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Reca Le Disposizioni Da Applicarsi Per I Servizi Delle Comunicazioni Senza Filo


Published: 1927-03-08
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984138/reca-le-disposizioni-da-applicarsi-per-i-servizi-delle-comunicazioni-senza-filo.html

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N. 1.
Legge che reca le disposizioni da applicarsi per i servizi delle comunicazioni senza filo.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
Sua Tornata delli 8 Marzo 1927:
TITOLO I.
Disposizioni di carattere generale Norme per le concessioni di stazioni radioelettriche.
Art. 1.
Sono riservati al Governo sul territorio di San Marino l'impianto e lo esercizio, sia a terra che a
bordo delle aeronavi, di comunicazioni per mezzo di nde elettromagnetiche senza l'uso di fili
conduttori di collegamento oppure a onde guidate, nonchè gli impianti destinati alla trasmissione
della energia elettrica a distanza per qualsiasi altro scopo senza l'uso di fili conduttori.
Art. 2.
E' in facoltà del Governo di accordare a qualsiasi persona, ente o amministrazione, pubblica o
privata, concessioni o licenze per l'impianto e l'esercizio dei servizi indicati nell'articolo 1.
Art. 3.
La direzione ed il controllo dei predetti servizi sono riservati al Governo.
I funzionari governativi debitamente autorizzati avranno diritto di accedere nei locali in cui si
trovano gl'impianti per eseguire gli eventuali contr lli.
Art. 4.
Le concessioni per l'impianto e per l'esercizio di stazioni per comunicazioni senza filo trasmittenti
riceventi per uso privato di aziende commerciali, industriali o bancarie e per servizio pubblico sono
accordate con decreto del Congresso di Stato.
L'autorizzazione, invece di impiantare od esercitare stazioni semplicemente riceventi per le
radioaudizioni circolari oppure stazioni trasmitteni e riceventi per scopo scientifico- sperimentale o
in occasione di mostre, di esposizioni ecc., viene conferita mediante semplice licenza a cura della
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.
I tipi di stazioni da impiegarsi ad uso privato sono soltanto quelli ad onde persistenti.
Art. 5.
Le concessione e le licenze sono personali e come tali coloro che ne sono in possesso non possono,
senza espressa autorizzazione del Governo, cedere anch provvisoriamente ad altri, l'uso degli
impianti, oggetto della concessione o della licenza.
Art. 6.
Il titolare di una concessione o di una licenza ha l'obbligo di mantenere e garantire il segreto
telegrafico e telefonico e di rispondere dell'operato dei suoi dipendenti.
Art. 7.
Tutte le concessioni o licenze sia di stazioni trasmittenti sia di stazioni riceventi, si intendono
sempre accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi sotto la osservanza di tutte le leggi e
regolamenti vigenti o che venissero in seguito emanate.
Art. 8.
La durata delle concessioni sarà stabilita nel relativo decreto, ma non potrà essere superiore ai 25
anni.
Art. 9.
E' in facoltà del Governo di procedere in qualunque tempo al riscatto degli impianti radioelettrici
adibiti al servizio pubblico come delle stazioni trasmittenti adibite al servizio delle radiodiffusioni
(broadcasting) previo avviso di un anno.
Il riscatto comprende la cessione di tutti i materiali ed apparecchi e eventualmente dei fabbricati
dove è sita la stazione e la sostituzione dello Stato in tutti i diritti dei concessionari anche verso i
terzi.
Il prezzo del riscatto sarà determinato d'accordo coi concessionari e non oltrepasserà il valore del
materiale che trovasi in opera al momento della stima, tenuto conto del deperimento per il tempo
trascorso dall'inizio dell'esercizio e degli eventuali ampliamenti e ripristini.
In mancanza di accordo, decide inappellabilemnte un collegio di tre arbitri, scelto uno dal Governo,
uno dal concessionario ed il terzo dal Commissario della Legge.
Il Governo potrà prendere possesso delle stazioni radioelettriche senza attendere che il prezzo del
riscatto sia stato determinato.
Art. 10.
Le domande per concessione di cui nella prima parte dell'art.4 dovranno essere redatte su carta da
bollo da L.4 e saranno dirette alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri. Esse dovranno contenere:
- la indicazione precisa del richiedente e della sua residenza;
- la indicazione sulla natura e sullo scopo della concessione (è esclusa la radioaudizione circolare) e
sulla località dell'impianto;
- tutte le indicazioni occorrenti per poter stabilire la entità del canone da corrispondersi;
- la indicazione del periodo di tempo pel quale si chiede la concessione e quello entro il quale si
attiveranno la stazione o le stazioni;
- il progetto di massima degli impianti con gli schemi relativi e con la indicazione del tipo degli
apparecchi.
A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti in carta da bollo debitamente
legalizzati:
a) il certificato da cui risulti quale sia la cittadinanza del richiedente;
b) il certificato penale;
c) il certificato di buona condotta rilasciato dall'Autorità in cui il richiedente ha la sua residenza.
I certificati di cittadinanza, di penalità e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore ai
tre mesi a quella della presentazione della domanda.
Quando la concessione è richiesta da un Ente o da una Società commerciale, la domanda dovrà
invece essere corredata da una copia autentica dell' tto costitutivo dell'Ente o della Società e dello
statuto di essi, nonchè dagli altri documenti atti a comprovare l'avvenuto adempimento delle
formalità richieste perchè la costituzione dell'Ente e della Società sia perfetta e a dimostrare di quale
Stato gli amministratori siano cittadini e a quale nazionalità appartenga il capitale di cui l'ente o la
società dispone.
Art. 11.
I progetti di massima degli impianti di cui al precedente articolo potranno essere attuati solo dopo
l'approvazione del Governo che si riserva la facoltà d'imporre delle variazioni alle principali
caratteristiche tecniche (potenza e lunghezza d'onda) ell'intento di evitare disturbi che potrebbero
derivare ai servizi di altri concessionari.
Ad eccezione degli utenti del servizio di radioaudizioni circolari tutti coloro che sono autorizzati a
servirsi di impianti radioelettrici dovranno attenersi agli orari di servizio stabiliti dal Governo.
Art. 12.
Per le stazioni trasmittenti di comunicazioni senza filo di qualsiasi natura o ad onde guidate, gestit
da qualsiasi ente pubblico o privato, il personale incaricato del funzionamento degli impianti dovrà
essere provvisto di regolare certificato di abilitazione oppure, se trattasi di stazione destinata a sudi
ed esperimenti, il personale medesimo dovrà possedere i r quisiti all'uopo prescritti.
E' data facoltà al Governo d'imporre al concessionar il licenziamento di quel personale che per
motivi d'ordine pubblico non risulti di suo gradimento, nonchè di vietarne l'assunzione per gli stessi
motivi.
Art. 13.
I concessionari di stazioni per comunicazioni senza filo trasmittenti o riceventi per uso privato,
esclusa qualsiasi comunicazione per conto di terzi, pagheranno allo Stato un canone annuo
anticipato che sarà stabilito nel decreto di concessione entro i limiti da L.300 a L.12.000.
Nel caso di licenze temporanee per l'impianto e l'uso di stazioni radioelettriche trasmittenti in
occasione di mostre, esposizioni e manifestazioni sportive e commerciali ecc. il canone
mensilmente dovuto allo Stato sarà compreso tra L.100 e L.500.
Per la determinazione dell'entità del canone sarà tenuto conto della potenza degli impianti, della
distanza delle stazioni corrispondenti e della importanza del servizio.
I concessionari d'impianti ad onde guidate per uso privato pagheranno un canone annuale fisso di
Lire cento per ogni circuito di comunicazione che non superi i tre chilometri di linea e non sia
costituito da piu' di due stazioni.
Per ogni stazione in piu' dovranno essere pagate lire quindici e per ogni chilometro o frazione oltre i
primi tre, lire dieci.
A garanzia del pagamento di detti canoni i concessionar suddetti dovranno poi versare nella cassa
dello Stato un deposito cauzionale pari ad una annat del canone stesso. Tale deposito dovrà, pena
la revoca della concessione, essere ripristinato quando il Governo sia costretto a rivalersi del
deposito medesimo a causa del mancato pagamento del canone.
Art. 14.
Per gravi e speciali motivi il Governo potrà a suo insindacabile giudizio sospendere, limitare o
assumere l'esercizio delle stazioni concesse.
Qualora venga applica la sospensione sarà in facoltà de Governo di ordinare che a garanzia del
provvedimento sia apposto il sequestro alla stazione o siano asportati gli apparecchi essenziali per il
suo funzionamento.
Per i casi suindicati i concessionari di stazioni radioelettriche adibite a servizio pubblico non
avranno diritto al alcun indennizzo.
Per i casi suindicati i concessionari di stazioni radioelettriche adibite a servizio pubblico non
avranno diritto ad alcun indennizzo.
Art. 15.
Le concessioni e le licenze di cui nella prima parte dell'art. 4 possono, indipendentemente dalle
eventuali sanzioni, essere revocate in qualsiasi momento senza che perciò sia dovuto alcun
compenso:
a) quando il concessionario abbia perduto o modificato anche uno degli estremi di cui all'art. 10 e
nel caso di Società o di Enti, quando il capitale sociale non sia piu' prevalentemente della
nazionalità iniziale o comunque la Società venga meno alle norme statutarie approvate dal Governo;
b) quando gl'impianti non rispondano alle condizioni tecniche prescritte o disturbino altre stazioni
per comunicazioni senza filo adibite a servizio dello Stato o ad uso pubblico;
c) quando le stazioni vengano utilizzate per scopi diversi da quelli in base a cui è stata rilasciata l
concessione o la licenza;
d) quando si verifichino gravi e ripetute infrazioni agli altri obblighi assunti dal titolare della
concessione o della licenza.
Art. 16.
Qualora per inadempienza o comunque per colpe dei concessionari di stazioni radioelettriche
trasmittenti o riceventi si faccia luogo alla revoca della concessione, il Governo potrà incamerare la
cauzione prestata dallo stesso concessionario, senza pregiudizio delle eventuali azioni giudiziarie
che verso di lui possono competere all'Amministrazione o ai terzi.
Art. 17.
Contro le decisioni governative, non sono ammessi ricorsi in via giudiziaria.
Art. 18
Ogni infrazione all'art. 1 della presente Legge è punibile con la multa fino a L. 2000 e con la
detenzione fino ad un anno, le quali pene sono applicabili cumulativamente o separatamente
secondo le circostanze.
E' in facoltà del Magistrato di ordinare anche la confisca degli apparati.
In pendenza del procedimento penale il Governo può tuttavia per ragioni d'ordine pubblico
decretare lo immediato sequestro degli impianti e provvedere, se lo creda, alla loro rimozione o alla
loro diretta gestione.
Chiunque, senza l'espressa autorizzazione del Govern intercetti e propali con qualsiasi mezzo il
contenuto di corrispondenza radiotelegrafica o radiotelefonica o di esso si serva indebitamente per
qualsiasi fine è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da Lire 1000 a Lire
5000.
Art. 19.
Chiunque arrechi guasti o deterioramenti agli impianti di radiocomunicazioni adibite come ad uso
pubblico e governativo come a scopo di radiodiffusione, ovvero in qualsiasi modo interrompa o
comprometta anche temporaneamente il servizio, oppure abusi del segnale di soccorso riservato alle
aeronavi in pericolo, sarà punito con la reclusione da un mese a cinque anni.
TITOLO II.
Licenze per l'impianto e l'uso di stazioni destinate lla ricezione delle radiotrasmissioni circolari e
di stazioni trasmittenti e riceventi per scopo scientifico-sperimentale.
Art. 20.
Chiunque intenda ricevere le trasmissioni radioauditive circolari deve essere munito di apposita
licenza dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.
Per il conseguimento di tale licenza occorre:
1 - presentare domanda su carta semplice all'ufficio governativo competente indicando il preciso
domicilio;
2 - versare all'Ufficio del Registro il diritto di licenza di L. 30;
3 - esibire insieme alla domanda la ricevuta da cui ris lti che il richiedente ha pagato al
concessionario il canone d'abbandono annuo ordinario.
L'utente dovrà in caso di variazione di domicilio renderne subito edotto l'uffici governativo da cui
gli è stata rilasciata la licenza.
Art. 21.
Gli esercizi pubblici e tutti coloro che impiegano gli apparati a scopo di lucro diretto o indiretto
stipuleranno speciali contratti di abbonamento con la società concessionaria.
I commercianti e i rivenditori di apparecchi radioelettrici atti o adattabili alla ricezione sono tenuti a
pagare per ogni magazzino di vendita il diritto di licenza e la tariffa normale di abbonamento di cui
all'articolo precedente.
Art. 22.
Nell'impianto e nell'uso delle stazioni destinate alla ricezione delle trasmissioni circolari gli uteni
dovranno osservare le norme tecniche seguenti:
1) Aerei
a) dovranno essere costruiti in modo da garantire la incolumità delle persone e l'uso delle cose;
b) non potranno essere testi sopra aree pubbliche o di uso pubblico, salvo casi di assoluta necessità e
con l'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti locali;
c) il filo dell'aereo non dovrà incrociare, né essere collocato sopra o sotto fili telegrafici e telefonici
o di trasporto di energia elettrica;
d)gli aerei potranno avere una lunghezza massima di trenta metri;
e) i sostegni dell'aereo non dovranno avere una altezza maggiore di cinque metri se sistemati su tetti
di edifici o su terrazze.
Per l'impianto di tali sostegni ed aerei l'utente dovrà ottenere il consenso del proprietario dello
stabile o dei condomini;
f) i sostegni dovranno essere disposti nel modo meno pregiudizievole alla proprietà servente ed
essere tali da presentare in se stessi e nel loro punt d'appoggio la necessaria resistenza;
g) è inibito l'attacco ai sostegni delle linee telegrafiche e telefoniche ed in massima ai sostegni
adibiti ad altri usi;
h) deve essere predisposto il collegamento dell'aereo alla terra in caso di temporale;
i) nessuna restrizione è posta per gli aerei interni o a telaio.
2) Apparecchi
a) Gli schemi degli apparecchi a cristallo, anche se seguiti da uno o piu' stadi di amplificazione a
bassa frequenza, non sono soggetti ad alcuna restrizione;
b) lo stesso dicasi per gli apparecchi a valvola facenti uso di antenna interna o di telaio;
c) i dispositivi da usarsi nella recezione con aereo esterno dovranno, per evitare disturbi agli altri
apparecchi, essere tali da non dar luogo a sensibili osc lazioni sull'aereo.
Art. 23.
A coloro che si avvalgono di stazioni riceventi peril servizio della radiodiffusione per il servizio
delle radiodiffusioni circolari senza essere muniti della prescritta licenza, sarà applicata una pena
pecuniaria di Lire 200, e ciò senza pregiudizio delle a tre sanzioni in cui fossero incorsi, della
confisca degli apparecchi e del pagamento dei diritti di licenza e del canone d'abbonamento non
corrisposto.
Art. 24.
Chi intende impiantare ed usare a scopo di studio, ricerche scientifiche, prove od esperienze, una
stazione radioelettrica trasmittente deve ottenere regolare licenza dalle Autorità governative.
Non è ammessa la concessione di licenze di stazioni trasmittenti a scopo di semplice diletto.
Art. 25.
Le stazioni considerate nell'articolo precedente sono soggette ad una tassa annua di Lire 100.
Le licenze di cui trattasi sono concesse per un periodo non superiore ad un anno e vengono
rilasciate soltanto a coloro che possono dimostrare, mediante esibizione di titoli di studio, di
possedere cultura e competenze tali da dare sicure affidamento di serietà nella esecuzione degli
esperimenti.
Art. 26.
Le domande per ottenere le dette licenze devono essere indirizzate alla Segreteria di Stato per gli
Affari Esteri.
Le domande saranno corredate, oltre che dei titoli indicati nel precedente articolo 25, dei seguenti
documenti:
a) certificato da cui risulti la cittadinanza del richiedente; b) certificato penale;
c)certificato di buona condotta rilasciato dall'Autorità in cui il richiedente ha la sua residenza;
d) atto di sottomissione su apposito modulo firmato dal richiedente.
I certificati di cittadinanza, di penalità e di buona condotta devono essere legalizzati e di data non
anteriore ai tre mesi a quella della presentazione della domanda.
Qualora il richiedente sia minorenne, la domanda o l' tto di sottomissione devono recare la firma
del padre o di chi ne fa le veci, i quali saranno tenu i civilmente responsabili del regolare uso della
licenza. Comunque tali licenze non saranno accordate a coloro la cui età sia inferiore ai 18 anni.
Art. 27.
Le stazioni radioelettriche trasmittenti di cui al precedente articolo devono essere del tipo ad onde
persistenti.
La potenza non dovrà superare i 40 watt alimentazione.
La lunghezza d'onda da usarsi dovrà essere compresa in un delle seguenti gamme.
3 a 4.50 - 17 a 19 - 42 a 45 - 75 a 78 - 96.
Art. 28.
Gli indicativi di dette stazioni saranno assegnati d l Governo ed annotati nel foglio di licenza.
Art. 29.
Il testo dei messaggi trasmessi dalle stazioni di cui all'Art. 24 della precedente Legge dovrà
contenere unicamente notizie relative agli esperimenti. E' quindi severamente vietata la trasmissione
di notizie di carattere attuale, commerciale o personale.
Gli utenti di stazioni trasmittenti dovranno trascrive e su apposito registro le trasmissioni effettuate.
Le ore di trasmissioni saranno indicate nel foglio di licenza.
Art. 30.
Le stazioni radioelettriche riceventi a scopo di esperimento o di studio sono soggette al solo al
pagamento del diritto di licenza e del canone di abbonamento stabiliti per la recezione delle
radiodiffusioni circolari.
Art. 31.
Le licenze per l'impianto e l'uso di stazioni radio elettriche trasmittenti e riceventi a scopo di studio
e di esperimento possono essere accordate agli Istituti di Istruzione governativi o pareggiati.
La licenza sarà intestata al Direttore dell'Istituto, il quale sarà tenuto personalmente responsabile
dell'uso della stazione.
Gli Istituti suddetti sono esonerati dall'obbligo del pagamento della tassa annua di Lire 100 nonché
del diritto di licenza e del canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari.
E' fatto obbligo agli Istituti medesimi di ottemperare oltre alle prescrizioni d'ordine generale, a
quelle di cui agli articoli 7, 28 e 29 della presente Legge.
Disposizioni Transitorie
Art. 32.
Per tutte le stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche finora esistenti sul territorio di San Marino
deve domandarsi, se ciò non fosse avvenuto, la regolare concessione o licenza entro un mese dalla
pubblicazione della presente Legge e tutti gli apparecchi atti per la trasmissione e le recezioni
radiotelegrafica e radiotelefonica trovantisi in possesso di enti pubblici e privati, devono essere
notificati in iscritto alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri entro giorni 14 a decorrere dal
giorno della pubblicazione della presente Legge.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 8 Marzo 1927.
I CAPITANI REGGENTI
Giuliano Gozi - Ruggero Morri
p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Francesco Morri