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Art 1


Published: 1923-06-05
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984166/art--1.html

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Legge 5 Giugno 1923 N.13 che determina le funzioni del "Consiglio dei Dodici."
Art. 1.
- Il Consiglio dei Dodici - composto e formato a norma della Rubrica VI Libro I degli Statuti
(1) e del Decreto 13 Ottobre 1921 (2) - è organo giudiziario e di giustizia amministrativa.
Art. 2.
- In conformità alle disposizioni dello Statuto e di leggi successive, abrogata ogni diversa
consuetudine, è compito del Consiglio dei XII:
1.) pronunciare sulle domande di revisione delle sentenze a sensi della Rubrica VII degli Statuti: (3)
2.) provvedere sulla domanda di "consulto del sapiente" a norma della Rubrica LXXIV Libro II
degli Statuti: (4)
3.) provvedere e decidere sulle eccezioni di incompetenza e di suspicione dei giudici (Libro II degli
Statuti, Rubriche II e IV): (5)
4.) accordare dilazioni ai giudici per emettere sentenze, decreti e provvedimenti giudiziari (Libro II
degli Statuti Rubrica VI e Decreto 30 Dicembre 1897): (6)
5.) accordare alle donne di alienare ed obbligare l'int ra dote (Rubrica XLI, Libro II, Statuti): (7)
6.) accordare ai forestieri l'acquisto, a qualsiasi titolo (anche di successione legittima), di beni
immobili siti su questo territorio (Rubrica XXXIV, Libro III degli Statuti): (8)
7.) decidere sui ricorsi proposti contro le sentenze del Consiglio di disciplina militare a norma e per
gli effetti di cui all'art.60 del Regolamento organico per le milizie in data 15 Gennaio 1867: (9)
8.) emettere i giudizi di cui all'articolo 22 del Regolamento 17 Giugno 1882 per la Guardia del
Generale Consiglio. (10)
Art. 3.
- Sono attribuite al Consiglio dei Dodici, abrogata ogni diversa disposizione o consuetudine, le
seguenti funzioni:
1.) autorizzare gli enti morali, le parrocchie, le corporazioni religiose a compiere gli atti menzionati
nel Decreto 17 Aprile 1890 relativo alla incapacità delle persone giuridiche: (11)
2.) accordare riconoscimento giuridico ad associazioni o società civili e commerciali: approvarne i
regolamenti, gli statuti, le norme di funzionamento: autorizzare l'esplicazione della loro attività su
questo territorio:
3.) decidere sui ricorsi proposti contro le sentenze i appellabili del Giudice Conciliatore (art.70 e
segg. della Legge 10 Dicembre 1884 di procedura sulle controversie innanzi al Conciliatore): (12)
4.) accordare il rescritto di sanatoria per le cause civile colpite dalla perenzione (Rubrica VI, Libro
II degli Statuti). (13)
5.) decidere sulle domande di gratuito patrocinio a sensi e per gli effetti di cui alla Legge 20
Dicembre 1884. (14) Le relazioni di cui all'art.5 della legge ora detta verranno fatte per iscritto.
Quale relatore sarà nominato un difensore iscritto nell'albo del Tribunale o altra persona laureata in
legge. Non è necessario che il relatore sia anche membro del Consiglio dei Dodici:
6.) decidere sulle domande di revisione delle sentenze penali di condanna a norma e per effetti degli
art.201 e 202 C.P.P.:
7.) decidere sulle domande di riabilitazione a seguito di condanne penali a sensi e per gli effetti
degli art. 224, 225, 226 C.P.P.:
8.) decidere sui reclami presentati contro le sanzioni penali applicate dagli Edili (art.23 e 24 del
Reg. Edilizio 30 ottobre 1864) : (15)
9.) concedere le autorizzazioni di cui agli art.30 e 31 del Regolamento 27 Aprile 1912 sui beneficii
vacanti. (16)
Art. 4.
- Al Consiglio dei Dodici è, inoltre, attribuita lasorveglianza disciplinare sull'esercizio delle
professioni di avvocato, procuratore e notaio.
Quando un legale nello esercizio della professione sia venuto meno o al decoro o alla serietà o alla
dignità o alla onestà che a dette professioni si addice: potrà il Consiglio dei Dodici - o di ufficio su
reclamo degli interessati - applicare l'ammonimento oppure la sospensione dallo esercizio della
professione fino a tre mesi. Le dette sanzioni disciplinari potranno applicarsi (indipendentemente
dalla eventuale sussistenza di reato e di azione peale) (17) anche nel caso in cui i difensori
inserissero offese nelle oro comparse, istanze, allg zioni presentate alle autorità giudiziarie od
amministrative.
La punizione disciplinare sarà emessa dopo raccolte le opportune informazioni e le difese dello
interessato.
Rimane ferma la competenza del Giudice di appello per pronunciare la cancellazione di un legale
dall'albo dei difensori presso il Tribunale (art.20 della Legge 26 Maggio 1914) (18)
Art. 5.
- Il Consiglio dei Dodici decide sui ricorsi presentati a sensi della Rubrica XXII Libro I degli
Statuti. (19) In relazione all'ora detta Rubrica si specifica:
1.) ogni individuo o ente giuridico che ritenga leso un suo interesse da un atto, provvedimento,
deliberazione, precetto di indole amministrativa potrà ricorrere al Consiglio dei Dodici per ottenere
al riforma del provvedimento ecc. semprechè: a) sia e clusa la competenza della autorità giudiziaria
e non si tratti di materia devoluta a giurisdizione sp ciale: b) non si tratti di provvedimenti emessi
dal Consiglio G. e Generale o dallo stesso ratifica:
2.) il ricorso non ha effetto sospensivo:
3.) la decisione del Consiglio dei Dodici non ammette altro reclamo. E' per altro possibile appellare
al Consiglio G. e G.: a) se si tratta di materia che per particolari disposizioni deve essere esaminata
da detto Consiglio: b) se si tratta di provvedimenti che non interessano una sola persona ma una
collettività di individui.
Art. 6.
- il Consiglio dei Dodici su di ogni questione o pratica potrà (anche se ciò non è stabilito da speciali
disposizioni) sentire il parere di un giureconsulto. Le spese relative staranno a carico della parte
istante e allo scopo potrà essere richiesto un congru deposito a norma della Rubrica VII Libro IV
degli Statuti. (20)
Art. 7.
- La presente Legge entrerà in vigore dalla data dell sua pubblicazione ed essa sarà applicabile a
tutte le pratiche in corso.

(1) R. pag. 5.
(2) Decreto che precede.
(3) R. pag. 162.
(4) R. pag. 112.
(5) R. pag. 67 e 70.
(6) R. pag. 79 e 72.
(7) R. pag. 93.
(8) R. pag. 133.
(9) R. pag. 574.
(10) R. pag. 597.
(11) R. pag. 83.
(12) R. pag. 352.
(13) R. pag. 70.
(14) R. pag. 361.
(15) R. pag. 477.
(16) S. pag. 76.
(17) Art.488 C.P. - R. pag.419 - Art.14 Legge 26 Febbraio 1878 R. pag.322.
(18) Vedi avanti fra Leggi Civili.
(19) R. pag. 35.
(20) R. pag. 162.