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Sull'ufficio Per L'emigrazione Temporanea In Europa 1


Published: 1923-09-27
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984163/sullufficio-per-lemigrazione-temporanea-in-europa-1.html

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LEGGE E REGOLAMENTO
SULL'UFFICIO PER L'EMIGRAZIONE TEMPORANEA IN EUROPA (1)
27 Settembre 1923 N.25
1) Legge.
Art. 1.
- E' costituito in San Marino un Ufficio per la tutela dell'emigrazione temporanea in Europa con lo
scopo di raccogliere notizie e informazioni relative alle offerte e alle domande di lavoro all'estero,
di favorire il collocamento fuori di paese degli operai sammarinesi disoccupati in patria, di facilitare
il loro viaggio, di farli assistere ovunque si rechino, in caso di controversie con gli imprenditori o di
infortuni, e di procurare ad essi tutte le indicazioni che sono necessarie a chi va in paese straniero,
del quale ignora la lingua, le leggi, i costumi.
Art. 2.
- Detto Ufficio verrà disimpegnato da una Commissione ad hoc composta di 5 membri eletti dal
Consiglio Grande e Generale che dureranno in carica per la durata della legislatura e potranno
essere rieletti.
Art. 3.
- L'Ufficio di Emigrazione Sammarinese starà in istretti rapporti con gli enti affini e comunque
tutori dell'emigrazione, con imprese italiane ed estere, invocando allo scopo e se del caso, la
cooperazione della Segreteria degli Esteri e dei Consoli della Repubblica all'estero per viemmeglio
favorire gli interessi degli emigranti.
Art. 4.
- Infine avrà cura di regolare l'impiego dei fondi relativi alla emigrazione e di darne annuale
resoconto.
2) Regolamento.
Art. 1.
- La Commissione dell'Ufficio d'Emigrazione ha la facoltà attribuitale dallo Statuto, e nomina ogni
anno nel suo seno un Presidente e un Cassiere che dovranno prestar l'opera loro gratuitamente.
Nomina un Segretario che potrà anche essere scelto fuori del proprio seno con gratificazione sui
fondi dell'emigrazione.
Art. 2.
- Il Presidente indice le adunanze quante volte le crede opportune, rappresenta l'ufficio, fa rispettar
le leggi e dare esecuzione ai deliberati della Commissione stessa.
Art. 3.
- Il Segretario deve stare in ufficio la domenica e il mercoledì di ogni settimana, dalle ore 10 alle 12
a disposizione del pubblico, deve ricevere le domande e le quote degli emigranti, inviare gli avvisi
per le adunanze, stendere i verbali, tenere la corrisp ndenza e il relativo protocollo, distribuire le
richieste di viaggio debitamente firmate dal Regio Console Italiano, compilare i registri e le
statistiche, e porgere agli emigranti tutti gli schiarimenti necessari per le pratiche di viaggio e di
residenza all'estero.
Il Segretario dovrà subito versare le somme esatte al Cassiere e spiccare e firmare volta per volta i
mandati d'incasso e di pagamento.
Art. 5.
- Gli emigranti debbono essere sammarinesi; debbono c rredare a voce e in iscritto la loro domanda
di tutte le notizie e le informazioni relative allo stato di famiglia, all'età, alla salute, al mestiere; e
sono obbligati a restituire entro tre mesi - dalla loro emigrazione - la metà del sussidio ricevuto.
Art. 6.
- Il fondo per l'emigrazione sarà formato dagli stanzi menti annui del Governo, dalle quote degli
emigranti, e dalle eventuali sovvenzioni di privati, di opere pie e di enti.
Art. 7.
- Ciascun emigrante riceverà un sussidio pel viaggio in ragione della distanza che dovrà percorrere
per recarsi sul luogo del lavoro, e verrà munito di richiesta firmata dal R. Console d'Italia.
Art. 8.
- Il Cassiere sarà obbligato a tenere un libro per gli incassi e per le spese, depositare nella locale
Cassa di Risparmio i fondi che non gli occorrono, e stendere alla fin d'anno un particolare
rendiconto.
Art. 9.
- La Commissione assegnerà i sussidi e indicherà i posti ove dovranno recarsi gli emigranti per
mettersi al lavoro.
Art. 10.
- Quegli emigranti che ritorneranno in Patria dopo breve tempo senza giustificato motivo, saranno
annotati in apposito registro e non potranno esigere un nuovo sussidio per emigrazione se non dopo
passato un anno dall'effettuato ritorno.
Art. 11.
- Il resoconto annuale dovrà essere verificato da un revisore governativo.

(1) S. pag. 164.