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Per Il Riordinamento Degli Uffici


Published: 1924-06-09
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984159/per-il-riordinamento-degli-uffici.html

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N. 21.
Legge transitoria per il riordinamento degli Uffici.
Noi Capitani Reggenti
la Repubblica di San Marino
promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge transitoria approvata dal Consiglio Grande e
Generale nella Sua Tornata delli 9 Giugno 1924:
Art. 1.
Il Consiglio Grande e Generale - allo scopo di potere addivenire alla riorganizzazione dei pubblici
uffici, renderne piu' agili le funzioni, diminuirne l spese - delibera di emanare facendone
applicazione entro un anno, le seguenti eccezionali disposizioni.
Art. 2.
Il Consiglio Grande e Generale - nonostante qualsiasi contraria disposizione di legge, di
regolamenti generali e speciali e di capitolati fino ad oggi vigenti - potrà:
1). sopprimere, ridurre, riformare, creare nuovi uffici o servizi;
2). fissare, anche riducendoli, gli stipendi e i salari, riformare i regolamenti e le leggi organiche, i
capitolati, le disposizioni per il trattamento di riposo;
3). determinare quali uffici o servizi debbono essere t nuti da impiegati in organico e quali da
impiegati fuori organico;
4). dispensare dal servizio gl'impiegati o i salariti addetti ad uffici o servizi che dovessero (a
seguito della determinazione di cui al superiore N.o 2) essere ricoperti da personale fuori organico;
5). dispensare dal servizio impiegati o salariati che, a seguito della riforma, venissero ad essere
esuberanti o comunque eccedenti i posti stabiliti;
6). dispensare dal servizio gl'impiegati o salariati che non siano riconosciuti abili al servizio per
motivi di salute, o per inabilità quelli che diano scarso rendimento al lavoro: quelli dei quali risulti
la incompatibilità alla ulteriore permanenza nella amministrazioni.
Art. 3.
Gli impiegati, agenti e salariati dispensati dal servizio saranno ammessi a liquidare la pensione o
indennità loro spettante secondo la legge organica del 9 Giugno 1914 N. 20. Il caso di dispensa di
cui nella presente legge è equiparato al caso di riduzione o soppressione di corpo, ufficio o servizio
di cui nella legge organica.
Sarà inoltre corrisposta ai dispensati una indennità pari a sei mensilità dell'ultimo stipendio se si
tratta di impiegati e di quattro se trattasi di salari ti. A coloro che abbiano meno di tre anni di
servizio sarà corrisposta una indennità di due mesi.
Art. 4.
Gli impiegati o salariati, che verranno dispensati d l servizio per il motivo di cui al N. 4 dell'art. 2
della presente Legge, avranno diritto - con preferenza su di ogni altro concorrente e senza riguardo
a titoli od età (purchè non abbiano raggiunto già il limite per il collocamento a riposo) di essere
assunti fuori organico all'Ufficio o servizio che già ricoprivano semprechè accettino tutte le nuove
condizioni che saranno fissate.
Nel caso di detta riassunzione in servizio la indennità per la dispensa stabilita nell'articolo
precedente sarà ridotta ad un terzo.
Art. 5.
Contro i provvedimenti di cui agli articoli precedenti è solo ammesso il ricorso straordinario in via
di revisione al Consiglio G. e G., esclusa ogni e qualsiasi azione giudiziaria.
Art. 6.
E' abrogata qualsiasi disposizione contraria alla presente Legge che entrerà in vigore nel giorno
stesso della sua legale pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza il 9 Giugno 1924.(*)
I CAPITANI REGGENTI
Angelo Manzoni Borghesi - Francesco Mularoni
IL SEGRETARIO DI STATO
ff. PER GLI AFFARI INTERNI
Giuliano Gozi

(*)Errata Corrige
A linea 35.a della 3. colonna, pag. 21 del Bollettino Ufficiale N. 6, 19 Settembre 1924, leggi "Dato
dalla Nostra Residenza il 9 Giugno 1924".