Advanced Search

Sul Bollo E Che Disciplina I Depositi Giudiziari


Published: 1926-03-22
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984149/sul-bollo-e-che-disciplina-i-depositi-giudiziari.html

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
N. 10.
Legge che porta modifiche alla Legge sul Bollo e che disciplina i depositi giudiziari.
Noi Capitani Reggenti
la Repubblica di San Marino
promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e
Generale nella Sua Tornata delli 22 Marzo 1926:
Art. 1.
Le tasse sulle sentenze penali, di cui all'art. 14 della Legge 14 Marzo 1918 sul bollo, sono
raddoppiate.
A completamento della tariffa si stabilisce che la tassa per i misfatti e per i delitti, portanti solo
condanna a pena pecuniaria, sia di lire otto.
Art. 2.
Nei procedimenti a querela di parte e in quelli in cui vi è costituzione di parte civile, in caso di
assoluzione dello imputato, il querelante o la parte civile pagheranno una tassa fissa di sentenza in
lire dieci.
Art. 3.
Nelle cause innanzi al Giudice Conciliatore aventi per oggetto controversie del valore tra le L. 50 e
le L. 100 si adopererà carta da bollo da L. 1.
Art. 4.
Nelle cause innanzi al Tribunale Commissariale aventi per oggetto controversie di valore non
superiore alle L. 500 - si adopererà carta da bollo da L. 2 anzichè da L. 4.
Art. 5.
Tutte le somme che, per qualsiasi motivo, devono esser depositate in relazione a cause vertenti sia
civili che penali, sia di primo che di secondo che di terzo o straordinario grado, dovranno essere
versate all'Ufficio del Registro. Lo Stato e gli Uffici statali non assumono alcuna responsabilità - nè
diretta, nè indiretta, nè comunque - per i depositi fat in luogo e modo diverso da quelli prescritti
con la presente Legge.
I capitali dei minori, delle donne, delle persone od enti soggetti comunque a tutela continueranno - a
tutto rischio e pericolo dei singoli aventi diritti - ad essere depositati in istituti privati di credito o
altrimenti impiegati secondo le norme in vigore.
Il Conservatore rilascerà al deponente apposita ricevuta con l'indicazione della persona che fa il
deposito, della somma depositata e del motivo del deposito. Il deponente produrrà negli atti di causa
la ricevuta. Il Conservatore verserà le somme depositate, che restano infruttifere, nella Cassa
Governativa.
Dovendosi restituire in tutto o in parte il fatto deposito spetta al Commissario della Legge di
disporre, con decreto scritto sulla stessa ricevuta rilasciata dal Conservatore, quale somma sia da
restituire e a quale persona. Il Conservatore eseguirà la ordinata restituzione della somma
prelevandola sui fondi di ufficio a sue mani e verserà la ricevuta di cui sopra al Cassiere come
denaro contante. Il Cassiere, a sua volta, trasmetterà la ricevuta alla Contabilità che dovrà dargliene
scarico comunicando l'operazione alla Commissione del Bilancio per l'opportuno controllo.
Art. 6.
La presente Legge sarà applicata dopo la sua entrata in vigore. Gli art. 1 e 2 saranno applicati ai soli
procedimenti iniziati dopo la entrata in vigore.
Dato dalla Nostra Residenza addì 22 Marzo 1926.
I CAPITANI REGGENTI
Valerio Pasquali - Marco Marcucci
IL SEGRETARIO DI STATO
a.i. PER GLI AFFARI INTERNI
Giuliano Gozi