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Relativa Allo Aumento Dei Canoni Di Affitto Delle Locazioni Agrarie


Published: 1922-02-21
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984173/relativa-allo-aumento-dei-canoni-di-affitto-delle-locazioni-agrarie.html

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Legge 21 Febbraio 1922 N. 8 relativa allo aumento dei canoni di affitto delle locazioni agrarie.
Art. 1.
- Ferma restando la proroga del contratto a norma dell'art. 1 della Legge 24 Maggio 1921 N.
14, quando nei contratti, verbali o scritti, di locazione di fondi rustici - pei quali il fitto è
stabilito in misura fissa in denaro - sia rimasta a favore dell'affittuario notevolmente alterata
la posizione rispettiva delle parti contraenti, è data facoltà al proprietario di chiedere, in
relazione alla svalutazione della moneta, un equo aumento del canone corrisposto in misura
non superiore al trenta per cento.
Art. 2.
- La disposizione di cui al precedente articolo puòapplicarsi retroattivamente ai fitti dovuti per gli
anni 1919, 1920, e 1921 ove l'affittuario abbia il possesso del fondo almeno dal 1918 e non abbia
nei detti anni 1919, 1920 e 1921 subito congruo aumento di fitto.
Art. 3.
- Sorgendo contestazioni saranno decise dalla Commissione Arbitrale Agraria contemplata dall'art.
25 della Legge 15 Febbraio 1921 N. 5.
Art. 4.
- La presente Legge entra in vigore subito dopo la sua legale pubblicazione.