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Infortuni


Published: 1928-10-29
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984128/infortuni.html

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N. 13.
Modifiche alla legge sugli infortuni.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
promulghiamo e mandiamo a pubblicare le seguenti modifiche approvate dal Consiglio G. e
Generale nella Tornata delli 29 Ottobre 1928:
Art. 1.
All'ultimo comma dell'art. 17 della Legge 18 Luglio 1914 N. 24 - è sostituito il seguente:
Il salario annuo agli effetti dell'art. 9 pei casi di inattività permanente assoluta, di inabilità
permanente parziale e di morte, sarà calcolato moltiplicando per 300 il salario medio giornaliero
percepito dall'operaio in un anno o nel minor tempo precedente all'infortunio, fino al limite
massimo di 6000 lire.
Art. 2.
La modifica di cui all'art. precedente si intenderà, a tutti gli effetti, aver vigore dal 1. Novembre
1928.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 Ottobre 1928 (1628 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Francesco Morri - Melchiorre Filippi
IL SEGRETARIO DI STATO
a.i. PER GLI AFFARI INTERNI
Giuliano Gozi