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La Tutela Della Visibilita Sulle Strade Nazionali E Consolari


Published: 1929-05-25
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984125/la-tutela-della-visibilita-sulle-strade-nazionali-e-consolari.html

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N. 7.
Legge per la tutela della visibilità sulle strade nazionali e consolari.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge approvata dallo Ecc.mo Consiglio
Grande e Generale nella sua Tornata delli 25 Maggio 1929:
Art. 1
E' vietato, nei terreni laterali alle strade nazionali e consolari esterne agli abitati, di eseguire
costruzioni o piantagioni (sia pure osservando le prescrizioni e le distanze stabilite nell'art.10 N.12
del Regolamento 27 Settembre 1923 per la manutenzione delle strade) quando si tratti di costruzioni
o piantagioni in corrispondenza delle curve stradali i raggio inferiore a cento metri, di incroci,
biforcazioni, e ogni qualvolta sia riconosciuto, a giudizio insindacabile delle competenti Autorità,
che tali costruzioni o piantagioni possano ostacolare o ridurre il campo visivo che sarà ritenuto
necessario a salvaguardare l'incolumità della circolazi ne nel tratto pericoloso.
I contravventori alla presente disposizione - come pure a quelle di cui ai Numeri 10, 11, 12 dello
art.10 del Regolamento per la manutenzione delle strade - sono puniti con la multa dalle trenta alle
mille lire e sono obbligati a togliere le costruzioni le piantagioni fatte in contravvenzione alle
disposizioni di legge.
Art. 2.
Dove già esistono piantagioni capaci di determinare pericolo per l'incolumità della circolazione la
Segreteria di Stato per gli Affari Interni, su proposta dell'Ufficio Tecnico Governativo, ha facoltà di
ordinarne la potatura, il diradamento od anche la rimozione allo scopo di assicurare la visibilità
stradale.
Art. 3.
Nel caso che, a norma dell'articolo precedente, si tratt di diradare o di rimuovere piantagioni che
siano in regola con le disposizioni dello Art.10 del R golamento 9 Gennaio 1912 per la
manutenzione delle strade (disposizioni riportate nell'art.10 del Regolamento 27 Settembre 1923
oggi vigente) o che siano state fatte prima del 9 Gennaio 1912, è dovuta al proprietario una
indennità da concordarsi con la Segreteria degli Interni o da stabilirsi con giudizio inappellabile di
un perito che sarà nominato dal Commissario della Legge.
Art. 4.
L'ordinanza della Segreteria degli Interni che, a norma dell'art.2, ordina la potatura, il diradamento
od anche la rimozione delle piantagioni esistenti ind cherà il termine entro cui la operazione
ordinata dovrà essere eseguita con diffida che in ma canza si farà luogo alla applicazione della
multa di cui all'art.1° e alla esecuzione forzata a cura dell'Ufficio Tecnico Governativo e a spese del
rinitente.
L'ordinanza sarà fatta notificare, a mezzo di cursore del Tribunale, a chi risulta, in base alle
indicazioni catastali, proprietario del terreno nelquale esiste la piantagione.
In caso di esecuzione forzata la Segreteria degli Interni farà la liquidazione delle spese, che saranno
riscosse con le forme e i privilegi delle pubbliche imposte. Ove debba corrispondersi indennità tanto
le spese che la multa inflitta saranno prelevate, fino a debita concorrenza, dalla detta indennità.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 Maggio 1929 (1628 d.F.R.)
I CAPITANI REGGENTI
Girolamo Gozi - Filippo Mularoni
IL SEGRETARIO DI STATO
a.i. PER GLI AFFARI INTERNI
Giuliano Gozi