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Sulle Tasse Ipotecarie


Published: 1927-08-04
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984132/sulle-tasse-ipotecarie.html

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N. 13
Legge che apporta modifiche alla Legge sulle Tasse Ipotecarie.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e
Generale nella sua Tornata delli 4 Agosto 1927.
Art. 1.
Alla legge 14 Marzo 1918 N. 11 sulle tasse ipotecari e sugli emolumenti dovuti al Conservatore
delle Ipoteche vengono introdotte le modifiche di cui ai seguenti articoli.
Art. 2.
L'art. 2 è sostituito dal seguente:
Art. 2 - La tassa proporzionale si applica;
1. - alle iscrizioni, in ragione di centesimi 50 per ogni cento lire della somma iscritta:
2. - agli annotamenti di subingresso, in ragione di centesimi 25 per ogni cento lire della somma
espressa nell'atto, o, in difetto sul valore del diritto ipotecario che costituisce l'oggetto della
formalità:
3. - alle rinnovazioni ipotecarie, in ragione di centesimi 25 per ogni cento lire della somma per la
quale viene rinnovata l'ipoteca:
4. - agli annotamenti di cancellazione o riduzione di ipoteca e a quelli di postergazione, cessione di
priorità o di ordine ipotecario in ragione di centesimi dieci per ogni cento lire della somma
cancellata o ridotta o postergata o ceduta:
5. - alle trascrizioni dei trasferimenti di beni immobili e ai diritti immobiliari, in ragione di
centesimi 25 per ogni cento lire del valore accertato agli effetti della tassa di registro o di
successione.
Pei trasferimenti a titolo di successione e nelle donazioni in linea retta la tassa di trascrizione si
liquida sul valore, accertato come sopra, senza deduzione delle passività che gravano i beni
trasferiti.
L'ammontare della tassa liquidata a norma del present articolo non potrà essere inferiore alla
somma di lire una.
Le frazioni del totale delle tasse liquidate, qualor non corrispondano alla frazione di cinque
centesimi o ad un suo multiplo, verranno arrotondate in modo da corrispondervi.
Art. 3.
L'art. 3 è sostituito dal seguente:
Art. 3 - E' dovuta la tassa fissa di lire tre:
1. - per le trascrizioni ed iscrizioni non contemplate nell'articolo precedente;
2. - per gli annotamenti per restrizione di ipoteche, cambiamenti di domicilio, perenzioni di
ipoteche dotali e qualunque altro annotamento non altrimenti contemplato.
Art. 4.
L'art. 5 è sostituito dal seguente:
Art. 5 - Ove fosse pagata la tassa proporzionale per un'iscrizione ipotecaria, sarà soltanto
dovuta la tassa fissa di lire tre per quelle iscrizoni di conferma, di esecuzione o di
rettificazione che, rispetto ad essa, fossero fatte sui pubblici registri.
Quando per lo stesso credito ed in virtu' dello stesso titolo debbono eseguirsi piu' iscrizioni o piu'
rinnovazioni o cancellazioni, una sola di tali formalità va soggetta alla tassa proporzionale. Per
ciascuna delle altre iscrizioni o delle altre rinnovazioni o cancellazioni è dovuta la semplice tassa
fissa. Tale disposizione si applica, nelle corrispondenti ipotesi, agli annotamenti soggetti a tassa
proporzionale ed alle trascrizioni.
Art. 5.
Le presenti modifiche entreranno in vigore col 1.° Ottobre 1927.
E' data facoltà alla Reggenza di pubblicare, coordinandola con le superiori variazioni, la intera
legge sulle tasse ipotecarie.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 Agosto 1927.
I CAPITANI REGGENTI
Gino Gozi - Marino Morri
IL SEGRETARIO DI STATO
a. i. PER GLI AFFARI INTERNI
Giuliano Gozi