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Per Gli Impiegati E Salariati


Published: 1925-12-17
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984150/per-gli-impiegati-e-salariati.html

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N. 34.
Legge Organica per gli Impiegati e Salariati.
Noi Capitani Reggenti
la Repubblica di San Marino
promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e
Generale nella Sua Tornata delli 17 Dicembre 1925:
TITOLO I.
Ammissioni in servizio.
Art. 1.
Per entrare a far parte del personale permanente e re ribuito con emolumenti fissi della Repubblica
di San Marino, è necessario, da parte degli aspiranti, soddisfare alle seguenti condizioni:
a) essere cittadini sammarinesi;
b) aver raggiunto l'età maggiore e non aver superato gli anni 30;
c) aver sempre tenuto condotta incensurata;
d) essere forniti di titoli di studio e di pratica esercitata indispensabili per il regolare esercizio delle
funzioni demandate;
e) possedere ogni altro requisito che fosse particolarmente richiesto per determinate funzioni.
La condizione di cui alla lettera c) deve essere esaurientemente comprovata coi documenti da
richiedersi caso per caso.
I titoli e requisiti di cui alle lettere d) e e) sono determinati dalle Leggi e Capitolati speciali che
regolano ciascun impiego.
Il Consiglio Grande e Generale potrà in ogni caso fre eccezioni alle suddette regole.
Art. 2.
Le nomine ai posti, uffici o servizi vacanti di impiegato o salariato, si fanno per pubblico concorso.
E' però consentito, quando sia il caso, di promuovere impiegati o salariati che, avendo i titoli
necessari, abbiano dato in altri posti, uffici o servizi dello Stato prova di capacità, oppure quando
qualunque altra speciale circostanza lo richieda, di provvedere per chiamata diretta.
Il riconoscimento di tali speciali circostanze è rise vato al Consiglio Grande e Generale, al quale
spetta di determinare, nei casi di pubblico concorso, se esso debba farsi per titoli o per esami, di
fissare le condizioni da osservarsi nell'uno e nell'altro caso e di ordinare il bando relativo.
La nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi è fatta dal Consiglio Grande e Generale su
proposta della Reggenza.
I concorrenti dichiarati idonei in un concorso, ma non prescelti, non acquistano per il fatto della
conseguita idoneità alcun diritto verso la Repubblica, ancorchè tale disposizione non sia stata
inserita nel Bando di concorso.
Art. 3.
La nomina a tutti i posti sia di impiegato, sia di salariato è riservata al Consiglio Grande e Generale.
La partecipazione della nomina all'interessato è data per iscritto dal Segretario dell'Interno.
Nella partecipazione di nomina è indicata la data a p rtire dalla quale il nominato deve assumere
servizio.
Art. 4.
Gli impiegati e salariati, prima di esser ammessi in servizio, devono, sotto pena di decadenza,
prestare il giuramento di rito, secondo la formula stabilita.
Il giuramento viene prestato dinnanzi alla Reggenza, a valere come accettazione di tutte le
attribuzioni ed oneri indicati nel rispettivo Capitolato e nelle disposizioni che in qualche modo
riguardano.
La formula del giuramento è firmata dal nominato che assume il servizio.
Tuttavia è sempre riservato al Governo di modificare le Leggi, Regolamenti, Capitolati comunque
riguardanti impiegati e salariati.
TITOLO II.
Delle gerarchie
Art. 5.
Gli uffici e servizi prevalentemente amministrativi fanno capo al Segretario per gli affari interni e
delle finanze, facendo capo al Segretario di Stato per gli affari esteri gli uffici e servizi
prevalentemente politici.
I Segretari di Stato sono capi delle rispettive gerarchie a lato e dipendenti dalla Reggenza, e come
tali di fronte ad essa responsabili del servizio e della disciplina delle sottoposte gerarchie.
TITOLO III.
Della stabilità in servizio.
Art. 6.
Tutti gli impiegati e salariati della Repubblica devono, dopo la loro nomina, prestare un servizio di
prova per un periodo di tempo non inferiore a due anni. Le leggi speciali sui vari servizi pubblici
possono stabilire un periodo di prova anche superiore a due anni. Sono esonerati dal servizio di
prova gli impiegati e salariati i quali, avendolo prestato una prima volta per l'intero periodo di
tempo prescritto, siano poi usciti dal servizio della Repubblica, e piu' tardi vengano riammessi nello
stesso ufficio o in altro consimile. Se la riassunzio e in servizio avviene per uffici diversi da quello
anteriormente coperto, la Reggenza deciderà se, e di quanto, possa essere ridotto il nuovo servizio
di esperimento.
Art. 7.
L'impiegato o salariato che durante il periodo di prova non abbia dimostrato la sua sufficienza in
servizio è licenziato.
Il licenziamento viene deliberato dal Consiglio Grande e Generale su proposta della Reggenza.
Compete al Segretario dell'Interno comunicare per iscritto all'interessato la deliberazione di
licenziamento e la data dalla quale ha effetto.
La deliberazione di licenziamento non è impugnabile. L'impiegato assunto in prova e licenziato, per
mancata conferma, avrà diritto a tre mesate di stipendio ma dovrà lasciare il posto immediatamente.
E' data facoltà al Consiglio, quando speciali circostanze lo giustificano, di promuovere il
licenziamento anche senza dover attendere che sia tra corso tutto il periodo di prova.
Art. 8.
L'impiegato o salariato il quale, durante il periodo di prova, abbia dato dimostrazioni della sua
sufficienza in servizio, ha diritto alla riconferma a vita.
Il giudizio sulla sufficienza è dato dalla Reggenza sentito il parere del Segretario di Stato e
comunicato al Consiglio Grande e Generale entro l'ultimo trimestre del biennio di cui al precedente
articolo 6.
La riconferma viene deliberata dal Consiglio Grande e Generale e partecipata all'interessato dal
Segretario dell'Interno prima che il biennio di prova si compia.
Art. 9.
L'Impiegato o salariato ha facoltà di dare in ogni tempo le sue dimissioni. Esse devono essere
presentate per iscritto alla Reggenza. La facoltà di accettare le dimissioni spetta al Consiglio Grande
e Generale. In caso di dimissioni accettate, per assicurare la continuità delle pubbliche funzioni che
non potessero subito ad altri esser conferite, è data autorizzazione alla Reggenza di addivenire a
particolari accordi col dimissionario per un conveniente prolungamento del servizio.
TITOLO IV.
Congedi - Aspettative - Disponibilità
Art. 10.
Il personale permanente della Repubblica che per natu a delle sue funzioni non abbia vacanze le
quali si prolunghino oltre il mese, può ottenere congedi in quanto la continuità dei servizi sia
assicurata mediante l'opera di supplenti idonei proposti dai rispettivi impiegati, ed approvati dalla
Reggenza.
Quando, a giudizio della Reggenza, detta condizione si v rifichi, gli impiegati possono ottenere
congedi, con percezione dell'intero stipendio, in msura non superiore a giorni trenta per ogni anno
solare.
I salariati possono ottenere un congedo non superiore a dieci giorni per ogni anno solare.
I colleghi d'ufficio o servizio e di uffici o servizi affini, sono tenuti a supplire l'assente durante il
superiore congedo con diritto alla reciprocità.
Nessun supplente impiegato o salariato ha diritto a c mpenso a carico del Pubblico Erario.
La Reggenza può rifiutare, limitare e anche sospendere i congedi, richiamando l'impiegato o
salariato che già ne fruisce, tutte le volte che, a suo giudizio, il pubblico servizio e il pubblico erario
ne soffrono.
Art. 11.
L'impiegato o salariato che cade ammalato deve darne subito avviso alla Segreteria per tramite
gerarchico, trasmettendo al piu' presto il certificato medico.
In caso di malattia debitamente comprovata e dopo dieci giorni di assenza dal servizio, l'impiegato
o salariato deve chiedere alla Reggenza, sempre per il tramite gerarchico, un congedo per infermità.
Tale congedo non può eccedere i trenta gironi. Durante il congedo l'impiegato o salariato continua a
percepire l'intero stipendio, avendo però a sua carico la supplenza eventuale dei primi dieci giorni.
Se, dopo trascorsi i detti trenta giorni, per il persistere dell'infermità, l'impiegato o salariato non
fosse ancora in grado di riprendere regolarmente il s rvizio, egli deve chiedere alla Reggenza la
proroga del concessogli congedo.
Tale proroga non può superare i trenta giorni. Anche durante la proroga l'impiegato o salariato
continua a percepire l'intero stipendio.
Art. 12.
Se, anche dopo decorsa la proroga di cui al precedent articolo, l'infermità persista così da impedire
la regolare ripresa del servizio, l'impiegato o salari to deve chiedere pel tramite gerarchico alla
Reggenza di esser collocato in aspettativa per motivi di salute.
Mancando la domanda da parte dell'interessato, il cllocamento in aspettativa viene ordinato
d'ufficio dalla Reggenza. Contro tale provvedimento on è ammessa opposizione.
Il periodo di aspettativa non può oltrepassare un anno. Durante l'aspettativa lo stipendio è ridotto
alla metà.
Art. 13.
Se alla scadenza del periodo di aspettativa il persist e dell'infermità impedisce ancora all'impiegato
o salariato di riprendere l'esercizio regolare delle sue funzioni, con affidamento di continuità egli
con provvedimento del Consiglio Grande e Generale promosso dalla Reggenza, previa la visita
fiscale, e non soggetto a opposizione, viene dispensato dal servizio per motivi di salute e ammesso a
far valere i suoi eventuali diritti al trattamento stabilito per il caso di cessazione dal servizio.
Art. 14.
Quando l'infermità risulti contratta per causa di servizio tutti i termini stabiliti nei precedenti articoli
11 e 12 sono raddoppiati.
Art. 15.
Durante il periodo di assenza per malattia dell'impiegato o salariato la Reggenza provvede alla di lui
surrogazione con una idonea supplenza provvisoria.
Il supplente avrà diritto, durante tale periodo, a un congrua indennità, dopo i primi dieci giorni, a
carico dell'erario. L'ammontare di questa indennità e fissato dalla Reggenza.
Art. 16.
L'impiegato o salariato può esser messo in disponibilità per riduzione o soppressione di corpi o
uffici.
Il provvedimento relativo è emesso dal Consiglio Grande e Generale.
Il periodo della disponibilità non può esser superior a un anno, finchè esso dura lo stipendio è
ridotto alla metà.
L'impiegato o salariato in disponibilità avrà diritto a occupare quei posti o uffici che si potessero
rendere vacanti durante il periodo della disponibilità, e ai quali fosse dal Consiglio reputato adatto.
Scaduto il periodo della disponibilità senza che sia avvenuta la riammissione in altro posto o ufficio,
l'impiegato o salariato cessa senz'altro di far parte del personale della Repubblica, e viene ammesso
a far valere i suoi eventuali diritti al trattamento stabilito per il caso di cessazione dal servizio.
TITOLO V.
Diritti e doveri del Personale.
Art. 17.
Gli impiegati e salariati hanno diritto a percepire lo stipendio che nel bilancio annuale della
pubblica spesa è stabilito per l'ufficio e posto che iascuno di essi ricopre, secondo la annessa
tabella.
Lo stipendio è fissato ad anno solare e viene pagato dalla pubblica Cassa, contro regolare ricevuta,
all'ultimo giorno di ogni mese per dodicesimi posticipati.
Art. 18.
E' consesso agli impiegati o salariati l'aumento del decimo dello stipendio annualmente percepito
per ogni quinquennio maturato di servizio, sino a cinque quinquenni.
Il periodo di prova di cui al precedente articolo 7 è incluso nel computo del tempo utile per
l'aumento quinquennale.
Gli aumenti per decimo quinquennale non possono superare la metà dello stipendio iniziale
assegnato allo impiegato o salariato.
Art. 19.
Una Legge speciale stabilisce il diritto di pensione di indennità.
Art. 20.
Agli impiegati e salariati in servizio della Repubblica è imposta l'osservanza dei doveri inerenti in
genere al loro ufficio, posizione o rango, secondo le leggi, regolamenti e capitolati ed inoltre ai
seguenti:
a) risiedere stabilmente nel territorio della Repubblica.
E' però facoltà della Reggenza di consentire a questa r gola le eccezioni che speciali circostanze
possono giustificare determinando le cautele dalle quali l'eccezione sarà circondata.
b) attendere al disimpegno delle proprie attribuzioni con zelo e diligenza secondo le prescrizioni in
vigore per i vari servizi;
c) osservare regolarmente l'orario di servizio. Salvo il diverso orario fissato o da fissarsi per
determinati servizi, l'orario ordinario è di ore sei giornaliere, divise in due turni, antimeridiane e
pomeridiane, dal 1. Ottobre al 1. Aprile, e di ore sette come sopra dal 1. Aprile al 1. Ottobre, per gli
impiegati; di ore otto come sopra per l'intero anno per i salariati.
Tuttavia il personale deve prestarsi anche in ore estranee all'orario, quando urgenti esigenze lo
richiedano, senza diritto ad alcun compenso. L'orari deve essere da tutti scrupolosamente
osservato.
Nessun impiegato o salariato nelle ore di servizio può assentarsi, benchè temporaneamente, senza il
permesso del Capo Ufficio o di servizio o di chi ne fa le veci, e se non per giustificato motivo.
Permessi giornalieri possono essere concessi soltanto d l Segretario, il quale, quando giustificati
motivi lo richiedano è autorizzato a protrarli sino a cinque giorni. Permessi eccedenti i cinque giorni
non possono essere accordati se non dalla Reggenza.
I permessi andranno a scomputo dell'ordinario congedo annuale.
d) mantenere rigorosamente il segreto d'ufficio;
e) usare rispetto e prestare obbedienza alle Autorità della Repubblica, ai Capi dell'Amministrazione
e a qualsiasi superiore;
f) mantenere in servizio un contegno corretto e una condotta irreprensibile nella vita privata che
affidi della loro moralità, ispiri fiducia sotto qualunque aspetto e sempre sia intonata ai doverosi
sensi verso la Patria;
g) prestare l'opera propria in servizio dello Stato, nche allo infuori delle ordinarie mansioni in tutte
le contingenze e funzioni che vengono loro domandate per ragioni del loro ufficio, e, secondo gli
ordini superiori, anche all'infuori delle incombenz ordinarie.
Art. 21.
Gli impiegati e salariati non possono entrare in rapporto d'affari con la Amministrazione dello Stato,
nè occuparsi in ufficio od in servizio di affari pro ri od altrui, estranei alle rispettive incombenze,
nè accettare compensi pel disimpegno dei loro doveri.
E' proibito inoltre ai medesimi di tenere altro ufficio stabile o provvisorio e di eseguire incarichi
fuori dell'amministrazione dello Stato retribuito e non retribuito, quando, a giudizio del Congresso,
ciò torni incompatibile coi doveri dello impiegato e salariato.
Contro la decisione del Congresso è dato ricorrere al Consiglio Grande e Generale.
Art. 22.
Qualora in qualche ufficio si constatassero arretrati concernenti l'andamento del servizio, in
conseguenza di negligenza o trascuratezza degli impiegati, il Congresso, sentito il Segretario, potrà
obbligare gli impiegati a protrarre l'orario normale gratuitamente di due ore al giorno fino a che il
lavoro sia aggiornato e nei casi piu' gravi provveder alla sistemazione dei lavori abbandonati a
spese dello impiegato responsabile.
TITOLO VI
Punizioni
Art. 23.
Le punizioni da infliggersi agli impiegati e salariati della Repubblica, in caso di loro mancanze,
sono le seguenti:
l'ammonizione (1. grado)
la censura (2. grado)
la multa (3. grado)
la sospensione (4. grado)
il licenziamento (5. grado)
la destituzione (6. grado)
Art. 24.
L'ammonizione è un ammonimento dato dal capo dell'ufficio o servizio dal quale dipende
l'impiegato o il salariato.
Art. 25.
La censura è una solenne dichiarazione di biasimo che viene inflitta per iscritto dal Segretario dopo
udite le spiegazioni dell'impiegato o salariato.
Art. 26.
La multa è una trattenuta straordinaria che per ordine ella Reggenza e per causa di punizione,
viene effettuata sullo stipendio dell'impiegato o salariato riconosciuto meritevole di punizione. La
multa non può essere inferiore a dieci lire per gli impiegati, e a cinque lire pei salariati, e non può in
alcun caso superare il quinto dello stipendio mensil , computate le eventuali indennità.
La multa viene inflitta dalla Reggenza, dopo udite le spiegazioni dell'impiegato o salariato.
Art. 27.
La sospensione importa cessazione delle funzioni e contemporanea perdita dello stipendio, e va da
un giorno a due mesi. Incorrerà nella sospensione l'impiegato ed il salariato in caso di recidiva nelle
mancanze che diedero motivo all'applicazione della multa, e quando sia sottoposto a procedimento
penale pei reati contemplati nel capitolato IV - tit. 2 - p.2. cl. II del codice penale, e per gli altri reati
comuni che a giudizio del Congresso di Stato abbiano carattere infamante. Qualora il procedimento
penale si protragga oltre i due mesi, spetterà al Congresso di Stato di prendere gli opportuni
provvedimenti. La sospensione è inflitta dal Congresso di Stato previamente intese le giustificazioni
dell'impiegato o salariato, ed il parere della Commissione del Personale, in seguito a denuncia dei
Capitani Reggenti.
Il provvedimento della sospensione deve essere comunicato al Consiglio Grande e Generale nella
sua piu' prossima adunanza.
Art. 28.
Il licenziamento importa l'immediato esonero dalle funzioni con contemporanea cessazione dello
stipendio e perdita del posto che viene dichiarato v cante. Importano il licenziamento, le condanne
passate in giudicato pei reati contemplati nella Parte II., Titolo II cap. IV (classe 2. di Misfatti
art.241 e segg.) del Codice penale quando la condanna importi la prigionia, congiunta o non con
l'ammenda, o multa, fatta eccezione pei reati previsti dagli art.247 - 248 - 249 del cod. pen. pei quali
provvede l'articolo 28 della presente legge e per gli altri reati comuni che il Congresso di Stato
riterrà di carattere infamante.
Inoltre importano il licenziamento, indipendentemente da ogni azione penale:
a) la recidiva nella mancanze che diedero motivo alla sospensione superiore a tre mesi;
b) l'abuso di autorità o di fiducia e gravi atti di insubordinazione alle Supreme Autorità dello Stato;
c) l'inosservanza dei segreti d'ufficio;
d) l'incapacità professionale o l'inabilità o la recidiva nei fatti contemplati nell'art.22;
e) l'abbandono dell'ufficio, senza osservanza delle disposizioni della presente legge.
La pena del licenziamento viene pronunciata dal Congresso di Stato in seguito a denuncia per parte
dei Capitani Reggenti dei fatti che possano darvi causa, e dopo udito l'impiegato o salariato che non
sia detenuto per l'espirazione della pena, e il parere della Commissione del Personale.
La decisione del Congresso di Stato deve essere comunicata al Consiglio Grande e Generale nella
sua piu' prossima adunanza.
L'impiegato o salariato licenziato per punizione, non può piu' essere ammesso in servizio.
Seconda la gravità delle cause che possono determinare la pena del licenziamento, il Congresso di
Stato può concedere o rifiutare una indennità che in nessun caso può eccedere i tre mesi di
stipendio.
L'impiegato o salariato licenziato per punizione, conserva gli eventuali diritti al trattamento stabilito
pel caso di fine di servizio.
Art. 29.
La destituzione importa l'immediato licenziamento coi relativi effetti di cui all'articolo precedente,
con decadenza da tutti gli eventuali diritti al trattamento stabilito pel caso di fine del servizio. Si
incorre nella destituzione, anche indipendentemente da ogni azione penale, per qualsiasi atto doloso
contro lo Stato sammarinese, o contro le potenze amiche pei misfatti previsti dagli art.247-248-249
del cod. pen. e per gravi atti di insubordinazione contro l'amministrazione dello Stato, la Reggenza
o i Superiori, commessi pubblicamente con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità.
Importano altresì la destituzione le condanne passate in giudicato per reati di qualunque classe e
specie contro la sicurezza dello Stato, quale sia la pena con la quale sono puniti.
La pena della destinazione viene pronunciata dal Congresso di Stato in seguito a denuncia per parte
dei Capitani Reggenti, dei fatti che possono darvi causa, e dopo udito l'impiegato o salariato, che
non sia detenuto per l'espiazione della pena, ed il parere della Commissione del Personale. La
decisione del Congresso di Stato dovrà sempre venire comunicata al Consiglio Grande e Generale
nella sua piu' prossima adunanza.
L'impiegato o salariato destituito non potrà piu' essere riammesso in servizio.
Art. 30.
Pel caso di sospensione in pendenza di giudizio, il Congresso di Stato può decretare
coll'approvazione del Consiglio Grande e Generale, ch lo stipendio dell'impiegato o salariato sia
fino alla metà assegnato alla sua famiglia ed in macanza della famiglia, destinato a suo beneficio.
Se il processo avrà termine coll'assoluzione, o con dichiarazione di non farsi luogo a procedere,
l'impiegato o salariato sospeso, sarà rimesso al suo posto, e percepirà lo stipendio perduto.
Art. 31.
Nella applicazione delle penalità stabilite dal presente titolo VI. non si ha riguardo all'ordine in cui
esse si trovano indicate nell'art.23, in modo che le meno gravi precedano le piu' rigorose: ma si avrà
invece riguardo alla gravità della mancanza commessa, ed al grado di colpa dell'impiegato. Le
penalità di qualsiasi grado, dovranno essere annotate in pposito registro, o sul foglio personale
dell'impiegato o salariato.
Art. 32.
Contro le deliberazioni del Congresso di Stato che importano il licenziamento o la destituzione,
l'impiegato o salariato può ricorrere al giudice ordinario d'Appello costituito come Magistrato
Amministrativo.
La sentenza del Magistrato Amministrativo è inappellabile.
Art. 33.
Il Congresso di Stato nell'esercizio delle funzioni disciplinari attribuitegli dalla presente Legge, è
costituito e funziona nel modo appresso indicato:
I Capitani Reggenti presiedono il Congresso di Stato disciplinare con voto deliberativo, e lo
convocano ogni qualvolta lo reputano necessario.
Le adunanza del Congresso sono valide con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti, e
le deliberazioni saranno prese a maggioranza. La parità dei voti è a beneficio dell'impiegato o
salariato sottoposto al provvedimento disciplinare.
TITOLO VII.
Commissione del Personale
Art. 34.
La Commissione del Personale si compone di un Presidente e di due membri che durano in carica
per la legislatura in cui vengono nominati e sono rieleggibili.
Il Consiglio Grande Generale nomina il Presidente fra chiunque laureato o diplomato, un membro
fra i consiglieri non impiegati o salariati, e un me bro fra il personale degli impiegati o salariati.
La Commissione è permanente e viene convocata tutte le volte che sia inviata a dare il suo parere
nei casi designati dalla presente legge.
Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza di voti: in caso di parità di voti,
prevale il partito che ha ottenuto il suffragio delPresidente.
Art. 35.
La presente Legge, che abroga quella 26 Aprile - 12 Maggio 1910 e tutte le disposizioni con la
presente incompatibili, entra in vigore immediatamente con effetto retroattivo al primo Aprile 1926
come da notifica della Segreteria degli Interni 19 Aprile N.21.
Dato dalla Nostra Residenza addì 13 Dicembre 1926.
I CAPITANI REGGENTI
Giuliano Gozi - Ruggero Morri
p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Francesco Morri

- tabella pag. 42-44 B.U. n. 8/1926 -