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Sui Vincoli Forestali


Published: 1925-01-15
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984155/sui-vincoli-forestali.html

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N.1
Legge Forestale
Noi Capitani Reggenti
la Repubblica di San Marino
promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
Sua Tornata delli 15 Gennaio 1925;
Art. 1
Sono sottoposti al vincolo forestale a norma delle disposizioni della presente Legge, le terre
spogliate di piante sulle cime e pendici dei monti e quelle che per la loro specie e situazione,
possono disboscandosi, o dissodandosi, dar luogo a sc scendimenti, smottamenti, interramenti,
frane, e, con danno pubblico, disordinare il corso delle acque e alterare la consistenza del suolo,
oppure danneggiare le condizioni igieniche.
Art. 2
Il vincolo sarà imposto con apposito deliberato del Congresso Forestale e di Agricoltura.
Contro il deliberato è ammesso reclamo al Consiglio dei XII che deciderà a norma della Legge 5
Giugno 1923 N. 13 e previa, occorrendo parere di persona tecnica.
Il reclamo dovrà, a pena di decadenza, essere proposto entro giorni sessanta da quello nel quale
l'interessato avrà ricevuto la notifica della delibrazione impotente il vincolo.
Il Congresso Forestale potrà, in qualsiasi momento "o di propria iniziativa o su richiesta dello
interessato" togliere, in tutto o in parte, il vincolo ove non abbia piu' ragione di esistere.
Art. 3
I terreni vincolati saranno "e fino a che durerà il vincolo" esentati dalla imposta di cui nella Legge
16 Marzo 1922 N. 10.
Art. 4
Il vincolo di cui allo art. 1 produce i seguenti effetti:
1.) proibizione di ogni disboscamento e di ogni dissodamento:
2.) limitazione nel taglio delle piante:
3.) assoggettamento all'obbligo del rimboscamento:
4.) limitazione del pascolo:
5.) osservanza di speciali norme cautelative.
Art. 5
Nei terreni vincolati è proibito ogni disboscamento ed ogni dissodamento. Sarà, però, accordato il
permesso di ridurre detti terreni a cultura agraria e di fabbricare su di essi coll'obbligo di osservare i
mezzi opportuni per evitare i danni di cui allo art. 1. Detti mezzi dovranno essere preventivamente
approvati dal Congresso Forestale.
Art. 6
Nei terreni vincolati è vietato il taglio, sia periodico che occasionale, delle piantagioni di qualsiasi
specie senza la preventiva autorizzazione del Congresso Forestale ed osservate le norme dallo
stesso, caso per caso, fissate.
E' invece, permesso raccogliere le foglie e i frutti nelle epoche consuetudinarie, di falciare l'erba, di
eseguire a tempo opportuno la usuale scapezzatura ove non sia stata, in modo particolare, vietata dal
Congresso Forestale.
Art. 7
Nei terreni vincolati, sui quali non esista sufficiente piantagione, dovrà effettuarsi il
rimboschimento. Il Congresso Forestale nel porre il vincolo dichiarerà se si debba oppur no operare
il rimboschimento.
Esso rimboschimento sarà eseguito dai proprietari e, in difetto, dal Governo o direttamente a mezzo
dei proprii organi o indirettamente a mezzo di enti o consorzi autorizzati.
Nel caso che il rimboschimento sia fatto dai proprietari questi avranno diritto:
1.) alla esenzione delle imposte come allo art. 3 nonchè alla esenzione di ogni altra imposizione
presente e futura per un periodo di quaranta anni per terreni rimboscati con piante di alto fusto e di
anni quindici per i terreni con piante cedue:
2.) un contributo da parte dello Stato nella misura non superiore alla metà della relativa spesa
determinata insidacabilmente dal Congresso di Agricoltura. Qualora il Governo fornisca
gratuitamente i semi o le piantine occorrenti: il loro costo sarà calcolato nel contributo predetto.
Nel caso che il rimboschimento debba essere eseguito dallo Stato questi potrà:
a) od espropriare il terreno vincolato pagando una somma corrispondente al reddito annuale
risultante dal catasto capitalizzato al cinque per cento:
b) occupare temporaneamente, e per un periodo non superiore a dieci anni, il terreno vincolato per
compiervi direttamente i lavori di rimboschimento senza mutarne la destinazione.
In questo caso prima della occupazione sarà fatta l stima del terreno nello stato in cui si trova.
Durante l'occupazione sarà corrisposto al proprietario un annuale compenso corrispondente al
reddito annuo segnato a catasto. Allorchè il terreno verrà restituito sarà nuovamente stimato: il
proprietario dovrà corrispondere allo Stato il maggior valore acquistato a seguito del
rimboschimento pagando la somma dovuta o immediatamente o a rate eguali in tre anni; in tale
ipotesi competerà allo Stato, e fino al completo pagamento, ipoteca legale sul terreno. Colla
riconsegna cessa la esenzione della imposta di cui allo art. 3; ma rimane il vincolo.
Se il proprietario, per un motivo qualsiasi, non accetta la restituzione o non eseguisce il totale
pagamento della somma dovuta: lo Stato potrà (anche se il terreno è stato alienato dal proprietario
ad altre persone) espropriarlo a norma del N. 1 del presente articolo ed in base al reddito catastato
allo inizio della occupazione.
Le stime di cui parla il presente articolo saranno combinate amichevolmente e, in difetto di accordo,
stabilite da un perito nominato dal Commissario della Legge.
Art. 8.
Nei terreni vincolati l'esercizio del pascolo sarà soggetto alle seguenti restrizioni:
a) nelle piantagioni di nuovo impianto o sottoposte a aglio generale o parziale, oppure distrutte da
incendio, non può essere ammesso il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi
virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno:
b) nelle piantagioni adulte troppo rade e deperienti è altresì vietato il pascolo fino a che non sia
assicurata la ricostituzione di essi:
c) nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettive è vietato il pascolo delle capre e delle
pecore.
Art. 9.
Nei terreni vincolati sarà in massima - e salvo contraria specifica autorizzazione del Congresso di
Agricoltura - proibito:
a) l'accendimento dei fuochi:
b) la formazione dei debbii, fornelli, o mottere:
c) lo scavo e la estirpazione dal suolo delle ceppaie secche, di pietre, di sabbia, di terra, di zolle, di
eriche, di ginestre:
d) la violazione di tutte quelle particolari norme che il Congresso Forestale stabilirà per ogni terreno
o all'atto della imposizione del vincolo o con successiva deliberazione.
Art. 10.
Chi trasgredirà le disposizioni della presente legge o le norme particolari imposte dal Congresso
Forestale, sarà punito colla multa da lire venti a lire cinquecento.
Chi nei terreni vincolati tagli, danneggi piante o arrechi altri danni sarà punito con una pena
pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso. Se la
infrazione è commessa da chi non è proprietario del terreno sarà punita non solo colla detta pena
pecuniaria ma anche colle pene dal codice penale stbilite per il reato di danneggiamento.
La valutazione del valore delle piante e del danno sarà fatta dalle guardie forestali. Le parti
interessate potranno impugnare la valutazione innanzi alla autorità giudiziaria fornendo la prova in
contrario.
Art. 11.
Il Congresso di Agricoltura di cui alla Legge 21 Marzo 1908 prende il nome di "Congresso
Forestale e di Agricoltura".
Alla Legge predetta vengono portate le seguenti modifiche:
1.) i componenti sono nominati dal Consiglio Grande e Generale e così pure il Presidente ed il Vice
Presidente. Essi durano in carica finchè dura la legislatura del Consiglio che li ha nominati;
2.) il Congresso potrà essere adunato e presieduto anche dalla Ecc.ma Reggenza come ogni altro
Congresso.
Art. 12.
Il Congresso Forestale dovrà fare l'elenco dei terreni per i quali è piu' urgente la imposizione del
vincolo, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente Legge.
I proprietari, entro i tre mesi dalla comunicazione della decisione definitiva che impone il vincolo o
l'obbligo di rimboscare, dovranno dichiarare per isc itto al Congresso Forestale se intendono
eseguire direttamente il rimboschimento. Nel caso affermativo dovranno iniziare i lavori entro
l'Aprile 1926 e continuarlo periodicamente in modo da terminarlo entro l'Aprile 1931.
Art. 13.
Il Congresso Forestale per gli accertamenti sulle località delegherà una Commissione composta del
Presidente o del Vice Presidente, di un membro e di un Impiegato dell'Ufficio Tecnico. Tale
Commissione speciale avrà diritto al solo rimborso delle spese vive.
Art. 14.
Tutti gli atti che potessero occorrere per la esecuzione della presente legge sono esenti dalle tasse di
bollo e di registro.
Dalla Nostra Residenza, il 15 Gennaio 1925
I CAPITANI REGGENTI
Francesco Morri- Girolamo Gozi
IL SEGRETARIO DI STATO
ff. PER GLI AFFARI INTERNI
Giuliano Gozi