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Stabilisce Il Deposito Da Farsi Nelle Cause Civili Di Secondo, Di Terzo E Di Straordinario Grado


Published: 1926-04-15
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984143/stabilisce-il-deposito-da-farsi-nelle-cause-civili-di-secondo%252c-di-terzo-e-di-straordinario-grado.html

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N. 17
Legge che stabilisce il deposito da farsi nelle cause civili di secondo, di terzo e di straordinario
grado.
Noi Capitani Reggenti
la Repubblica di San Marino
promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e
Generale nella Sua Tornata dellì 15 Aprile 1926:
Art. 1.
Negli appelli da sentenze o da provvedimenti civili di qualsiasi natura è prescritto, pena la
irricevibilità dello appello, un deposito di lire venticinque. Tale deposito sarà restituito in caso di
riforma totale o parziale della sentenza appellata e confiscato, nello interesse dello Erario, in ogni
altro caso; compreso quello della rinuncia al giudizio di appello iniziato. La ricevuta di deposito
dovrà allegarsi alla citazione che introduce l'appello , nel caso di appello incidentale, alla istanza
che lo propone.
Art. 2.
Ai ricorsi per terza istanza o revisione da sentenze di appello e ai ricorsi per qualsiasi rimedio
straordinario contro i giudicati civili dovrà, pena la irricevibilità, allegarsi ricevuta di deposito di
lire sessanta. Tale deposito sarà restituito in caso di totale o parziale riforma della sentenza o
confiscato, nello interesse dell'Erario, in ogni altro caso. Rimane ferma la disposizione dello art. 6
della Legge 5 Giugno 1923 N. 13.
Art. 3.
E' abolito il deposito dello scudo d'oro di cui alla Rubrica III, Libro IV dello Statuto.
Art. 4.
Sono dispensati dal deposito:
1.) le persone già ammesse al beneficio del gratuito pa rocinio fino a che non sia emesso il giudizio
di cui allo art. 9 della Legge 20 Dicembre 1884;
2.) la Amministrazione dello Stato;
3.) i ricorsi per revisione delle sentenze pronunciate dal Giudice Conciliatore.
Art. 5.
La presente legge si applicherà ai giudizi di appello, di terza, istanza o straordinari instaurati dopo la
sua entrata in vigore.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 15 Aprile 1926.
I CAPITANI REGGENTI
Manlio Gozi - Giuseppe Mularoni
IL SEGRETARIO DI STATO
a. i. PER GLI AFFARI INTERNI
Giuliano Gozi