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Natura E Durata Del Contratto


Published: 1923-11-24
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984162/natura-e-durata-del-contratto.html

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Legge 24 Novembre 1923 N.31 approvante il nuovo patto colonico.
Natura e durata del Contratto.
Art. 1.
- Il contratto di mezzadria nella Repubblica di San Marino è regolato dal presente Capitolato, dallo
Statuto Agrario (1) e dalla consuetudine, in quanto le disposizioni di quello e di questa non
contrastino colle norme del Capitolato stesso, ma lo integrino.
Art. 2.
- Per locatore si intende chi essendo proprietario, ffittuario od enfiteuta concede il fondo a
mezzadria.
Per conduttore o colono, si intende l'intera famiglia dei lavoratori del fondo, dipendente dal capo
reggitore che unicamente lo rappresenta, come diretto contraente e come tacito, irrevocabile
mandatario, sia in giudizio che fuori, per tutto quanto riguarda l'azienda agricola ed i rapporti col
locatore ed i suoi agenti.
Il locatore o chi per esso tratta gli affari della colonia col solo reggitore. Gli accordi presi dal
locatore col reggitore impegnano l'intera famiglia colonica, la quale deve concorrere solidalmente
alla esecuzione dei lavori necessari alla coltivazione del fondo.
Il locatore o chi per esso ha la direzione colonica, con spirito di collaborazione fra le parti.
Il locatore ha il diritto di fare eseguire, a spese del conduttore, i lavori inerenti alla colonia, quando
il colono decisamente si rifiuti di compierli e comunque non li compia a tempo debito, o conforme
alle buone norme agrarie.
Art. 3.
- Il contratto di colonia deve durare un anno e puòdecorrere dal 15 Maggio, oppure dal 30
Settembre: nel primo caso l'escomio avverrà non piu' tardi del 30 Gennaio, e nel secondo caso non
piu' tardi del 31 Maggio.
La disdetta al reggitore vale per tutta la famiglia colonica.
Art. 4.
- In caso di morte del reggitore la colonia cessa e la famiglia designerà entro un mese quale dei suoi
membri debba assumere le veci e le funzioni del reggitore.
Coltura del fondo.
Art. 5.
- Il numero dei componenti la famiglia colonica deve essere proporzionato al fondo. La concessione
della casa colonica è assolutamente gratuita.
I locali abitabili saranno proporzionati al numero dei componenti la famiglia colonica e conservati e
messi in istato di buona manutenzione.
Del pari dovranno essere posti, qualora non lo fosser , in condizione di buona manutenzione tutti i
fabbricati rustici allo scopo di conservare la normale efficienza produttiva del fondo.
Art. 6.
- Senza bisogno di speciali accordi, restano fissate le seguenti norme per le operazioni agricole:
a) la vangatura dei filari deve essere terminata prima della mietitura;
b) il granturco, i pomidori e le altre colture di rinnovo devono essere zappate almeno due volte;
c) la prima lavorazione delle stoppie, detta altrimenti rottura superficiale, deve essere compiuta
entro il mese di luglio; d) a questa deve seguire, non oltre il successivo agosto, il lavoro profondo di
rinnovo;
e) la cimatura del granturco non deve esser fatta prima del 15 agosto;
f) la sfogliatura degli olmi non deve incominciare prima del 15 agosto;
g) le siepi attorno all'aia e lungo le strade ed in ge ere tutte quelle che devono servire a difesa del
fondo non devono tenersi a ceduo e perciò non posson essere assoggettate al taglio periodico;
vanno cimate due volte all'anno: in inverno ed in pr cipio di estate.
Art. 7.
- Ogni obbligo di speciali opere gratuite del conduttore a vantaggio del locatore è soppresso.
Art. 8.
- Il conduttore deve:
a) coltivare il fondo da uomo dabbene e con tecnica razionale;
b) custodirlo, difenderlo, denunciare immediatamente al locatore qualunque atto intrapreso, o
probabile a verificarsi, in danno o a molestia del fondo stesso;
c) impedire che si alterino i confini, si aprono pass ggi, si stabiliscono servitu';
d) aver cura di non alterare la sistemazione del terreno, e di mantenere efficace lo scolo, con la
ripulitura annuale dei fossi;
e) prestare l'opera sua alle riparazioni straordinaie e all'arginatura dei rivi o dei torrenti,
somministrando i fasci grossi di rami o tralci che siano necessari, dietro rimborso da parte del
locatore, al prezzo corrente del mercato.
Art. 9.
- E' vietato al conduttore senza speciale autorizzaz one del locatore:
a) di fare carreggi e comunque di usare il bestiame per lavori estranei al fondo;
b) di sottoporre a qualsiasi lavoro il bestiame durante il periodo di garanzia per l'acquisto, pena il
risarcimento dei danni provenienti da tale infrazione;
c) di prestare opere fuori del terreno a lui consegato a colonia e di coltivatore terreni di terzi;
d) di asportare dal fondo la benchè minima quantità dei prodotti, se non dopo fattone l'accertamento
e la divisione definitiva;
e) di dare domicilio, anche temporaneo, agli estranei lla famiglia colonica e al bestiame altrui;
f) di scindere la propria famiglia, facendone allontanare un ramo, o anche un solo componente
maschio atto ai lavori.
Art. 10.
- E' vietato al colono di fare pascolare il bestiame di qualsiasi specie senza consenso del locatore.
Potrà condurlo al pascolo, sempre con la dovuta custodia, nei boschi di alto fusto, nei boschi cedui,
non prima del quinto anno del taglio, nei castagneti, i terreni cespugliati, nei prati naturali, dopo
l'ultima falciatura.
Il pascolo al gregge non potrà essere concesso ai pastori che di comune accordo.
Art. 11.
- Il colono dovrà astenersi nei fondi di collina e di montagna, dallo scalvo a diradamento dei boschi
di alto fusto, qualunque ne sia l'età, dal variare l turno di taglio, e dal diradare le piante nei boschi
cedui, a capitozzi, senza avere presi accordi col lo atore, il quale dovrà dare disposizioni a regola
d'arte.
Art. 12.
- Le piante atterrate e da sostituirsi con le nuove, dovranno essere trasportate dal colono col
bestiame del fondo senza alcun compenso, dal luogo di atterramento all'aia del fondo e
susseguentemente all'aia del fondo e susseguentemente come all'art.20.
Art. 13.
- Nel caso di nuove piantagioni, eseguite sul fondo i sostituzione di altre abbattute, in guisa che
non venga diminuita la superficie coltivabile, il conduttore non ha diritto ad alcun indennizzo: come
pure non vi ha diritto anche quando, nel caso contrario vi sia una sottrazione di superficie non
superiore ad un quarantesimo (1/40) della superfici totale del fondo. Nel caso che la superficie
sottratta sia superiore ad 1/40, il colono sarà compensato nelle stime della superficie eccedente.
Art. 14.
- Quando nella famiglia del conduttore non vi siano persone capaci di eseguire la potatura razionale
dei frutti, degli olivi e dei gelsi, è riservata facoltà al locatore di assumere per queste operazioni
operai specializzati, e la spesa verrà sostenuta interamente dal colono.
Art. 15.
- Il conduttore non può vendere derrate di comune interessanza, nè vendere, acquistare, permutare
bestie; nè andare con queste a fiere e mercati senza autorizzazione del locatore.
Riparto delle spese, dei prodotti e rendite.
Patti speciali - (Spese)
Art. 16.
- Il proprietario paga le tasse in vigore ed è esonrato da ogni gravame pel trasporto della breccia
salvo il caso in cui il fondo sia sprovvisto di bestiame da lavoro, nella quale circostanza la spesa
viene ripartita per metà al colono e per metà al locat re (2).
Le decime sacramentali sono pagate a metà fra locatore e colono.
Art. 17.
- La divisione di tutte le spese e a metà, salvo per qu lle qui appresso indicate:
a) Concime naturale 2/3 al locatore; 1/3 al colono;
b) Spese di lavorazione e coltivazione del terreno dei prodotti nonchè le raccolte di questi che
stanno a carico del colono;
c) Anticrittogamici e insetticidi a carico del proprietario. Qualora però invece del vino si consegni al
locatore l'uva, il colono pagherà un terzo degli ant crittogamici;
d) I medicinali per gli animali a carico del locatore;
e) Assicurazione incendi ai fabbricati a carico del locatore;
f) Le spese per i nuovi impianti, sino all'epoca del loro primo rendimento, a carico del locatore, così
pure per sostegno del filo e i fili di ferro per sostegno alle viti. La spesa per le canne è sostenuta a
metà.
Art. 18.
- Ciascuna delle parti potrà assicurare contro la grandine per conto proprio indipendentemente
dall'altra, la sua parte di ogni raccolto; eccettuato quando il colono sia in debito, nel qual caso il
locatore avrà diritto di assicurare quando voglia, anche la parte colonica del frumento.
Art. 19.
- Il noleggio delle bestie da lavoro è a metà fra le parti; mancando animali da lavoro il trasporto
delle derrate padronali e a metà fra le parti.
Art. 20.
- Il colono ha l'obbligo di trasportare fieni, paglie, ingrassi, sementi e tutto ciò che possa occorrere
per la coltivazione del fondo e per il governo del b stiame; nonchè il materiale occorrente per la
ordinaria manutenzione degli edifici e manufatti della colonia, senza diritto a compenso e questi
ultimi entro il territorio della Repubblica.
Eguale obbligo gli è fatto per il trasporto dei prodotti spettanti al locatore o direttamente al luogo di
smercio di spedizione nel territorio della Repubblica.
Per i trasporti al di fuori del territorio della Repubblica il colono avrà diritto a un compenso che
verrà stabilito fra le parti.
Le spese per i trasporti dei prodotti indivisi quando siano affidati a terzi saranno sostenute a metà
fra le parti.
Art. 21.
- Gli attrezzi e arnesi per la buona coltivazione e per il trasporto dei prodotti del fondo, saranno
immessi dal colono, e mantenuti e rinnovati a sue spese.
Il colono conduttore perciò deve possedere:
a) gli attrezzi a mano per la ordinaria lavorazione del fondo;
b) gli attrezzi per il governo e la custodia del bestiame;
c) gli attrezzi per le varie operazioni campestri, compresi gli aratri e l'estirpatore;
d) i veicoli per i trasporti dei prodotti e delle drrate.
Art. 22.
- Le piccole macchine, come le irroratrici, e solforatrici, ordinariamente tenute in consegna dal
colono, saranno provvedute e mantenute a metà fra le p rti.
Le macchine agrarie, qualora il locatore intenda procu arle, mosse da forza inanimata (come
seminatrici, mietitrici, spandi concimi) saranno mantenute e riparate a spese del locatore, salvo i
guasti arrecati pel malo uso, che saranno a carico di hi li procurò.
Per le macchine agrarie mosse da forza inanimata noleggiate dall'esterno dell'azienda, le spese di
noleggio saranno sostenute a metà fra le parti.
Art. 23.
- Il bestiame di dotazione del fondo deve essere proporzionato ai bisogni del lavoro e all'estensione
del fondo, determinando tale proporzione nella scritta privata, altrimenti a norma dell'articolo 19.
Art. 24.
- Fino a che non sia introdotto il sistema dell'assicurazione mutua, nel caso di perdita causata da
morte di animali bovini, il colono corrisponderà il 25% del valore dell'animale infortunato, valutato
come sano all'atto di morte.
Nel caso di macellazione d'urgenza, su consigli del veterinario, comprovato mediante apposito
certificato, il colono corrisponderà il 25 per cento sul valore sopra indicato, diminuito del prezzo
della vendita effettuata.
Nel caso di epidemia seguita da morte diffusa, la misura di partecipazione del colono nella perdita
sarà concordata fra le rispettive Organizzazioni dei proprietari e dei coloni.
Quando la morte sia causata da trascuratezza o dolo del conduttore, la perdita sarà totalmente a
carico di questi.
Art. 25.
- A titolo di premio per la produzione granaria abolendo ogni abbuono per mondatura, mietitura od
altro; il proprietario corrisponderà al colono sulla totalità del prodotto frumento, dedotte le sementi,
il premio macchine e le cime, il 2 per cento.
Art. 26.
- Per la trebbiatura del grano il locatore pagherà una mezza squadra (sulla media delle tariffe in
vigore nei paesi di confine).
Prodotti e rendite.
Art. 27.
- Tutti indistintamente i prodotti maturati del suolo, ed i prodotti e le rendite ottenuti dalle industrie
e dagli allevamenti esercitati in conto comune sul fondo, sono divisi a metà fra le parti contraenti.
Saranno pure divisi a perfetta metà i semi di qualunque specie prodotti nel fondo, detratta la
quantità da spargere sul fondo stesso.
Tanto nel caso che le sementi siano prodotte nel fodo, come nel caso che siano acquistate, avrà
diritto il locatore di ritirarle presso di sè anche p r la parte rusticale allo scopo di meglio
conservarle, selezionarle e prepararle secondo le buone regole agrarie.
Art. 28.
- La legna derivante dalla scapezzatura degli alberi di nuova piantagione, prima della loro consegna
al conduttore, e così quella della piantagione cedue, andrà ad esclusivo profitto del locatore.
La legna ricavata dalla potatura (che deve essere eguita razionalmente) degli olmi, gelsi, viti,
aceri, ulivi, piante da frutta, già consegnati al conduttore per la cura, andrà divisa a perfetta metà.
Spetterà al conduttore per intero:
a) la legna ricavata dal taglio, cimatura e ringiovanimento delle siepi;
b) i canapuli, i fusti, i tutoli, e le bratee intern dei cartocci del granturco.
Art. 29.
- Solo la surrogazione parziale di piante e di viti atterrate, o per caso fortuito o per essiccamento,
sarà eseguita dal colono.
Piccole industrie e patti speciali.
Art. 30.
- Baco da seta. La foglia dei gelsi è di totale spettanza del locatore.
L'allevamento del baco da seta deve essere proporzinato alla quantità della foglia da gelso, alla
disponibilità degli ambienti della casa colonica e lla famiglia del conduttore.
In caso di deficiente produzione della foglia, dovrà il locatore provvederla a sue spese.
Art. 31.
- Qualora il colono e il proprietario intendessero sercitare la industria del pollame, del coniglio e
delle api, stabiliranno nella scrittura gli accordi del caso.
Nella scrittura le parti stabiliranno altresì il numero dei capi di pollame che il colono dovrà tenere
per uso famigliare, e tutte le condizioni relative, conformi alle consuetudini vigenti.
E' in facoltà del locatore porre il divieto di tenere animali infetti all'agricoltura come: oche, anitre,
tacchini, e simili.
Art. 32.
- L'industria dei maiali è fatta nello interesse comune ripartendo tutte le spese e rendite a metà
compresa la semola data del colono.
Art. 33.
- Verrà concesso al colono un appezzamento da coltivare ad orto per uso famigliare la cui
estensione non sarà mai superiore al 0,50 per centod lla superficie coltivata del fondo.
Il conto colonico.
Art. 34.
- Al 31 Dicembre di ogni anno dovranno chiudersi i conti colonici previa stima del bestiame in
relazione ai prezzi correnti.
Essi dovranno essere letti, approvati e sottoscritti dalle parti entro i primi tre mesi di ogni anno.
Tanto i proprietari che i mezzadri dovranno tenere i libretti colonici dove anno per anno saranno
annotate le varie partite di dare e avere.
Il proprietario dovrà fornire acconti al colono che li richieda sul proprio conto colonico.
Non oltre il mese di marzo dovranno essere liquidati tutti i conti colonici escluse le merci
invendute.
Art. 35.
- Il frumento che il locatore ricevesse eventualmente i conto debito, dovrà essere valutato al medio
prezzo corrente.
Art. 36.
- Ognuna delle parti contraenti ha diritto di ottenere rispettivamente dall'altra il saldo del proprio
credito.
Sull'eventuale residuo del debito, le parti si corrisponderanno reciprocamente l'interesse legale.
Art. 37.
- All'uscita del fondo, il conduttore riscuoterà la sua parte di utile di stalla, solo dopo trascorsi gli
otto giorni di garanzia del bestiame in mani del locat re o del nuovo conduttore.
Lavori bracciantato.
Art. 38.
- Tutti i lavori riguardanti la colonia appartengono di dovere e di diritto ai coloni, tutti gli altri lavori
appartengono di diritto e di dovere ai braccianti.
I lavori riguardanti i coloni sono contemplati nel patto colonico vigente.
I lavori riguardanti il bracciantato sono tutti glia tri e piu' specificatamente:
a) bonifica e sistemazione dei terreni nonchè piantagioni;
b) lavorazione di tutti i terreni coltivati in econmia fatta eccezione pei lavori da farsi con trazione
animale;
c) qualora il datore di lavoro voglia servirsi dell'opera di un solo colono (dato che non è ammissibile
che ve ne sia piu' di un addetto alla sorveglianza di un lavoro) per sorveglianza e direzione, dovrà
pagare, sia pure corredata di lavoro manuale, al colono non meno della tariffa vigente pel
bracciantato e ciò in omaggio alle consuetudini locali;
d) atterramento dei boschi e relativa sistemazione dei terreni;
e) per le opere da prestarsi al mulino dell'olio la metà di queste sarà somministrata dal bracciantato
ed il colono avrà pieno diritto alla sorveglianza del lavoro.
Commissione Arbitrale.
Art. 39.
- E' istituita una Commissione Arbitrale presieduta dal Commissario della Legge per la risoluzione
delle controversie derivanti dalla applicazione del patto colonico (3).
Non è materia di competenza della Commissione l'escomio, nè la rinuncia al fondo contro i quali
non è ammessa la opposizione. La formazione della Commissione è da combinare fra le parti
interessate. (4)
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 40.
- Sono abrogati tutti i Decreti sulle proroghe dei contratti, sulle preferenze da darsi nella scelta dei
coloni, sulle squadre per la trebbiatura ecc., ed in genere tutti i provvedimenti vincolativi del diritto
di disporre della proprietà ed in particolare le Leggi e i Decreti 27 Marzo 1917 N.6: 15 Febbraio
1921 N.5: 24 Maggio 1921 N.14: 24 Maggio 1921 N.15: 24 Luglio 1921 N.25: 2 Maggio 1922
N.12: 31 Agosto 1922 N.29: 30 Maggio 1922 N.16: 28 Giugno 1922 N.20.

(1) R. pag. 197
(2) Decreto Consigliare 4 Maggio 1922 N. 16:
Art. 1.-
Le breccie convenientemente preparate, saranno gratuitamente trasportate sulla linea stradale, nella
proporzione stabilita in base all'estimo attuale dei fondi rustici, dai coloni che conducono poderi
nello Stato della Repubblica.
Art. 2
- Il proprietario del fondo corrisponderà al colono una indennità di L. 4 per ogni metro cubo di
breccia trasportata.
Art. 3.
- Quando sul fondo non sia bestiame adatto per eseguire il trasporto della breccia, la spesa
conseguente sarà sostenuta per una terza parte dal colono e per due terze parti dal proprietario, il
quale effettuerà il pagamento presso la Cassa Governativa, e si accrediterà nel conto colonico della
somma dovuta dal colono.
Art. 4.
- Il presente decreto avrà effetto a decorrere dal 1 Gennaio 1922.
(3) Per tale Commissione sono rimasti in vigore i Decreti 24 Maggio 1921 N. 16 e 27 Agosto 1921
N. 30 riportati in nota alla Legge che precede.
(4) Vedi: Decreto Consigliare 1 Marzo 1924 N.6 nel Bo lettino Ufficiale 1924 N. 2.