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La Istituzione Di Guardie Forestali


Published: 1924-09-16
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984157/la-istituzione-di-guardie-forestali.html

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N. 24.
Legge per la istituzione di Guardie Forestali.
Noi Capitani Reggenti
la Repubblica di San Marino
promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
sua Tornata delli 16 Settembre 1924:
Art. 1.
Dal Corpo dei Gendarmi sono distaccate due guardie forestali con lo speciale incarico:
1). di sorvegliare a che non siano commessi furti o danneggiamenti sulle piante, sulle cose seminate,
sui raccolti pendenti e depositati sui campi;
2). di sorvegliare a che non avvengano usurpazioni di terreni o di confini a danno del pubblico
Erario;
3). di far osservare le leggi emanate e da emanarsi i difesa del patrimonio forestale e in particolari
per scopi idrogeologici, per combattere parassiti an m li o vegetali sulla piantagione, per favorire il
rimboschimento, per ottenere il consolidamento del terreno mediante inerbamento, per limitare o
regolare l'esercizio del pascolo ecc.
Art. 2.
Le guardie forestali sono militarizzate e considerate, per ogni effetto, pubblici ufficiali: Di
conseguenza:
1). possono essere adibite a qualsiasi servizio di p lizia:
2). debbono denunciare tutti i reati di azione pubblica:
3). sono assoggettati al Regolamento del corpo dei Gendarmi da cui saranno in particolare regolati e
in quanto applicabili al Regolamento per le Milizie e al Regolamento di disciplina militare:
4). debbono, prima di assumere il servizio, prestar il giuramento indicato dall'art. 5 del
Regolamento sul corpo dei Gendarmi:
Le guardie forestali dipenderanno - sia per la disciplina che per il servizio - direttamente dallo
Ispettorato Politico.
Il Congresso Militare stabilirà la divisa che dovrà essere indossata dalle Guardie Forestali.
Art. 3.
La nomina delle Guardie Forestali sarà fatta dal Congresso di Stato in via d'incarico annuale
rinnovabile a conferma dal Congresso stesso.
Le guardie avranno un compenso uguale a quello dei Gendarmi.
Potranno conseguire la nomina sia i Sammarinesi che gli esteri purchè siano, e per età e per salute,
idonei al servizio e purchè siano incensurati e di buona condotta.
Dato dalla Nostra Residenza il 16 Settembre 1924.
I CAPITANI REGGENTI
Angelo Manzoni Borghesi - Francesco Mularoni
IL SEGRETARIO DI STATO
ff. PER GLI AFFARI INTERNI
Giuliano Gozi