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Tutela Del Ciglio Del Monte, Delle Mura Castellane E Delle Zone Adiacenti


Published: 1924-10-30
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984156/tutela-del-ciglio-del-monte%252c-delle-mura-castellane-e-delle-zone-adiacenti.html

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N. 32.
Legge sulla tutela del Ciglio del Monte, delle Mura Castellane e delle Zone adiacenti.
Noi Capitani Reggenti
la Repubblica di San Marino.
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata nel Consiglio Grande e Generale nella
sua Tornata delli 30 Ottobre 1924:
Art. 1.
E' vietato fare lavori, costruzioni ed opere di qualsiasi genere e natura - esclusi quelli di restauri, di
assestamento e di rimboschimento ordinati dal Consiglio Grande e Generale - sul ciglio del Monte
Titano e ad una distanza minore di 20 metri orizzontali dal ciglio stesso.
Per il ciglio del Monte si intende la parte piu' alta della località a partire dal volto così detto della
Costa sino a quello detto il Voltone.
Ogni concessione contraria alla superiore disposizine, eventualmente data per l'addietro dal
Governo od Uffici Governativi, si intende - respinta ogni pretesa o diritto - revocata dal giorno della
pubblicazione della presente legge.
Art. 2.
Anche a distanza maggiore di venti metri dal ciglio è vietato far lavori, costruzioni od opere sulle
falde del Monte senza avere ottenuta la preventiva autorizzazione scritta dall'Ufficio Tecnico.
L'Ufficio Tecnico, ove si tratti di opera notevole, darà l'autorizzazione solo dietro parere favorevol
della Commissione per la tutela e conservazione degli og etti di antichità e di arte (Legge 10
Giugno 1919 N. 17), e con quelle limitazioni che potessero essere del caso.
Copia della autorizzazione sarà dall'Ufficio Tecnico trasmessa alla Segreteria degli Interni per la
conservazione tra gli atti del Governo.
Art. 3.
Le cave oggi in funzione sulle falde del Monte per la estrazione di pietre, di terra o di altri materiali
sono tenute alla osservanza delle precedenti disposizioni anche si siano fornite della autorizzazione
prescritta dall'art. 550 N. 15 del Cod. Penale.
Agli esercenti di dette cave è concesso un termine di giorni sessanta per mettersi in regola con
quanto prescrive l'art. 2.
Art. 4.
E' vietato fare costruzioni, opere, lavori di qualsiasi genere o natura esclusi quelli di restauro, di
assestamento e rimboschimento ordinati dal Consiglio Grande e Generale - ad una distanza minore
di metri quindici orizzontali dalle mura castellane.
Per mura castellane si intendono: la cinta esterna che cinge la seconda Torre e la cinta piu' interna
che dal bastione del Teatro va alla Porta della Rupe e alla Rocca.
Art. 5.
Per apportare modificazioni allo stato attuale delle opere edilizie già esistenti nella zona regolata
dagli art. 1 - 4, è necessaria l'autorizzazione del Consiglio Grande e Generale sentito il parere
dell'Ufficio Tecnico e la Commissione delle Antichità.
Art. 6.
I contravventori alle disposizioni degli articoli che precedono sono puniti colla multa da lire cento a
lire mille; sono inoltre tenuti a rimettere a loro spese le cose in pristino e a risarcire il Governo di
tutte le spese e di tutti i danni che dovesse sopportare per far rispettare la presente legge.
Art. 7.
Rimangono ferme le sanzioni contenute nel Codice Penale (art. 527 - 528 N. 1 e 2 - 550 N. 10 - 11 -
12 - 13) dirette ad evitare danneggiamenti e deturpazioni al ciglio del Monte e alle Mura Castellane.
Dato dalla Nostra Residenza il 30 Ottobre 1924.
I CAPITANI REGGENTI
Francesco Morri - Girolamo Gozi
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Giuliano Gozi