Advanced Search

Apporta Modifiche Al Codice Penale


Published: 1926-04-15
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984144/apporta-modifiche-al-codice-penale.html

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
N. 16.
Legge che apporta modifiche al Codice Penale.
Noi Capitani Reggenti
la Repubblica di San Marino
promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e
Generale nella Sua Tornata delli 15 Aprile 1926:
Art. 1.
Le pene pecuniarie (multa ed ammenda) - comminate dal Codice Penale e dalle Leggi speciali
emanate a tutto il 1920 - fatta eccezione per quelle di indole fiscale finanziarie - sono raddoppiate
sia nel minimo che nel massimo.
Art. 2.
Nei casi in cui la pena è graduata secondo l'ammontare del danno pecuniario derivato dal reato (art.
247, 492 e segg. 509, 527 e segg. C.P. ecc.) detto ammontare deve intendersi raddoppiato.
Art. 3.
In relazione all'art. 156 C.P. viene stabilito che ogni giorno di prigionia equivale a dieci lire di pena
pecuniaria.
Art. 4.
Quando le percosse o ferite lievi, di cui all'art. 454 C.P., hanno prodotto malattia o incapacità di
attendere alle ordinarie occupazioni per un termine non superiore ai dieci giorni si procede solo a
querela di parte a norma dell'art. 32 e segg. C.P.P.
Art. 5.
Le minacce semplici non condizionate sono punite, a querela di parte a sensi dell'art. 32 C.P.P.,
colla multa di cui all'ultima parte dell'art. 479 C.P.
Art. 6.
La presente legge sarà applicata solo ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore.
Dato dalla Nostra Residenza il 15 Aprile 1926.
I CAPITANI REGGENTI
Manlio Gozi - Giuseppe Mularoni
IL SEGRETARIO DI STATO
a.i. PER GLI AFFARI INTERNI
f.to Giuliano Gozi