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Articolo 1


Published: 1923-07-18
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984164/articolo-1.html

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(MODIFICA DELLA LEGGE 18 LUGLIO 1914 N. 24 PER GLI INFORTUNI DEGLI OPERAI
SUL LAVORO)
Articolo 1.
All'ultimo comma dell'Art. 17 della Legge 18 Luglio 1923 N. 24 è sostituito il seguente:
"Il salario annuo agli effetti dell'art.9 pei casi di inabilità permanente assoluta, di inabilità
permanente parziale e di morte, sarà calcolato moltiplicando per trecento il salario medio
giornaliero percepito dall'operaio in un anno o nel minor tempo precedente allo infortunio,
fino al limite massimo di L. 4000. (1)
Articolo 2.
La modifica di cui all'art. precedente si intenderà, a tutti gli effetti, aver vigore dal gennaio 1923.
Articolo 3.
Entro giorni cinquanta dalla emanazione della presente legge la Cassa Nazionale presenterà al
Congresso di Stato, per la approvazione, le nuove tariffe dei premi di assicurazione, che a far data
dal 1. gennaio 1923, saranno applicate anche sui contratti in corso.