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Modifica Lo Statuto 22 Marzo 1860 Per La Medaglia Del Merito Militare Civile E Istituisce La Medaglia Al Valore


Published: 1925-06-09
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N.29.
Legge che modifica lo Statuto 22 Marzo 1860 per la medaglia del merito militare civile e
istituisce la medaglia al valore.
Noi Capitani Reggenti
la Repubblica di San Marino
promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge che il Consiglio Grande e Generale
nella Sua Tornata delli 9 Giugno 1925, ritenendo che la medaglia istituita con Legge 22 Marzo
1860, detta del merito militare e civile, nelle sue pr cise distinzioni di "Anzianità" e "Merito" debba
essere conferita esclusivamente per i titoli in essa Legge considerati e meglio da spiegarsi;
ritenendo che con dette medaglie non vengano degnatamente ricompensati quanti, militari e civili,
si rendono benemeriti della Patria con importanti at di sacrificio, di coraggio e di valore;
ha approvato:
Art. 1.
La medaglia istituita con Legge 22 Marzo 1860 nelle distinzioni all'"Anzianità" e al "Merito" può
essere conferita a coloro che hanno reso importanti serv gi ma che non fossero giudicati degni di
maggiori distinzioni.
Quella all'Anzianità è conferita a quanti, ufficiali e militi, hanno degnamente e per notevole periodo
servito nei corpi militari della Repubblica.
Quella al "Merito" è conferita a quanti hanno reso importanti servigi all'Umanità, alle Scienze, alle
Arti, alle Industrie, al Lavoro, alla Beneficenza e comunque al Governo e al Popolo Sammarinese.
Art. 2.
Con precedenza alle Medaglie all'Anzianità e al Merito è istituita la medaglia al "Valore".
Il titolo per conseguire la medaglia al Valore è quello di essersi segnalato con importanti atti di
coraggio, di sacrificio e di valore e di essersi coi medesimi reso utile e benemerito della Patria.
Art. 3.
Al pari di quelle all'Anzianità e al Merito, la medaglia al Valore è di tre classi: d'oro, d'argento, e di
bronzo. E' di forma ottagona con lo stemma armato dell Stato da una parte, col motto intorno:
Repubblica di San Marino e con la parola "Valore" dall'altra, in mezzo ad una ghirlanda di quercia.
Si porta voltata dal lato dello stemma sul lato sinistro del petto, sospesa ad un nastro celeste.
Art. 4.
Il diritto di conferire le medaglie al valore, al merito e all'anzianità risiede nel Consiglio Grande e
Generale su proposta della Reggenza.
Le medaglie al merito e all'anzianità possono tuttavia essere conferite anche dalla Commissione
dell'Ordine Equestre di Sant'Agata.
Art. 5.
I diplomi di conferimento, sempre con motivazione relativamente alla medaglia al valore, saranno
segnati dal Sigillo dello Stato e dalla firma degli Eccellentissimi Capitani Reggenti e controfirmati
dal Segretario di Stato per gli affari esteri il quale conserverà l'albo dei decorati.
Art. 6.
La presente Legge entra immediatamente in vigore, lasciando sussistere lo Statuto 22 Marzo 1860
nelle parti non modificate.
Dato dalla Nostra Residenza il 9 Giugno 1925.
I CAPITANI REGGENTI
Marino Fattori - Augusto Mularoni
IL SEGRETARIO DI STATO
ff. PER GLI AFFARI INTERNI
Giuliano Gozi