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Indulto 1


Published: 1929-09-14
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984123/indulto--1.html

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N. 11.
Legge per indulto. (1)
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e
Generale nella Sua Tornata odierna:
Art. 1.
Sono condonate le pene pecuniarie e quelle restrittive della libertà personale non superiori ad un
anno e mezzo e di altrettanto sono ridotte quelle sup riori, già inflitte e da infliggersi.
Art. 2.
Il condono stabilito dall'articolo precedente si ha come non concesso quando il condannato, entro il
termine di cinque anni, commetta un misfatto. In questo caso la pena è espiata secondo le
disposizioni degli articoli 44 e segg. del Codice Penale.
Art. 3.
Nel concorso di piu' pene il condono si applica dopo cumulate le dette pene a termine di legge.
Art. 4.
Il condono è applicato di ufficio: 1) dal Commissario della Legge ove già esista sentenza passata in
cosa giudicata: 2) dal Giudice, competente ad emettre il giudizio, in ogni altro caso.
Art. 5.
Il condono non dà diritto alla restituzione delle cose confiscate: nè al rimborso delle somme
comunque già pagate allo erario a titolo di pena pecuniaria, spese giudiziarie e processuali, tassa di
sentenza.
Art. 6.
La presente legge è applicabile ai reati, tanto di azione pubblica che di azione privata, commessi
sino al giorno anteriore alla sua approvazione da parte del Consiglio Grande e Generale.
In ogni caso rimangono integri e salvi i diritti e le azioni civili competenti alle parti lese o
danneggiate e ai terzi.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 14 Settembre 1929 (1629 d.F.R.)
I CAPITANI REGGENTI
Girolamo Gozi - Filippo Mularoni
IL SEGRETARIO DI STATO
a.i. PER GLI AFFARI INTERNI
Giuliano Gozi

(1) già separatamente pubblicato. (1)