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Art 1


Published: 1922-06-06
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984170/art-1.html

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Legge 6 Giugno 1922 N. 19 sui cani.
Art. 1.
- I decreti consigliari 6 Giugno 1889 - 11 Aprile 1893 - 8 Aprile 1896 - 20 Agosto 1907 - 5
Dicembre 1908 - 16 Giugno 1910 - la legge 10 Giugno 1919 N. 14. - il decreto 30 Aprile 1921 N.
12 (1) : sono abrogati e sostituiti dalla presente legge.
Art. 2.
- Chiunque abbia dimora nel territorio della Repubblica e sia possessore, custode o tenutario di uno
o piu' cani deve farne la denuncia allo Ispettorato Politico.
Sono esenti dalla denuncia gli individui di passaggio la cui permanenza non si protragga oltre due
mesi.
I capi di famiglia, ad ogni effetto di legge, sono ritenuti possessori e proprietari dei cani scoperti o
detenuti nella loro abitazione salvo prova in contrario.
Art. 3.
- La denunzia di cui all'articolo precedente ed ogni variazione dovrà essere comunicata allo
Ispettorato Politico entro giorni venti da quello in cui il possesso si è iniziato o la variazione è
avvenuta .
Art. 4.
- I cani sono divisi in tre categorie:
1) cani di lusso e di affezione
2) cani da caccia e da guardia
3) cani da custodia a case coloniche rurali o a greggi.
Sono cani di lusso quelli che appartengono a razze non indigene e dei quali non risulta la specifica
destinazione a sensi dei N. 2 e 3.
Ogni possessore, detentore o custode nella denuncia dovrà specificare l'età e i contrassegni del cane
nonchè la qualità o categoria cui appartiene.
L'assegnazione ad una delle tre categorie sarà fatta definitivamente dallo Ispettorato Politico.
Art. 5.
- E' stabilita la tassa di L. 25 annue per cani di prima categoria: di L. 10 per i cani di seconda
categoria: di L. 5 per quelli di terza categoria.
I cani lattanti fino all'età di quattro mesi sono esenti da tassa.
Art. 6.
- Se la denuncia verrà fatta dopo il trenta Giugno la tassa sarà limitata ad un semestre: sempre però
che non sia stata ad arte ritardata.
Chiunque acquisti nel corso dell'anno un cane già denunciato o ne divenga comunque possessore si
intenderà subentrato, tanto nei diritti che nei doveri, al cedente.
La morte di un cane denunziato avvenuta nel corso dell'anno non dà diritto al rimborso di tasse ma
solo al diritto di sostituzione. Il nuovo cane dovrà essere denunziato, nel termine di cui all'art. 3,
agli effetti della registrazione.
Art. 7.
- Sarà compilato a cura dello Ispettorato Politico un elenco di tutti i possessori di cani divisi per
categoria: elenco che sarà tenuto al corrente colledenuncie di variazioni che man mano verranno
fatte.
Il primo Luglio l'elenco, in ordine colle variazioni e colla indicazione di quanto ogni contribuente
deve pagare, sarà comunicato all'Ufficio del Registro, il quale riscuoterà le tasse che verranno
versate.
Art. 8.
- Ogni anno entro il 15 Giugno l'Ispettorato Politico pubblicherà un manifesto ricordando ai
cittadini l'obbligo delle denuncie prescritte dalla presente legge e ai possessori di cani l'obbligo di
pagare la tassa entro il 31 Agosto.
Art. 9.
- Trascorso il mese di Agosto l'Ufficio del Registro procederà esecutivamente contro i contribuenti
morosi colla procedura di mano regia.
Ove nemmeno colla procedura esecutiva si riuscisse ad ottenere il pagamento della tassa l'Ufficio
Registro ne darà avviso allo Ispettorato che provvederà alla confisca del cane, il quale sarà o
venduto o abbattuto.
Art. 10.
- Tutti i cani dovranno essere muniti di un collare portante su di una piastra metallica il numero
assegnato dall'Ispettore.
La piastra sarà distribuita dallo stesso Ispettore dietro versamento di una lira.
Art. 11.
- I cani randagi e quelli dei quali non si conosce il possessore saranno tradotti allo stabulario.
Trascorsi tre giorni senza che il cane sia reclamato verrà venduto o abbattuto. In caso di vendita il
provento, detratte le spese, sarà dallo Ispettorato versato all'Ufficio del Registro. Il cane reclamato
entro tre giorni e ad ogni modo prima della vendita o dello abbattimento sarà restituito semprechè i
richiedenti corrispondano la tassa, le multe eventuali, e il rimborso delle spese di custodia e di
mantenimento.
Art. 12.
- Nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto, Settembre i cani, in tutto il territorio della Repubblica,
dovranno essere muniti di musoliera forte e robusta.
Senza musoliera sarà permesso di condurre cani al gu nzaglio sotto la responsabilità del possessore
e di tenerli alla catena in recinti presso le abitazioni.
Art. 13.
- A norma dell'art. 550 C.P., num. 11, 19, 20, 35, 36, 37, costituiscono contravvenzione:
1) il lasciar vagare o il non tenere in modo da rendere inoffensivi i cani che hanno il vizio di
mordere o di aggredire e che sono di loro natura malefici:
2) il non uccidere incontanente i cani idrofobi di cu si è detentori al primo cenno di idrofobia:
3) il non denunciare allo Ispettorato Politico il fatto che un cane sia stato morso da bestia ritenuta
idrofoba semprechè non si creda di procedere alla uccisione come al numero precedente:
4) lo aizzare un cane contro le persone:
5) il non trattenere il proprio cane che insegua o assalti una persona.
Art. 14.
- I contravventori agli articoli 2, 3, 12 sono puniti colla multa da L. 10 a L. 50 fermo sempre
l'obbligo di pagare la tassa dovuta.
La cognizione della contravvenzione è devoluta al Tribunale Commissariale. La oblazione fatta in
somma non inferiore alla L. 10 prima della sentenza fa cessare il corso della azione penale. Ove si
tratti di contravventore recidivo alle disposizioni della presente legge, la oblazione dovrà essere
fatta nella somma di L. 50.
L'oblazione sarà fatta nella Cancelleria nel caso che già sia stata presentata denuncia al Tribunale: e
in caso contrario allo Ispettorato Politico.
Il funzionario che riceve l'oblazione ne rilascerà ricevuta e dovrà trasmettere immediatamente la
somma riscossa all'Ufficio del Registro.
Art. 15.
- I proprietari o possessori di cani sono responsabili dei danni dai cani stessi arrecati.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
15;15
Art. 1.
- Appena approvata la presente Legge l'ispettore Politico con pubblico manifesto inviterà i cittadini
- sotto le penalità stabilite dall'articolo 14 - di procedere entro trenta giorni alla denuncia dei cani
dei quali fossero detentori.
15;15
A1
Art. 2.
- Formato l'elenco di cui all'art. 7 l'Ispettore con altro pubblico avviso inviterà i possessori di cani l
pagamento della tassa entro due mesi.
15;15
A1
Art. 3.
- La presente legge entrerà in vigore subito dopo la sua pubblicazione. La tassa stabilita all'art. 5 è
dovuta a cominciare dal 1. Gennaio 1922.