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Le Dichiarazioni Di Diritto Nei Frazionamenti Di Poderi


Published: 1927-08-04
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984130/le-dichiarazioni-di-diritto-nei-frazionamenti-di-poderi.html

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N. 15.
Legge circa le dichiarazioni di diritto nei frazionamenti di poderi.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e
Generale nella Sua Tornata delli 4 Agosto 1927.
Articolo Unico
Agli effetti del calcolo del nuovo reddito da attribu rsi ai poderi che sono stati oggetto di
frazionamento e ad ogni altro effetto successivo: quando gli interessati non abbiano ottemperato alle
disposizioni di cui all'art.26 della Legge 16 marzo 1922 e non rispondano all'invito di provvedersi
entro il termine di giorni venti, s'intende che il riparto del reddito fra le singole porzioni dei poderi
suddivisi debba avvenire in ragione di superficie e ch la porzione trasferita dall'intestato in catasto
al nuovo proprietario sia tenuta a conduzione diretta.
Le operazioni relative saranno eseguite dall'Ufficio Tributario, salvo il diritto nei contribuenti
interessati di chiederne di comune accordo la rettifica entro il perentorio termine di due mesi
dall'ultimo giorno di pubblicazione del primo ruolo sul quale il riparto ha avuto effetto.
I riparti eseguiti dall'Ufficio in sede di normale conservazione del catasto avranno decorrenza dal
1.° gennaio dell'anno successivo, salvo fra le parti il consensuale conguaglio dell'imposta, agli
effetti del quale l'Ufficio, se richiesto, fornirà gratuitamente i dati necessari.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 Agosto 1927.
I CAPITANI REGGENTI
Gino Gozi - Marino Morri
IL SEGRETARIO DI STATO
a.i. PER GLI AFFARI INTERNI
Giuliano Gozi