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Sullo Esercizio Delle Industrie E Professioni Rumorose


Published: 1922-06-20
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984169/sullo-esercizio-delle-industrie-e-professioni-rumorose.html

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LEGGE
SULLO ESERCIZIO DELLE INDUSTRIE E PROFESSIONI RUMOROSE
20 Giugno 1922 N. 20
Art. 1.
- L'esercizio di professioni o di industrie o di mesti ri rumorosi od incomodi, nello abitato o in
prossima vicinanza a case di abitazioni, deve sospendersi nelle ore notturne: in primavera - estate
dalle ore 23 alle ore 6 del mattino ed in autunno - inverno dalle ore 22 alle 7 del mattino.
Art. 2.
- L'Ispettore Politico - di ufficio o su reclamo di interessati e premessi gli opportuni accertamenti -
stabilirà se una determinata industria, mestiere o professione sia da annoverarsi tra quelle incomode
o rumorose. In caso affermativo intima la osservanza dell'orario stabilito dall'articolo 1.
Contro il provvedimento dell'Ispettorato è ammesso reclamo al Congresso di Stato che decide
definitivamente.
Art. 3.
- Coloro che, dopo aver ricevuta a norma dell'articolo precedente la intimazione dello Ispettorato
Politico, contravvengono all'orario stabilito all'art. 1 incorrono nella multa da lire dieci a lire cento.