 7 per le altre due categorie di strade in quei reparti che vengono indicati dall'Ufficio
Tecnico.
Capo IV.
Amministrazione.
Art. 10.
- La Commissione dei Lavori Pubblici od un incaricato governativo presiede a questo servizio.
Art. 11.
- La costruzione di nuove strade vicinali, quando se ne riconosca la convenienza, è proposta dalla
Commissione dei LL. PP. o sopra istanza della metà d gli interessati, al Consiglio Grande e
Generale, il quale delibera.
Art. 12.
- Deliberata definitivamente la costruzione della str da, la Commissione dei LL. PP. od il
rappresentante provvede alla designazione di coloro che ne saranno gli utenti, per determinare poi il
relativo contributo per la costruzione e per la manute zione come agli articoli 20 e 27.
Art. 13.
- A tal uopo la Commissione forma il relativo elenco degli utenti entro quindici giorni dalla
notificazione del decreto Consigliare di cui all'art. 11, determinando pure le rispettive quote
proporzionali d'interessenza.
Art. 14.
- Sono utenti di una strada vicinale, agli effetti della presente legge, tutti coloro che se ne servono o
possono servirsene per l'accesso alle loro proprietà o per le loro industrie, ancorchè non siano
contigue alla strada e siano poste nel territorio di altre parrocchie.
Art. 15.
- Tale elenchi verranno, mediante avvisi pubblici e personali, resi noti agli interessati i quali
potranno presentare alla Segreteria degli Interni i loro reclami in carta libera entro quindici giorni
dalla data di pubblicazione.
Art. 16.
- Gli elenchi, dopo questo termine, saranno sottoposti all'approvvigionamento del Congresso di
Stato che deciderà contemporaneamente ed inappellabilmente entro quindici giorni sui reclami degli
interessati.
Dopo di ciò gli elenchi divengono definitivi.
Capo V.
Consorzi e loro funzionamento
Art. 17.
- Divenuti definitivi gli elenchi, il Congresso di Stato con suo decreto costituisce il consorzio
obbligatorio e permanente fra gli utenti per la costruzione, sistemazione e manutenzione della strada
stessa.
Entro cinque giorni dalla pubblicazione di questo decreto a mezzo della Segreteria degli Interni
vengono convocati i consorziati.
Art. 18.
- I consorziati nominano fra di loro il Presidente. Funge da Segretario un assistente dell'Ufficio
Tecnico.
Art. 19.
- Qualora vadano deserte due sedute consecutive, da t nersi alla distanza di giorni otto o
convocandosi i consorziati senza adottare alcuna deliberazione, il Congresso di Stato provvede di
ufficio all'esecuzione dei lavori e nomina ad hoc, un commissario in seno al Congresso od alla
Commissione dei lavori pubblici.
Art. 20.
- Il Consorzio od il Commissario fa procedere da parte della Commissione dei LL. PP. alla
compilazione del progetto e capitolati ed al ruolo dei contributi sulle quote di interessenza di cui
all'art. 12, nonchè alla designazione del contributo governativo.
Art. 21.
- Il Consorzio o Commissario rende esecutivo il progetto; delibera i lavori che, per regola, debbonsi
assegnare per appalto.
Art. 22.
- Dà inoltre il suo voto, elevando eventuali osservazioni, sul ruolo dei contributi di cui all'articolo
suddetto che poi rimette al Congresso di Stato per le sue definitive determinazioni, come all'art. 24.
Capo VI.
Contributi e concorsi
Art. 23.
- Per provvedere al pagamento dei proprii contributi lo Stato costituisce sul bilancio un fondo
speciale.
Art. 24.
- I riparti dalla spesa di cui all'art. 20 vengono definitivamente approvati dal Congresso di Stato il
quale con suo decreto rende esecutivi i ruoli.
Questi sono subito trasmessi all'Esattore, il quale riscuote i singoli contributi nei modi e coi
medesimi privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette che versa poi alla Tesoreria
Governativa.
Capo VII.
Sistemazione e manutenzione stradale vicinale
Art. 25.
- Per le strade esistenti aventi i caratteri di vicinali, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente
legge, si costituiranno i rispettivi consorzi nei modi e nelle forme di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e
16.
Art. 26.
- Non costituendosi i consorzi si procederà a termini dell'art. 19.
Art. 27.
- I consorzi o commissari fanno formare il preventivo ed i relativi ruoli dei contributi per l'annuale
manutenzione ordinaria dalla Commissione dei LL. PP. a norma degli articoli 20 e 24.
Art. 28.
- I presidenti dei consorzi delle esistenti e delle nuove strade vicinali, convocheranno ogni anno o
quando occorra, gli utenti per stabilire quali sistemazioni necessitano e per fare i singoli progetti e
riparti di spese, seguendo le norme degli articoli 20, 21, 22, 23, 24.
Art. 29.
- I consorzi o commissari debbono nominare un custode o sorvegliante da rinnovare o confermare
ogni anno, delle singole strade vicinali dietro un assegno annuo da stabilirsi dai consorzi o
commissari e da prendersi sul cumulo dei contribuenti.
Può essere affidata ad un solo sorvegliante, d'accordo coi rispettivi consorzi, piu' di una strada
qualora ci sia contiguità.
Art. 30.
- Per la sistemazione e per la manutenzione ordinaria, gli stessi consorzi formeranno i ruoli del
contributo annuo governativo e delle quote dei singol utenti osservando le disposizioni di cui agli
articoli 8, 13, 20.
Capo VIII.
Disposizioni disciplinari della viabilità vicinale
Art. 31.
- Le strade vicinali saranno larghe non meno di m. 3 e non piu' di m. 5 oltre i fossi laterali di
guardia salvo i casi speciali, nei quali la Commissione dei LL. PP. potrà derogare dai limiti
medesimi.
Art. 32.
- I frontisti delle strade dovranno escavare nelle consuete stagioni di primavera ed autunno, i fossi
delle medesime senza intaccarne le sponde e mantenerli dell larghezze e profondità stabilite.
Art. 33.
- Le materie provenienti dallo scavo ed espurgo dei fossi delle strade consorziali saranno da ciascun
frontista gettate sui rispettivi campi.
Art. 34.
- Ai contravventori alle prescrizioni degli articoli precedenti sarà intimata dalla Commissione dei
lavori pubblici o dall'Ufficio Tecnico l'osservanza delle medesime, assegnando un breve termine a
porsi in regola, scorso il quale inutilmente cadranno ella multa di L. 2 estensibile a L. 50.
Art. 35.
- Per tutte le disposizioni relative alla conservazione delle strade consorziali, alla libertà della
circolazione saranno applicate quelle stabilite dal regolamento.
CAPO IX.
Disposizioni generali
Art. 36.
- Pei contratti di appalto, i modi e i mandati di pagamento pei lavori di costruzione e per quelli di
sistemazione e di manutenzione, la sorveglianza, le garanzie, i collaudi si seguono le pratiche e le
formalità usate per i lavori governativi.
Art. 37.
- Per la costruzione e sistemazione delle strade vicinal l'approvazione dei progetti dei lavori da
parte dell'autorità competente ha il valore di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori stessi per
tutti gli effetti di legge.
Art. 38.
- E' data facoltà ai consorzi di comprendere tra i mezzi da servire alla esecuzione dei lavori le
prestazioni di opera.
L'onere di queste prestazioni è però limitato agli utenti, e verrà determinato in base alla interessenza
rispettiva, nei modi stabiliti per il riparto dei contributi.
Art. 39.
- Oltre il caso contemplato nell'art. 19 quando la Commissione dei Lavori Pubblici e gli enti
amministratori delle strade vicinali non compiano convenientemente le funzioni loro deferite dalla
presente legge, dai regolamenti e dagli statuti consortili, queste saranno affidate dal Congresso ad
un commissario perchè provveda entro il termine strttamente necessario.
Art. 40.
- La Commissione dei LL. PP. o l'incaricato governativo in ordine all'art. 10 vigila per la buona
manutenzione delle strade vicinali e coopera alla rett applicazione della presente legge, anche con
rapporti periodici e, ove occorra, con rapporti speciali alla autorità intorno alle condizioni delle
strade vicinali costrutte o da costruire e ai provvedimenti opportuni per il progressivo
miglioramento della viabilità.
Art. 41.
- La Reggenza, su proposta della Commissione pei lavori pubblici e su conforme parere del
Congresso di Stato, è autorizzata ad emanare ordinanze e statuti consortili nei quali potranno essere
precisate le norme per quanto riguarda:
a) i criteri per fissare le quote di interessenza degli utenti di ciascuna strada;
b) i criteri pei concorsi governativi;
c) i criteri per fissare l'ammontare del compenso ai custodi di cui all'art. 29 e le attribuzioni inerenti.