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N 27


Published: 1926-07-16
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984141/n-27.html

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N. 27.
Legge che dà esecuzione alla Convenzione Sammarinese - Italiana 16 Luglio 1926 in materia
di caccia.
Noi Capitani Reggenti
la Repubblica di San Marino
ValendoCi delle facoltà concesseCi dal Consiglio Grande e Generale nella Sua Tornata del 30
Agosto 1926;
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:
Art. 1.
Alla Convenzione in materia di caccia stipulata a Roma il 16 Luglio 1926 tra la Repubblica di San
Marino e il Regno d'Italia, è data, giusta gli accordi intervenuti fra i rispettivi Governi, provvisoria
esecuzione da diventare definitiva con lo scambio delle ratifiche.
Art. 2.
Si manda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Legge che entra
immediatamente in vigore.
Dato dalla Nostra Residenza addì 16 Settembre(*) 1926
I CAPITANI REGGENTI
Manlio Gozi - Giuseppe Mularoni
IL SEGRETARIO DI STATO
a.i. PER GLI AFFARI INTERNI
Giuliano Gozi

Convenzione tra il Governo di San Marino e il Governo Italiano in materia di caccia.
Il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo di S.M. il Re d'Italia, animati dal desiderio
di evitare gli inconvenienti che possono derivare, tanto ai cittadini sammarinesi quanto a quelli
italiani, specie dei comuni limitrofi col penetrare cacciando, anche per inavvertenza, in territorio
rispettivamente italiano e sammarinese e coll'incorrere così nella possibilità di essere dichiarati in
contravvenzione, ancorché muniti della patente di caccia e licenza di porto d'armi rilasciata dalla
competente autorità del rispettivo Stato, hanno di comune accordo convenuto quanto appresso:
Articolo Unico
I cittadini della Repubblica di San Marino muniti della patente di porto d'arma lunga da fuoco, che
serve anche per uso di caccia, rilasciata dall'Autorità del proprio Stato, non incorrono in sanzione
alcuna qualora esercitino la caccia entro il territo io delle province di Forlì e di Pesaro, purchè si
uniformino alle norme ivi disciplinanti l'esercizio venatorio.
Similmente, i cittadini del Regno d'Italia, residenti nelle provincie di Pesaro e Forlì, muniti della
licenza di porto d'arma lunga da fuoco, che serve anche per uso di caccia, non incorrono in sanzione
alcuna, qualora caccino nel territorio della Repubblica di San Marino, purchè si attengano alle
speciali disposizioni che regolano ivi l'esercizio venatorio.
Pari trattamento viene fatto, entro i detti limiti territoriali, per l'esercizio della uccellagione.
A tal fine l'Autorità di San Marino e quelle di Pubblica Sicurezza delle due anzidette province
italiane, si dovranno comunicare reciprocamente l'el nco delle persone munite rispettivamente di
licenza di porto di armi da caccia o di aucupio.
La presente convenzione sarà ratificata dalle particontraenti, previa approvazione da parte dei
competenti organi dei due Stati.
Essa entrerà in vigore dal giorno dello scambio delle ratifiche e avrà, a decorrere da tale data, una
durata di cinque anni, salvo tacita proroga di anno i anno fino a denuncia da notificarsi sei mesi
prima della scadenza.
Fatta in Roma, in doppio originale, il sedici luglio millenovecentoventisei.
PER SAN MARINOPER L'ITALIA
Giuliano Gozi, Plenipot.Benito Mussolini
Angelo Manzoni Borghesi, Plenipot.

(*)ERRATA CORRIGE La data della legge N. 27 che dà esecuzione alla Convenzione
Sammarinese - Italiana 16 Luglio 1926 in materia di caccia, a pag. 25 del precedente N. 6 - Parte
Ufficiale - anzichè 21 Luglio 1926 devesi leggere 16 Settembre 1926.