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Che Istituisce L'imposta Sul Reddito


Published: 1922-03-16
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LEGGE
CHE ISTITUISCE L'IMPOSTA SUL REDDITO
16 Marzo 1922 N. 10
Della base imponibile, delle esenzioni e della valutazione dei redditi.
Art. 1.
- Ogni reddito, da chiunque posseduto, è soggetto all'imposta quando si produce nello Stato o è
dovuto da persone, società od enti che hanno nello Stat il domicilio, la residenza o la sede.
Art. 2.
- Agli effetti dell'articolo precedente sono considerati redditi che si producono nello Stato:
1) i redditi risultanti da atti stipulati nello Stato o dipendenti da titoli inscritti all'Ufficio Ipotecario;
2) i redditi procedenti da terreni e fabbricati compresi entro i confini dello Stato;
3) i redditi costituiti dagli stipendi, dalle pension , dalle annualità, dagli interessi e dai divideni
pagati in qualunque luogo e da qualunque persona per conto dello Stato e di ogni altro ente morale,
società od istituto che nello Stato abbia la sede;
4) i redditi procedenti da industrie, commerci, impeghi, professioni, arti ecc., esercitati nello Stato.
Ed in generale ogni reddito, provento o lucro che possa ritenersi compreso nella designazione di cui
all'art. 1 anche se conseguito una volta tanto ed in conseguenza di circostanze casuali.
Art. 3.
- I redditi sono classificati nel modo seguente:
Categoria I. - Redditi dipendenti da ogni forma d'investimento che non sia in terreni o fabbricati,
come quelli procedenti da crediti ipotecari o chirografi, da mutui anche verbali o sotto forma di
cambiali, da azioni, obbligazioni o cartelle di prestiti e simili.
Sono compresi in questa categoria i redditi di natura fondiaria non dipendenti da condominio o
dominio diretto benché percepiti sui frutti o commisurati al prodotto del fondo, come censi, decime
ed ogni altra analoga prestazione.
Categoria II. - Redditi di capitali investiti in fabbricati.
Categoria III. - Redditi di capitali investiti in terreni.
Categoria IV. - Redditi alla cui produzione concorrono insieme il capitale e l'opera dell'uomo, come
quelli derivanti da industrie e commerci.
Sono compresi in questa categoria i redditi derivant da speciali attività che, pur essendo
all'agricoltura affini o connesse, eccedono la produzione normale del suolo, come l'apicoltura, la
pastorizia, l'allevamento del bestiame, ecc.
Categoria V. - Redditi dipendenti dall'opera dell'uomo, come quelli derivanti da professioni, arti,
impieghi ed in genere da ogni occupazione e prestazione personale, salva l'eccezione di cui alla
categoria VI, e redditi alla produzione dei quali non concorre l'azione presente nè del capitale nè
dell'opera personale, come vitalizi e pensioni.
Categoria VI. - Redditi derivanti da opera manuale, come quelli che profittano ad operai, braccianti,
mezzadri e coloni.
Art. 4.
- Tutti i redditi indicati nell'art. 3 sono soggetti ad una imposizione normale proporzionale, stabilita
nella misura dell'8 per cento, previa riduzione ad imponibile secondo la graduazione seguente:
Redditi di categoria I, II e III ad 8|8
" " " IV a 6|8
" " " V a 4|8
" " " VI a 2|8
Art. 5.
- I redditi delle categorie I, II e III sono soggetti all'imposizione normale qualunque sia il loro
ammontare.
I redditi delle categorie IV e V non sono soggetti all' mposizione normale quando la somma dei
redditi goduti da chi li possiede, compresi nel calcolo quelli assoggettabili alla sola imposizione
complementare di cui all'art. 19, non raggiunge le 900 lire imponibili.
Quando la somma dei redditi di cui al comma precedente raggiunge le lire 900 ma non supera le lire
1600 imponibili, si accordano a beneficio dei redditi elle categorie IV e V le seguenti detrazioni:
da L. 900 a L. 1000, L. 700
da oltre " 1000 " 1100, " 600
" " " 1100 " 1200, " 500
" " " 1200 " 1300, " 400
" " " 1300 " 1400, " 300
" " " 1400 " 1500, " 200
" " " 1500 " 1600, " 100
Quando ai redditi delle categorie IV e V si uniscono redditi delle categorie I a III o redditi
assoggettabili alla sola imposizione complementare, si determinano con rapporto proporzionale le
quote di detrazione imputabili a ciascun reddito per ammettere a beneficio del contribuente soltanto
quelle che si riferiscono ai redditi delle categorie IV e V.
I redditi della categoria VI godono della esenzione e delle deduzioni di cui ai precedenti secondo e
terzo comma, ed a tale effetto sono sempre considerat come reddito a sè stante, senza tener conto
cioè dei redditi di ogni altra specie appartenenti al contribuente.
Art. 6.
- Sono esentati dall'imposizione normale:
a) gli agenti diplomatici e consolari di Potenze estere non cittadini della Repubblica, nè
naturalizzati, per i redditi dipendenti dall'esercizio delle loro funzioni;
b) i cittadini inscritti nei corpi armati della Repubblica aventi grado inferiore a quello di ufficiale
per le loro competenze in denaro od in natura;
c) le società di mutuo soccorso per i loro redditi non dipendenti da semplice impiego di capitale.
Art. 7.
- Sono permanentemente esonerati dall'imposizione nrmale:
1) i fabbricati destinati all'esercizio del culto;
2) i cimiteri e le loro dipendenze, siano terreni o fabbricati;
3) i fabbricati ed i terreni demaniali, tanto se app rtenenti al patrimonio privato dello Stato quanto
se destinati ad uso pubblico, come le fortificazioni, le strade urbane e rurali ecc.;
4) i fabbricati rurali quando appartengono al proprietario dei terreni a cui servono e siano destinati:
a) ad abitazione di chi col proprio lavoro attende alla manuale coltivazione del terreno o alla
custodia del fondo;
b) al ricovero del bestiame alimentato dal prodotto del fondo e indispensabile per la lavorazione del
fondo;
c) alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti del fondo;
d) alla custodia delle macchine e degli attrezzi necessari alla coltivazione del fondo.
Art. 8.
- Sono esentati dall'imposta per un periodo di due anni:
1) il reddito derivante da terreni già improduttivi, a far tempo dall'inizio della prima annata agricola
nella quale hanno dato una produzione normale;
2) il reddito dei fabbricati di nuova costruzione, a far tempo dal giorno nel quale si sono resi
abitabili;
3) il reddito ricavato da nuovi stabilimenti industriali destinati a dare prodotti non ancora fabbricati
nello Stato o dovuti a nuove applicazioni industriali.
Art. 9.
- L'imposizione normale non si applica:
1) ai redditi che sono stati già una volta assoggettati all'imposizione stessa;
2) alle somme, comunque pagate, che rivestono i caratteri del capitale anzichè quelli del reddito;
3) alle somme che le cooperative di consumo, dopo aver assegnato al capitale sociale il dividendo o
l'interesse statuario, ed in ogni caso un interesse non inferiore a quello legale, distribuiscono fra soci
e clienti a titolo di restituzione di una parte delprezzo delle merci acquistate.
Le somme che le cooperative di lavoro, dopo avere fatta al capitale sociale l'assegnazione di cui al
numero 3, distribuiscono fra i soci lavoratori sono considerate non come utile sociale ma come
complemento del salario dei detti soci, da sottoporsi eventualmente all'imposta in categoria VI.
Art. 10.
- Il reddito netto dei capitali investiti in fondi rustici si determina, per ogni fondo o podere
costituente di fatto o per consuetudine una unità culturale, togliendo dal reddito lordo relativo,
calcolato in ragione del 5 per cento del valore del nudo terreno con l'aggiunta della parte dell'utile
procedente dai capitali impiegati per la conduzione del fondo che profitta al possessore dei
medesimi:
a) una quota fissa pari ad un terzo del detto reddito lordo, a titolo di compenso per ogni spesa di
manutenzione del fondo, di reintegro delle colture e dei capitali di conduzione, di assicurazione, di
amministrazione e vigilanza e per ogni perdita eventuale;
b) una quota variabile, da stabilirsi caso per caso, per la manutenzione dei fabbricati che servono al
fondo, giusta le disposizioni di cui all'art. 7 prog essivo 4.
Nel caso di affitto il reddito netto spettante rispettivamente al proprietario ed all'affittuario è dato
dalla differenza fra la quota di reddito lordo e la quota delle deduzioni di cui sopra attribuibili a
ciascuno, secondo le consuetudini locali o gli speciali patti convenuti.
Art. 11.
- Il reddito netto dei capitali investiti in fabbricati si determina in ragione dei tre quarti del valore
locativo, non compreso in quest'ultimo l'ammontare delle somme che i locatari devono rimborsare
al proprietario per spese di riscaldamento, illuminaz one, acqua potabile ecc.
Per i fabbricanti destinati ad uso opificio il valore locativo della costruzione deve essere aumentato
del valore locativo del macchinario stabilmente infisso e della forza motrice di cui l'opificio
dispone.
Con la deduzione di un quarto del valore locativo si intendono compensate tutte le spese di
riparazione e manutenzione ed ogni altra spesa o perdita ventuale che il proprietario deve
sopportare.
Fino a quando non si sarà proceduto alla rivalutazione generale di cui al progressivo secondo
dell'art. 78 i fabbricati che figurano nel catasto urbano vigente saranno assoggettati all'imposta per il
reddito inscritto nel detto catasto senza alcuna deduzione.
Art. 12.
- Nella valutazione dei redditi delle categorie I, IV e V si tiene conto tanto dei redditi certi quanto di
quelli presunti che il contribuente percepisce sia in nome proprio sia come usufruttuario od
amministratore, senza obbligo di resa di conto, dei beni della moglie e dei figli.
Sono compresi nel reddito anche gli assegni ed emolu enti che il contribuente gode in natura
quando i medesimi non siano soggetti all'imposta per altra via o non debbano andare esenti in forza
della presente legge.
Art. 13.
- Nella valutazione dei redditi derivanti dall'esercizio di industrie, commerci, professioni ed arti si
tiene conto, in deduzione, delle spese inerenti alla conservazione del reddito, come il deperimento
normale dei fattori della produzione, le spese di riparazione e manutenzione per quella parte che
non si risolve in aumento di valore degli impianti, il consumo delle materie prime, gli stipendi e le
mercedi del personale, il fitto dei locali tenuti in locazione o il loro reddito netto assoggettato
all'imposta se sono di proprietà del contribuente, le spese di amministrazione e le tasse non stabilite
dalla presente legge.
Non sono considerate come spese inerenti alla produzi ne e non sono quindi deducibili:
a) gli interessi dei capitali impiegati nell'azienda, siano proprii del contribuente o presi a prestito, a
meno che, per questi ultimi, il contribuente non fornisca la prova della loro sussistenza e sempre che
ne sia possibile la tassazione a nome del creditore;
b) le somme destinate ad aumento del patrimonio, gli investimenti di capitale ed il compenso per
l'opera del proprietario, della moglie e dei figli occupati nell'azienda che col proprietario convivono;
c) le spese per il mantenimento e l'abitazione del contribuente e della famiglia, ed in genere ogni
spesa che costituisca una semplice erogazione di diritto e non un onere necessario per la produzione
del reddito stesso.
Art. 14.
- Il reddito agrario netto che compensa l'opera di chi attende alla materiale coltivazione del fondo è
valutato, per ogni effetto tributario, in somma equivalente al reddito netto attribuito ai capitali
investiti nel fondo stesso, ed è classificato in categoria V quando profitta al proprietario od
all'affittuario ed in categoria VI quando profitta al mezzadro o colono.
Art. 15.
- I proprietari di terreni e di fabbricati sono ammessi a dichiarare gli interessi dei debiti ipotecari
gravanti sugli immobili, nonchè i censi, i canoni, le decime ed ogni altra prestazione di natura
fondiaria non dipendente da condominio o da dominio diretto, ed a chiederne la deduzione dal
reddito dello stabile su cui gravano.
I contribuenti delle altre categorie sono ammessi a dichiarare le annualità passive d'ogni specie che
gravano i loro redditi ed a chiederne la detrazione.
Delle suddette passività si terrà calcolo in deduzione quando ne sia comprovata la esistenza e siano
accertati le generalità dei creditori ed il loro domicilio nello Stato.
In nessun caso sono deducibili gli interessi dei deb ti contratti per l'acquisto o per la costruzione di
stabili.
Art. 16.
- Salvo il disposto dell'art. 18, l'imposta dovuta dalla società è commisurata sull'utile effettivamente
distribuito come interesse del capitale, come dividendo o come compartecipazione ai soci, agli
amministratori ed a terzi, accresciuto delle somme portate in aumento del capitale e delle riserve
accantonate in fondi d'ammortamento o altrimenti impiegate in estinzione di debiti.
Il reddito di natura commerciale conseguito dalle casse di risparmio, ed in generale da tutti gli enti
soggetti a sorveglianza governativa che non operano nell'interesse dei soci, viene determinato in
base alle risultanze dei loro bilanci, detraendo dal reddito lordo le spese e perdite deducibili a norma
della presente legge.
Art. 17.
- L'imposta dovuta dalle società od enti di cui all'art. 16 si liquida in via provvisoria, agli effetti
della iscrizione a ruolo per l'anno successivo, in base alle risultanze del rendiconto approvato
nell'anno in corso, salvo conguaglio.
Quando l'esercizio sociale non corrisponde all'anno solare la liquidazione definitiva è fatta in base
al rendiconto che comprende il periodo maggiore dell'anno cui l'imposta si riferisce, senza
addivenire al riparto ed al cumulo delle risultanze di due rendiconti consecutivi.
Agli effetti delle disposizioni di cui sopra le società e gli enti devono presentare ogni anno entro due
mesi dall'approvazione, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre, il bilancio approvato nell'anno
stesso, corredato dalle relazioni che lo accompagnano, dal rendiconto economico e dagli allegati
relativi, recanti l'attestazione di veridicità sottoscritta da un rappresentante dell'ente e dal contabile.
Le contestazioni e rettifiche d'ufficio alle risultanze dei bilanci devono essere notificate alle società
entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono stati presentati i documenti di cui sopra e anche dopo il 31
dicembre, purchè non oltre il termine di due mesi dalla data di presentazione dei detti documenti.
Art. 18.
- Per la esatta valutazione del reddito da assoggettarsi ad imposta a nome degli enti di cui all'art. 16
è sempre in facoltà della Amministrazione Finanziaria di prescindere dalle risultanze dei bilanci
prodotti quando le voci attive o passive dei bilanci stessi si dimostrino non rispondenti a verità.
Art. 19.
- Chiunque possiede o gode in Repubblica un reddito imp nibile complessivo non inferiore a L.
5000 è assoggettato ad una imposizione complementare progressiva nella misura seguente:
Per i redditi di imponibili
lire 5000 - aliquota: 0,80 per cento
" 10000 - " : 1,60 " "
" 20000 - " : 3,20 " "
" 30000 - " : 4,80 " "
" 40000 - " : 6,40 " "
" 50000 - ed oltre: 8,00 " "
Ai redditi intermedi è applicato un tasso pure interm dio determinato aggiungendo alle aliquote di
cui sopra il coefficiente di L. 0,008 per ogni aumento di 50 lire di reddito.
I redditi sono arrotondati al multiplo di 50, inferiore se la differenza non giunge a lire 25, superior
se la oltrepassa.
Art. 20.
- Per la determinazione della somma complessiva da assoggettarsi all'imposizione complementare
vanno tenuti presenti, oltre i redditi soggetti all'imposizione normale, anche i redditi che si
producono all'estero ma sono goduti nello Stato tanto dai cittadini, quanto dagli stranieri che hanno
nello Stato la residenza. Si presume che abbia la residenza nello Stato lo straniero che vi dimora
almeno da un anno.
Il cittadino e lo straniero che dimorano nello Stato per una sola parte nell'anno sono assoggettati
all'imposizione complementare oltre che sui redditi prodotti nello Stato, anche su quella parte dei
redditi prodotti all'estero che si presume siano goduti nello Stato.
Dei redditi di cui sopra i possessori sono obbligati a fare una prima denuncia scritta, corredata da
tutti gli elementi necessari per la loro esatta valutazione, durante la pubblicazione dello schedario
provvisorio di cui all'art. 76.
Per l'accertamento dei redditi della specie non denunciati dagli interessati e per la rettifica di quelli
denunciati in cifra non rispondente a verità, l'Ufficio Tributario è autorizzato, in mancanza di dati
positivi, a giovarsi di criteri indiziari, quali ilnumero dei domestici, il possesso di animali di lusso,
di automobili e, in genere, il tenore di vita del contribuente.
I redditi di cui al presente articolo godono delle st sse riduzioni ad imponibile stabilite per i redditi
che si producono nello Stato.
Art. 21.
- Entrano in ogni caso a far parte della somma complessiva da assoggettarsi all'imposizione
complementare per l'anno nel quale sono realizzati i prezzi d'avviamento nonchè le plusvalenze
d'immobili, azioni, obbligazioni e simili aventi carattere d'incremento patrimoniale.
Sono invece escluse le somme che rivestono i caratteri del capitale provenienti da successione, da
donazione o da realizzo di assicurazioni sulla vita.
Art. 22.
- Quando della somma complessiva soggetta all'imposizione complementare facciano parte, a
norma dell'articolo precedente, incrementi patrimoniali, il contribuente ha diritto di chiedere la
detrazione delle perdite che potrà dimostrare di avere subito per lo stesso titolo nel quinquennio
anteriore.
Quando della somma di cui sopra facciano parte realizzi in unica soluzione di diverse annualità di
reddito o di plusvalenze maturatesi nel corso di piu' anni, l'aliquota complementare da applicarsi al
reddito complessivo è quella corrispondente non al detto reddito complessivo ma al reddito
determinato con la formula seguente:
a + b
x
nella quale a rappresenta l'ammontare del realizzo per avviamento o per plusvalenza, x il numero
degli anni cumulati nel realizzo, b l'ammontare di tutti gli altri redditi, proventi o lucri che
concorrono a formare il reddito complessivo.
In mancanza di dati precisi, il numero degli anni per il calcolo suenunciato si presume di cinque.
Art. 23.
- Ogni persona, società od ente è tenuto al pagamento d lla imposizione complementare soltanto per
i redditi proprii.
I redditi assoggettati all'imposizione normale a nome dei debitori con diritto di rivalsa sono inscritti,
agli effetti dell'imposizione complementare, a nome di coloro che ne hanno l'effettivo godimento,
salvo i casi sottoindicati nei quali anche l'inscrizione della imposizione complementare viene fatta,
sempre con diritto di rivalsa, al nome dei debitori:
1) quando i debitori non si prestino a fornire tutte le notizie necessarie per la identificazione ed
iscrizione diretta dei reddituari;
2) quando i redditi di cui trattasi profittino a persone non residenti nello Stato e non inscritte in
proprio nome all'imposizione normale per altri redditi.
Nel primo caso viene sempre applicata, qualunque sia l'ammontare del reddito, l'aliquota massima
dell'8 per cento, nel secondo caso si applica l'aliquota corrispondente all'ammontare del reddito.
Art. 24.
- Sono esentati dall'imposizione complementare:
1) i redditi proprii degli istituti di beneficenza;
2) i redditi della categoria VI anche quando chi ne ha il godimento possieda redditi di altre
categorie.
Della dichiarazione dei redditi.
Art. 25.
- Agli effetti della imposizione normale e di quella complementare ognuno è tenuto a fare la
dichiarazione dei redditi di nuova produzione e di quelli nel cui godimento è subentrato ad altri,
entro il termine di sei mesi dal giorno in cui ha incominciato a goderne se si tratta di redditi delle
categorie IV e V, entro due mesi se si tratta di rediti di altre categorie.
Durante la pubblicazione dello schedario generale prescritta dall'art. 41 ogni persona, società od
ente che possiede redditi soggetti ad imposta è tenuto a denunciare le omissioni occorse a suo nome
nella compilazione del detto schedario e l'eventuale maggior ammontare dei redditi che vi sono
compresi.
Le dichiarazioni di cui sopra devono designare i redditi distintamente per categoria, specificando di
ciascun cespite l'ammontare lordo e l'importo delle sp se ed annualità passive che lo gravano.
Art. 26.
- Per i redditi delle categorie II e III nel cui godimento il contribuente è subentrato ad altri può
tenere luogo di dichiarazione la esibizione dell'atto di trasferimento fatta per la voltura catastale.
A quest'effetto, quando il trasferimento riguardi redditi della categoria III, devono essere indicati sul
documento in forza del quale è richiesta la voltura, o il foglio a parte da allegarsi al medesimo, la
denominazione del fondo o podere che si trasferisce o d l quale fanno parte i terreni trasferiti,
l'ammontare del reddito accertato che gli interessati hanno attribuito alla parte trasferita, la
denominazione del fondo o podere al quale il nuovo possessore intende unire i terreni che non
costituiscono una intera unità culturale ed il sistema di conduzione dei terreni stessi.
Art. 27.
- I redditi derivanti da capitali investiti in terrni devono essere denunciati nella cifra divenuta
definitiva in seguito all'ultima valutazione fatta d i periti governativi o dalla Giunta di stima.
I redditi derivanti da capitali investiti in fabbricati devono essere denunciati nella somma risultante
dagli affitti in corso.
Quando si tratti di fabbricati non affittati deve ess re dichiarato il loro valore locativo presunto
determinato per via di confronti.
Per tutti gli altri redditi di capitale, di lavoro e misti, deve essere dichiarato il loro ammontare
effettivo o presunto, ragguagliato ad anno se di natura continuativa, tenendo conto, per quelli incerti
e variabili, della media del biennio anteriore e facendo menzione delle circostanze nuove che
possano determinarne per l'avvenire l'aumento o la diminuzione.
Art. 28.
- Le società. gli enti morali legalmente costituiti ed in generale tutti gli enti tenuti a compilare
bilanci o rendiconti periodici, devono denunciare, oltre ai redditi proprii, gli interessi dei debiti da
loro contratti e delle obbligazioni da loro emesse, e pagare la imposta normale relativa, salvo il
diritto di rivalersene sui loro creditori mediante rit nuta.
Tali obblighi, limitatamente agli interessi passivi sopra i depositi in conto corrente ed a risparmio,
sono estesi a chiunque attenda all'esercizio dell'industria del credito.
Art. 29.
- Le società od enti di cui all'art. 23 e tutti i pr vati datori di lavoro sono obbligati a denunciare gli
onorari, stipendi e salari, le pensioni, le gratificazioni ed i compensi d'ogni specie fissi od eventuali
comunque corrisposti e sono tenuti a pagare la relativa imposizione normale salvo il diritto di
rivalsa verso i percipienti.
Fermo l'obbligo della denuncia, i datori di lavoro n n sono obbligati al pagamento dell'imposizione
normale per quelli dei suddetti redditi che, ragguagliati ad anno, non raggiungono una cifra
individuale corrispondente al minimo imponibile e pr i compensi in natura.
L'accertamento e la inscrizione a ruolo dei redditi di cui al comma precedente sono eseguiti in
confronto ed in nome dei singoli percipienti.
Art. 30.
- L'obbligo della denuncia e del pagamento dell'imposizione normale relativa è esteso:
1) Ai proprietari ed affittuari di terreni coltivati a colonia o mezzadria per la parte del reddito di
ciascun fondo o podere che profitta al colono o mezzadro.
I medesimi hanno inoltre l'obbligo di esibire apposita denuncia quando assumano la coltivazione
diretta di un fondo o podere già concesso a colonia mezzadria.
2) A tutti coloro che sono debitori di somme aventi carattere di reddito verso persone non residenti
nello Stato.
Art. 31.
- L'obbligo della denuncia dei redditi indicati negli articoli 28 e 29 per parte dei debitori non
dispensa i percipienti, che possiedono redditi d'altra specie tassabili a loro nome, dal comprendere
nella loro dichiarazione anche i redditi di cui corrispondono l'imposta per rivalsa.
Delle rivalutazioni periodiche e delle rettifiche.
Art. 32.
- Il Governo della Repubblica di propria iniziativa, o in seguito a motivata proposta dell'Ufficio
Tributario, può sempre sottoporre al Consiglio Grande e Generale la necessità di procedere alla
rivalutazione generale di una o piu' categorie di re diti ogni qualvolta i criteri in base ai quali fu
effettuata l'ultima valutazione, vengono a dimostrar i non piu' corrispondenti alle effettive
condizioni del momento, proponendo all'approvazione del Consiglio Grande e Generale il relativo
provvedimento legislativo.
Indipendentemente dalle suddette revisioni generali sono autorizzate singole revisioni parziali, che
possono essere promosse dall'Ufficio Tributario o chieste dal contribuente, quando il reddito di cui
si propone o chiede la revisione abbia subito un aumento od una diminuzione, per causa nuova con
effetto continuativo, non inferiore al quarto dell'ammontare inscritto.
Le rivalutazioni e revisioni di cui sopra hanno effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a
quello in cui vengono promosse o domandate.
Art. 33.
- Per i redditi delle categorie IV e V di ammontare incerto e variabile non inscritti a nome di alcuno
degli enti indicati nell'art. 28 la revisione può ess re chiesta dal contribuente o proposta dall'Ufficio
Tributario solo quando sia trascorso almeno un biennio dal precedente accertamento.
Se la revisione è chiesta dal contribuente la domanda relativa deve essere esibita, sotto pena di
decadenza, dal 1 maggio al 31 luglio, se è proposta dell'Ufficio Tributario deve essere notificata
all'interessato entro il 31 dicembre.
Le conseguenti variazioni hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.
Art. 34.
- Per i redditi di ogni categoria risultanti in somma certa e definita da atti o documenti autentici può
essere chiesta la rettifica in qualunque epoca quando si sia provato da atti o documenti successivi
che hanno subito una variazione nel loro ammontare.
Le variazioni di cui sopra hanno effetto dal giorno nel quale si sono verificate se richieste entro tre
mesi dal giorno nel quale l'atto o documento da cui la variazione è dipesa ha acquistato data certa.
Se tardivamente richieste, le variazioni hanno effetto dal giorno nel quale è stata esibita all'Ufficio
Tributario la relativa domanda.
Art. 35.
- La mancata o tardiva presentazione del bilancio per parte delle società ed enti di cui all'art. 16 o
della domanda di revisione di cui agli art. 32 e 33 per parte degli altri contribuenti importa tacita
conferma del reddito precedente per l'ammontare già definito o per quello che diverrà tale al
chiudersi delle contestazioni in corso.
Delle operazioni di accertamento.
Art. 36.
- Alle operazioni di accertamento dei redditi derivanti da capitali investiti in terreni e fabbricati
attendono, nel caso di valutazioni generali, i periti nominati di volta in volta dal Governo.
I risultati delle valutazioni generali - accompagnati d una illustrazione del metodo seguito nella
esecuzione del lavoro - sono raccolti in elenchi nomi ativi da pubblicarsi per il periodo ininterrotto
di un mese, durante il quale contro le risultanze della valutazione è ammesso il ricorso alla
Commissione delle Imposte.
Le valutazioni dei redditi di cui sopra, quando riguardano casi singoli, sono di competenza della
Giunta di stima la quale giudica in merito applicando i criteri seguiti nell'ultima valutazione
generale.
Alla Giunta di stima è attribuita inoltre la valutazione dei redditi delle categorie IV e V che non
sono inscritti al nome di alcuno degli enti indicat all'art. 16.
Rientrano tuttavia nella competenza della Giunta anche questi ultimi redditi quando per la loro
valutazione si intenda prescindere dai risultati dei bilanci.
All'Ufficio Tributario è attribuito l'accertamento di ogni altra specie di redditi.
Art. 37.
- La Giunta di stima e il titolare dell'Ufficio Tributario possono:
a) richiedere ai pubblici ufficiali un estratto dei documenti e degli atti di cui sono in possesso;
b) intimare ai contribuenti di presentarsi in ufficio per fornire schiarimenti, notizie e prove;
c) accedere nei locali destinati all'esercizio di in ustrie e commerci;
d) chiamare in ufficio qualunque persona atta a fornire informazioni;
e) domandare l'ausilio di tecnici per le valutazioni che richiedono cognizioni speciali;
f) ispezionare gli atti degli enti morali, i registri delle società per azioni ed i libri comunque tenuti
dalle altre società e dai privati esercenti commerci ed industrie;
g) farsi produrre i titoli costitutivi o modificativi dei redditi in somma definitiva.
Art. 38.
- L'ufficio Tributario raccoglie tutti i dati e le notizie che valgono a bene identificare il soggetto
dell'imposta e ad assicurare la esatta valutazione dei redditi, tanto agli effetti dell'accertamento dei
redditi nuovi o sfuggiti all'imposta, quanto nei riguardi delle rettifiche chieste dai contribuenti o
proposte d'ufficio.
Per i redditi di propria competenza provvede alle notifiche del caso, per gli altri predispone le
singole proposte da sottoporre alla Giunta di stima.
Sulla base delle notizie raccolte e delle proposte fat dall'Ufficio Tributario e di quanto altro sia a
conoscenza dei suoi componenti la Giunta di stima procede, per i redditi di usa competenza, alla
revisione delle dichiarazioni dei contribuenti, alle iscrizioni d'ufficio ed alla rivalutazione dei redditi
dei contribuenti già inscritti.
Art. 39.
- L'Ufficio Tributario provvede a notificare agli interessati, entro il termine di trenta giorni da
quello nel quale sono state prese, le deliberazioni della Giunta di stima con la eventuale sua
dichiarazione di ricorso alla Commissione delle Imposte.
I ricorsi dei contribuenti contro le deliberazioni dell'Ufficio Tributario e della Giunta di stima,
nonchè quelli dell'Ufficio Tributario contro le deliberazioni di quest'ultima, devono pervenire alla
Commissione delle Imposte entro il termine perentorio di venti giorni da quello nel quale è
avvenuta la notifica della deliberazione che si impugna.
Art. 40.
- La facoltà di procedere ad accertamento dei redditi non ancora assoggettati ad imposta è limitata
all'anno nel quale avvenne la notifica dell'accertamento ed ai due precedenti. L'azione
dell'Amministrazione finanziaria per l'imposta degli anni anteriori è prescritta.
Quando trattasi dell'accertamento di un reddito risultante da atto tardivamente registrato, l'azione di
recupero dell'imposta si estende all'ultimo quinquennio, purchè sia iniziata entro il secondo anno
successivo a quello nel quale avvenne la registrazione.
La notifica fatta dall'Ufficio Tributario interrompe la prescrizione che rimane sospesa per tutta la
durata della contestazione sia amministrativa che giudiziaria.
Art. 41.
- Per tutto il mese di gennaio di ogni anno, previa affissione di apposito manifesto in Città e nelle
borgate, l'Ufficio Tributario tiene a disposizione d i cittadini lo schedario generale dei redditi
definitivamente accertati o determinati nello stato dell'accertamento in corso al primo gennaio, che
devono essere compresi nei ruoli dell'anno stesso, con indicazione della somma dovuta per
imposizione normale e per imposizione complementare.
Durante tale pubblicazione ogni contribuente, mentre è tenuto a presentare, se del caso, la
dichiarazione prescritta dal secondo comma dell'art. 25, è ammesso ad esibire reclamo per
correzione di errori materiali o di duplicazioni riscontrate nello schedario, per inesistenza di reddito
e per irregolare o mancata notifica degli avvisi, ecluso ogni gravame involgente questioni di
valutazione.
Nel mese di febbraio l'Ufficio Tributario procede all'esame delle dichiarazioni e dei reclami di cui al
comma precedente. Dopo la necessaria istruttoria provvede alla definizione delle dichiarazioni
riguardanti redditi di propria competenza e trasmette l altre alla Giunta di stima. Accoglie d'ufficio
i reclami che gli risultino fondati, apportando le variazioni che ne conseguono sullo schedario, ed
invia i restanti alla Commissione delle Imposte.
Entro il mese di marzo compila i ruoli che sono posti in riscossione col primo di aprile.
Della cessazione dei redditi e degli sgravi d'imposta.
Art. 42.
- La cessazione dei redditi dà diritto allo sgravio dell'imposta dal giorno della cessazione, se
richiesto entro il termine di tre mesi dal giorno stesso. Se la richiesta è tardiva compete il rimborso
soltanto dal giorno nel quale essa è giunta all'Ufficio Tributario.
Il semplice passaggio di redditi delle categorie II I da una ad altra persona non dà diritto a
liquidazione di rimborso a favore del proprietario cessato se non è esibita apposita domanda scritta
entro il termine di cui al comma precedente, non potendo tener luogo di domanda la esibizione degli
atti traslativi presentati agli effetti della voltura catastale. Questi ultimi, quando portino tutti gli
estremi richiesti dall'art. 26, e siano esibiti entro il 31 gennaio, danno diritto soltanto ad ottener che
l'Ufficio Tributario eseguisca le variazioni con effetto sui ruoli che andranno in pubblicazione
nell'anno stesso.
Quando il rimborso dipendente da cessazione è indiscutibilmente dovuto l'Ufficio Tributario
provvede senz'altro alla liquidazione relativa, in caso contrario trasmette gli atti alla Commissione
delle Imposte dandone partecipazione all'interessato.
Quando l'Ufficio Tributario rileva che si è verificata una cessazione di reddito per la quale
l'interessato non ha presentato la denuncia, può provvedere d'ufficio all'esecuzione del rimborso,
rispettati sempre i termini di cui al presente articolo.
Art. 43.
- Se un fabbricato destinato ad affitto resta interamente sfitto, chiuso ed inutilizzato per il corso
ininterrotto di sei mesi il contribuente ha diritto al rimborso della somma pagata in piu' per effetto
del reddito non goduto.
Per fruire di tale beneficio il contribuente deve farne denuncia entro trenta giorni da quello nel quae
si sono determinate le condizioni di cui al comma precedente. Sotto pena di decadenza del diritto al
rimborso deve presentare poi una seconda denuncia nel termine perentorio di trenta giorni da quello
in cui si compie il semestre di sfitto.
Il contribuente che possiede solo una parte di uno stabile ha diritto al rimborso di cui sopra anche
quando le altre parti dell'edificio non hanno cessato di essere affittate o comunque utilizzate.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai teatri, ai palazzi ed alle ville non destinate d
affitto ed in genere a tutti i luoghi di delizia.
Se l'Ufficio Tributario ritiene essersi verificate le condizioni richieste, provvede, avvenuta
l'esibizione della seconda denuncia, alla liquidazione dello sgravio.
In caso contrario trasmette gli atti alla Commissione delle Imposte, dandone partecipazione
all'interessato.
Art. 44.
- Le liquidazioni di sgravio sono dall'Ufficio Tributario raccolte in elenchi compilati in doppio
esemplare recanti anche la indicazione del fatto e dei documenti che le giustificano.
Uno degli esemplari è trattenuto dall'Ufficio agli effetti del controllo, l'altro è inviato all'esattore che
rimborsa o compensa a favore dei singoli interessati le somme sgravate.
L'esattore nei versamenti che alla scadenza di ogni rata deve effettuare alla Tesoreria di Stato
imputa a proprio favore le somme risultanti dagli elenchi di sgravio ricevuti ed eseguiti.
Disposizioni diverse.
Art. 45.
- I possessori di redditi in somma definita e di rendite vitalizie non possono sperimentare i diritti
che loro competono verso i debitori se non facendo constare di avere dichiarato i redditi stessi agli
effetti dell'imposta.
La Cancelleria e l'Autorità giudiziaria non possono rispettivamente ricevere atti o documenti ed
emettere provvedimenti o giudizi riguardanti somme costituenti capitale produttivo di reddito o
reddito soggetto all'imposta se non viene esibita una dichiarazione dell'Ufficio Tributario
comprovante che l'interessato ha adempiuto al riguardo tutti gli obblighi contemplati dalla
presente legge.
Art. 46.
- Quando un esercizio industriale o commerciale passa da una ad altra persona il nuovo esercente è
solidamente responsabile dell'imposta dovuta da tutti i precedenti esercenti per l'anno in corso e per
quello anteriore, tanto se l'imposta è stata già inscr tta in ruolo quanto se l'inscrizione deve ancora
avvenire per essere l'accertamento relativo tuttora da definire.
E' presunto cessionario chi nello stesso locale esercita la medesima specie d'industria o commercio.
Della Giunta di stima e della Commissione per le Imposte.
Art. 47.
- Le controversie che sorgono fra Amministrazione fi anziaria e contribuenti in ordine
all'applicazione delle imposte sono giudicate dalla Commissione per le imposte.
La Commissione si compone di undici membri, e cioè dei componenti la Commissione del Bilancio
e di altri otto, nominati dal Consiglio Grande e Generale, che durano in carica quattro anni e si
rinnovano per metà ogni due anni.
Art. 48.
- La Commissione nomina nel proprio seno il Presidente d il membro destinato ad esercitare le
funzioni di Segretario.
Delega inoltre cinque dei proprii membri a costituire la Giunta di stima.
La Giunta di stima è presieduta dal Capo dell'Ufficio Tributario il quale però si astiene dalle
votazioni.
Art. 49.
- Tanto la Giunta di stima quanto la Commissione delle Imposte tengono un registro delle proprie
deliberazioni, numerato progressivamente per ogni fogl o e vidimato dalla Segreteria di Stato per gli
Affari Interni. Una copia di ogni deliberazione è trasmessa all'Ufficio Tributario per le pratiche di
sua competenza.
Art. 50.
- Nei giudizi dinanzi alla Commissione interviene il Capo dell'Ufficio Tributario per tutelare gli
interessi della finanza.
Vi è ammessa anche ed in ogni caso l'audizione del contribuente quando il medesimo ne abbia fatta
domanda o nel reclamo o con istanza a parte.
Dinanzi alla Commissione, come pure dinanzi alla Giunta di stima, può sempre addivenirsi ad un
concordato fra Amministrazione finanziaria e contribuente, dandosene atto nei registri dei verbali.
Art. 51.
- La Commissione ha sempre facoltà di rettificare in aumento gli accertamenti fatti dall'Ufficio
Tributario e dalla Giunta di stima, nonchè di inscrive e i cespiti che risultassero omessi, e ciò tanto
nel caso che questi non abbia reclamato od abbia esplicitamente aderito alle inscrizioni e
rettificazioni d'ufficio.
Art. 52.
- La Commissione ha tutte le facoltà conferite dall'art. 37 all'Ufficio Tributario ed alla Giunta di
stima. Essa può inoltre riconoscere l'esistenza di un reddito, rettificarlo in aumento e valutarlo
secondo il contenuto sostanziale e gli effetti dell'atto, anche quando non vi corrispondano il titolo e
la forma apparente.
Art. 53.
- Contro le deliberazioni della Commissione per le Imposte possono interporre appello alla Autorità
Giudiziaria tanto l'Amministrazione Finanziaria quanto i contribuenti per i soli casi di violazione o
falsa applicazione di legge e per incompetenza od eccesso di potere.
Art. 54.
- La Commissione può di propria iniziativa o per incarico del Governo esprime pareri:
1) sui criteri di valutazione da adottarsi per determinate categorie o gruppi di redditi;
2) sulle disposizioni da emanare per la migliore applicazione della legislazione vigente in materia
tributaria.
Può inoltre essere chiamata a collaborare col Govern alla compilazione di nuove leggi, di
regolamenti, di normali, ed in genere di tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi
riguardanti il diritto tributario.
Della Riscossione.
Art. 55.
- Per i redditi di categoria I non dichiarati esenti da disposizioni di legge e per quelli di categoria V
non inferiori al minimo imponibile che sono pagati dallo Stato e da uffici o istituti aventi carattere
statale, l'imposizione normale è riscossa mediante ritenuta diretta operata dal Tesoriere dello Stato o
dal Cassiere dell'istituto in base a liquidazione fattane dal Contabile sul mandato di pagamento.
Gli uffici di contabilità dello Stato e degli altri enti suindicati devono trasmettere all'Ufficio
Tributario nei primi dieci giorni di ogni trimestre, incominciando dal gennaio, un elenco nominativo
di tutti i pagamenti ordinati per qualsiasi titolo nel trimestre precedente, indicando se ed in quale
misura è stata trattenuta su ciascuno l'imposizione normale.
L'imposizione normale per ogni altra specie di redditi e l'imposizione complementare sono riscosse
mediante ruoli nominativi annuali posti in riscossione il 1° aprile.
Art. 56.
- I ruoli si distinguono in principali e suppletivi. Nei ruoli principali si inscrivono le imposte dovute
per l'anno nel quale sono compilati, nei ruoli suppletivi le imposte che non furono comprese nei
ruoli principali degli anni di competenza.
Per le quote il cui accertamento all'epoca della formazione dei ruoli non è ancora definito, l'Ufficio
Tributario può inscrivere in via provvisoria l'imposta corrispondente al reddito denunciato da
contribuente o quella dovuta in forza di una decisione della Commissione già emessa ma non
ancora notificata, o, se notificata, non ancora divenuta definitiva, salvo conguaglio ad accertamento
definitivo.
I ruoli sono riveduti e resi esecutivi dalla Commissione del Bilancio.
Art. 57.
- I ruoli restano in pubblicazione dal 1 al 15 di aprile (1) presso l'Esattore che ne dà notizia ai
contribuenti mediante affissione di apposito manifesto. Tale pubblicazione tiene luogo di notifica
individuale e rende il debitore legalmente obbligato l pagamento dell'imposta nei termini di cui
sotto.
L'ammontare dell'imposta inscritta a ruolo deve essere pagato in tre rate uguali dal 16 al 25 dei mesi
di aprile, agosto e dicembre.
Il ritardo nel pagamento porta l'applicazione della multa del 5 per cento che è liquidata e riscossa,
senza necessità di speciale notifica, insieme al debito principale.
Art. 58.
- Per le rate d'imposta non pagate alla scadenza l'Es ttore notifica ai debitori un avviso
d'intimazione a pagare entro dieci giorni.
Gli avvisi riguardanti contribuenti irreperibili son pubblicati all'albo governativo e questa
pubblicazione equivale alla notifica di cui al comma precedente.
Trascorso inutilmente il termine di dieci giorni, l'Esattore, che ha l'obbligo del non riscosso per
riscosso, procederà senz'altro coll'esercizio di mano regia e con privilegio su tutti i beni del
contribuente.
Le quote che risulteranno inesigibili per irreperibilità o assoluta povertà del debitore saranno
rimborsate all'Esattore quando il medesimo dimostri con tutti i documenti del caso che nulla è stato
trascurato per ottenere l'esazione della quota.
Per ottenere tale rimborso l'Esattore deve presentare domanda all'Ufficio Tributario entro 6 mesi
dalla scadenza dell'ultima rata non pagata.
Dell'inesigibilità e conseguente rimborso giudica in ppellabilmente la Commissione del Bilancio
alla quale l'Ufficio Tributario rinvia le domande dlla specie col proprio parere.
Art. 59.
- Quando l'Ufficio Tributario abbia fondato motivo di ritenere che il contribuente possa sottrarsi con
qualsiasi mezzo al pagamento dell'imposta può disporre che la riscossione delle somme già inscritte
in ruolo avvenga in unica soluzione.
Per le somme non ancora passate in riscossione può compilare in qualsiasi epoca un ruolo speciale
da riscuotersi in una sola rata.
Art. 60.
- Per gli errori materiali e le duplicazioni avvenute nella compilazione dei ruoli è ammesso il ricorso
entro il termine di tre mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione dei ruoli stessi.
Nello stesso termine il contribuente può fare opposizi ne al ruolo per omessa od irregolare notifica
degli avvisi d'accertamento rimasti confermati col silenzio.
Se l'Ufficio Tributario riconosce che il reclamo è fondato procede senz'altro alla liquidazione del
relativo rimborso, in caso contrario lo sottopone al giudizio della Commissione per le Imposte.
Alla correzione degli errori materiali e delle duplicazioni rilevate dall'Esattore o dall'Ufficio
Tributario, quest'ultimo provvede senza necessità di intervento per parte del contribuente.
Delle Sanzioni.
Art. 61.
- Chi omette di fare la denuncia nei termini stabiliti dalla presente legge incorre in una penalità
corrispondente al quarto dell'imposta dovuta in forza dell'accertamento definitivo.
Chi presenta in termine una denuncia od una domanda di revisione o rettifica per cifre inferiori a
quelle che risulteranno dall'accertamento definito i c rre in una penale corrispondente al quarto
della differenza fra l'imposta dovuta in forza del tto accertamento definito e quella corrispondente
alle somme indicate nella denunzia o nella domanda di revisione o di rettifica.
Art. 62.
- Non si fa luogo ad applicazione delle penali di cui all'articolo precedente:
1) quando la differenza di cui al secondo comma del detto articolo non superi il quinto dell'imposta
dovuta;
2) quando la differenza tragga origine da erroneo apprezzamento sull'ammissibilità di spese, perdite
od annualità passive;
3) quando l'omissione riguardi nuovi redditi della categoria I esplicitamente risultanti da atti che nel
periodo prescritto per le denuncie già erano stati ot oposti alla formalità della registrazione;
4) quando l'omissione riguardi beni stabili di nuovo godimento per i quali il nuovo proprietario già
abbia presentata in termini la domanda di voltura, purchè il titolo esibito a tale effetto contenga tutti
gli estremi richiesti dall'art. 26.
Art. 63.
- A carico del contribuente che, per sottrarsi in tutto od in parte al pagamento delle imposte,
commette atti di frode alterando registri o documenti, creando scritture fittizie o inducendo altri ad
affermare fatti e cifre contrari a verità, è applicabile una penale corrispondente all'ammontare
dell'imposta cui intendeva sottrarsi, senza pregiudiz o della eventuale denuncia all'autorità
giudiziaria per i fatti che costituiscono reato comune.
Art. 64.
- Quando il ricorso esibito dal contribuente alla Commissione per contestare le valutazioni eseguite
dalla autorità finanziaria, sia in sede di nuovo accertamento, sia in sede di revisione o di rettifica, si
manifesti in tutto o in parte infondato, è dovuta una penale pari al quarto della differenza fra
l'imposta che verrà stabilita e quella corrispondente alle indicazioni contenute nel ricorso.
Se il ricorso non contiene offerte esplicite od indicazioni che possano essere tradotte in cifre
l'ammontare della penale è stabilito in via presuntiva dall'Ufficio Tributario. Non si fa luogo
all'applicazione della penale quando la differenza di cui sopra trae origine da erroneo
apprezzamento sull'ammissibilità di spese, perdite od annualità passive.
Art. 65.
- I contribuenti, i notai, i capi degli uffici pubblici e privati, che impediscono al Capo dell'Ufficio
Tributario, alla Giunta di stima ed alla Commissione per le imposte l'esercizio delle facoltà indicate
nell'articolo 37 o non si prestano a fornire le notizie ed i documenti loro richiesti, incorrono in una
pena pecuniaria da L. 50 a L. 500.
Art. 66.
- Le penalità di cui agli articoli precedenti sono liquidate dall'Ufficio Tributario che le notifica
all'interessato con apposito avviso contro il quale è ammesso il ricorso alla Commissione per le
Imposte entro il termine di 20 giorni.
L'azione della finanza per le penalità dipendenti da mancata o insufficiente denuncia si prescrive col
31 dicembre del secondo anno successivo a quello nel quale l'accertamento diviene definitivo.
Le penalità, quando la loro applicazione è divenuta definitiva, sono riscosse mediante ruoli speciali.
Art. 67.
- I funzionari dell'Ufficio Tributario ed i componeti la Giunta di stima e la Commissione per le
Imposte, nonchè tutti coloro che, secondo le rispettive attribuzioni, intervengono nell'accertamento,
nell'applicazione e nella riscossione delle imposte sono tenuti al segreto professionale e, in caso
d'infrazione a tale obbligo, vanno soggetti alle sanzioni penali relative.
Disposizioni diverse.
Art. 68.
- Tutti i termini fissati dalla presente legge che scadono in giorno festivo si intendono prorogati al
giorno feriale immediatamente successivo.
Quando avvenga la morte del contribuente durante la d correnza del termine per le denuncie o per i
reclami, il termine stesso resta prorogato di tre mesi a favore degli eredi con decorrenza dal giorno
del decesso.
Art. 69.
- Non sono valide le convenzioni stipulate dopo la promulgazione della presente legge dirette ad
accollare l'onere delle imposte a persone diverse da quelle che la legge considera come contribuenti
o a privare del diritto di rivalsa le persone, gli enti e le società a cui vantaggio la rivalsa è stabilit .
Della formazione e conservazione degli atti presso l'Ufficio Tributario.
Art. 70.
- L'Ufficio Tributario continua la conservazione degli attuali catasti dei terreni e dei fabbricati
secondo la Legge 14 Marzo 1918, n. 11.
Art. 71.
- L'Ufficio Tributario custodisce i fogli originali di valutazione dei redditi derivanti da capitali
investiti in terreni, compilati dai periti in occasione di valutazioni generali, tenendoli disposti in
ordine alfabetico, numerati progressivamente e riuniti in pacchi o filze d'impianto.
Sui fogli originali non può essere portata per nessuna ragione qualsiasi variazioni.
Art. 72.
- Per tenere in evidenza le variazioni d'intestazione, di superficie, di reddito, di denominazione ecc.,
che avvengono nei singoli poderi l'Ufficio Tributario compila una seconda copia dei fogli originali.
I fogli-copia sono tenuti in ordine alfabetico e riun ti in pacchi o filze di conservazione.
Ogni volta che un foglio-copia deve subire una variazione, l'Ufficio lo annulla e lo sostituisce con
altro foglio rettificato.
Tutti i fogli-copia annullati sono conservati a parte in filze dei fogli nulli, ordinati anche'essi
alfabeticamente.
Tutti i fogli-copia devono portare il riferimento al numero progressivo dei fogli originali.
Art. 73.
- L'Ufficio Tributario conserva in apposite filze originali ordinate alfabeticamente i fogli di
valutazione dei redditi dei capitali investiti in fabbricati, compilati dai periti in sede di revisione
generale o dalla Giunta di Stima nei casi di valutazioni singole.
Le risultanze dei fogli di valutazione sono trascritte sul catasto dei fabbricati, collegando con
opportuni riferimenti i fogli stessi alle partite catastali sulle quali saranno poi riportate tutte le
variazioni che posteriormente si verificheranno.
Art. 74.
- Per i redditi delle categorie I e IV a VI gli atti d'accertamento di ciascuna ditta sono conservati
entro apposite cartelle intestate nella pagina esterna al nome dell'interessato e riunite in pacchi
ordinati alfabeticamente.
Nelle pagine interne sono sommariamente descritti i cespiti ai quali si riferiscono gli atti conservati
con indicazione della categoria e del reddito di cias uno.
Le indicazioni di cui sopra sono tenute aggiornate apportandovi, di mano in mano che si verificano
cessazioni, inscrizioni di redditi nuovi o variazioni dei cespiti preesistenti, le annotazioni del caso.
Quando tutti i redditi di un contribuente siano estinti, la relativa cartella viene tolta dai pacchi dei
redditi accesi e collocata in appositi pacchi dei redditi estinti, tenuti anche'essi in ordine alfabetico.
Art. 75.
- Tutti i redditi delle diverse categorie inscritti al nome della medesima persona, ditta, società od
ente sugli atti e registri dell'Ufficio Tributario sono riepilogati, agli effetti della formazione dei ruoli
e della liquidazione dell'Imposta, in apposito cartellino o scheda.
Ogni scheda porta in alto la integrale intestazione della ditta, e sotto, in tante linee orizzontali, l
indicazione dei redditi distinti per ogni categoria. L scheda è pure divisa in colonne verticali
destinate a contenere, per ogni categoria, i riferim nti agli atti e registri d'ufficio, i redditi netti, i
corrispondenti imponibili, la liquidazione della imposta e le annotazioni eventuali.
I redditi che si aggiungono nella scheda ai soli effetti d'imposizione complementare vi sono segnati
in inchiostro rosso. Tutte le schede formano lo schedario generale, diviso in tre sezioni:
Sezione 1)Schede accese per redditi che devono corrispondere
l'imposta;
" 2)Schede accese per redditi che non raggiungono il
minimo tassabile;
" 3)Schede dei redditi estinti.
Ogni sezione, ordinata alfabeticamente, è tenuta aggiornata apportandovi, di mano in mano che si
verificano, le variazioni necessarie.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 76.
- La prima applicazione dell'imposta sul reddito sarà f tta in base allo schedario provvisorio
formato dai funzionari che ne ebbero l'incarico dal Governo, seguendo le norme indicate qui sotto.
Lo schedario provvisorio sarà tenuto dall'Ufficio Tributario a disposizione dei cittadini, previa
pubblicazione di apposito manifesto in Città e nelle borgate, per il periodo di un mese.
Durante tale periodo di pubblicazione ognuno ha l'obbligo di esibire, se del caso, la denuncia
prescritta dal secondo comma dell'art. 25.
Nello stesso periodo, ed in via eccezionale, oltre i reclami di cui all'art. 41, ogni contribuente è
ammesso anche a presentare motivato ricorso in merito alle valutazioni eseguite dai suddetti
funzionari e dai periti, salvo nella Finanza il diritto di applicare la penale di cui all'art. 64 per quelli
di tali ricorsi che si dimostreranno in tutto od in parte infondati.
Sempre in via eccezionale l'Ufficio Tributario è autorizzato a concordare col contribuente
l'accoglimento totale o parziale dei detti reclami per valutazione, qualunque sia la categoria di
reddito che riguardano. Sui reclami, per i quali non sarà stato possibile giungere ad un concordato,
giudicherà la Commissione per le Imposte a norma dell presente legge.
Per la definizione di tutti gli altri reclami e delle denuncie di cui sopra valgono le disposizioni di cui
al penultimo comma dell'art. 41.
Art. 77.
- Nei ruoli di prima applicazione dell'imposta sul reddito saranno inscritti i redditi rimasti definit
per accettazione espressa o tacita delle risultanze dello schedario provvisorio e quelli per i quali, in
seguito a presentazione di ricorso, sia intervenuto concordato o decisione della Commissione per le
Imposte.
I redditi contestati e non definiti saranno inscritti per la cifra dichiarata dal contribuente nel suo
reclamo, salvo conguaglio a contestazione ultimata.
Art. 78.
- Durante l'anno 1922:
1) la Giunta di stima procederà alla revisione di tutti i redditi di propria competenza valutati in via
provvisoria dai funzionari che provvidero alla prima applicazione della presente legge e non
contestati dai contribuenti durante la pubblicazione dello schedario provvisorio di cui all'art. 76. (2)
2) Il Governo nominerà i periti che, in collaborazione coll'Ufficio Tributario, procederanno alla
rivalutazione di tutti i redditi inscritti nel catasto urbano ed all'accertamento dei fabbricati ad uso
civile che, per mancata denuncia o per essere di recent costruzione, ancora non vi figurano
inscritti, seguendo i criteri indicati nell'art. 11.
Art. 79.
- L'applicazione della imposta sul reddito stabilita dalla presente legge, che sostituisce ed annulla
ogni altra precedente disposizione legislativa in materia, incomincierà con effetto dal 1 Gennaio
1922.
Art. 80.
- All'obbligo del pagamento della imposizione normale dovuta sul loro reddito di categoria V dai
proprietari diretti lavoratori del fondo o sul loro eddito di categoria VI dai coloni e mezzadri è
sostituito, fino a quando non venga diversamente disposto,(3) l'obbligo della provvista della ghiaia
per le pubbliche strade.
Art. 81.
- Fino a nuova disposizione rimane sospesa l'applicazione dell'imposta normale sui redditi di
categoria VI che profittano ad operai e braccianti.

(1) Decreto Consigliare 16 Novembre 1992 N. 32.
Art. 1.
- Il ruolo dell'imposta sul reddito pel corrente anno resterà in pubblicazione dal 1 al 15 Dicembre.
Art. 2.
- L'ammontare dell'imposta sul reddito pel corrente anno deve essere pagato in due rate eguali, una
dal 15 al 30 Dicembre 1922 e l'altra dal 15 al 28 Febbraio 1923.
Decreto Consigliare 17 Marzo 1923.
Art. 1.
- Il periodo di pubblicazione del ruolo delle imposte ul reddito per l'anno 1923 è prorogato dal 1 al
15 Giugno.
Art. 2.
- La scadenza della prima rata della imposta 1923 è prorogata al mese di Giugno stesso anno (dal 16
al 25).
(2) Decreto Consigliare 21 Dicembre 1922 N. 1.
Art. Unico.
- Il termine per la revisione di redditi da parte della Giunta di stima stabilita dal N. 1 dell'Art. 78
della Legge per l'Imposta sul Reddito 16-31 Marzo 1922, è prorogato al 15 Febbraio 1923.
Decreto Reggenziale 15 Febbraio 1923. N. 4.
Art. Unico.
- Il termine per la revisione di redditi da parte della Giunta di stima stabilito dal N. 1 dell'Art. 78 per
l'Imposta sul Reddito 16-31 Marzo 1922, prorogato a utt'oggi con Decreto 17 Gennaio 1923, è
prorogato al 30 Aprile 1923.
(3) Decreto Consiglaire 4 Maggio 1922 N. 16 riportato in nota a pag. 55 del presente Supplemento.



OTA ALL'ART. 78
(3) NOTA ALL'ART. 80