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N 23


Published: 1924-05-20
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984160/n-23.html

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N. 23.
Legge esecutiva della Convenzione addizionale 20 Maggio 1924 fra la Repubblica di San
Marino e il Regno d'Italia.
Noi Capitani Reggenti
la Repubblica di San Marino
ValendoCi della facoltà concessaCi dal Consiglio Grande e Generale sin dalla Sua Tornata delli 5
Giugno 1924;
decretiamo, promulghiamo e pubblichiamo:
Art. 1.
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione Addizionale a quella di buon vicinato ed
amicizia del 28 Giugno 1897, tra la Repubblica di San Marino e il Regno d'Italia, stipulata in Roma
il 20 Maggio 1924, in aggiunta a quella conclusa addì 16 Febbraio 1906, 14 Giugno 1907, 10
Febbraio 1914, 5 Febbraio 1920 e 24 Giugno 1921, le cui ratifiche sono state scambiate in Roma,
fra i due Governi, il 20 Settembre 1924.
Art. 2.
Si manda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Legge che entra
immediatamente in vigore.
Dato dalla Nostra Residenza il 22 Settembre 1924.
I CAPITANI REGGENTI
Angelo Manzoni Borghesi - Francesco Mularoni
IL SEGRETARIO DI STATO
ff. PER GLI AFFARI INTERNI
Giuliano Gozi

CONVENZIONE ADDIZIONALE
a quella di buon vicinato ed amicizia del 28 Giugno 1897, conclusa tra la Repubblica di San Marino
e il Regno d'Italia, in aggiunta a quelle stipulate ddì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907, 10 febbraio
1914, 5 febbraio 1920 e 24 giugno 1924
La Serenissima Repubblica di San Marino e Sua Maestà il Re d'Italia desiderando apportare,
nell'interesse delle buone relazioni esistenti fra due Stati, alcune aggiunte e modificazioni alla
convenzione di amicizia e buon vicinato fra loro stipulata il 28 giugno 1897 ed alle successive
convenzioni addizionali sopra citate, hanno nominato a ale effetto:
LA REPUBBLICA DI SAN MARINO
il Comm. Avv. Giuliano Gozi, Consigliere Segretario di Stato per gli affari esteri;
S.M. IL RE D'ITALIA
Sua Eccellenza l'On. Benito Mussolini, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim
degli affari esteri, Cavaliere dell'Ordine Supremo della Santissima Annunziata;
i quali, dopo la comunicazione dei pieni poteri, trovati in debita forma, sono convenuti nella
stipulazione che segue:
Articolo Unico
Fermi restando tutti gli altri articoli delle precitate convenzioni, l'articolo primo della convenzione
24 giugno 1921 viene così modificato:
Il Governo di S. M. il Re d'Italia continuerà a corrispondere per un triennio, a datare dal 1° luglio
1923, al Governo della Repubblica di San Marino la somma annua di un milione e mezzo di lire.
Seguiterà a corrispondere la somma stessa anche per gli anni successivi, salvo disdetta da darsi sei
mesi prima della scadenza dell'anno finanziario, a valere per l'anno seguente.
La presente convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate in Roma, al piu' presto
possibile.
Fatta in Roma, in doppio originale, il 20 maggio 1924.
PER SAN MARINOPER L'ITALIA
Giuliano GoziBenito Mussolini