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Condizioni Generali Provvisorie Per I Trasporti Delle Persone E Delle Cose Sulla Ferrovia


Published: 1932-06-01
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984121/condizioni-generali-provvisorie-per-i-trasporti-delle-persone-e-delle-cose-sulla-ferrovia.html

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N. 10.
Legge sulle condizioni generali provvisorie per i trasporti delle persone e delle cose sulla
ferrovia.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge approvata dal Principe e Sovrano
Consiglio nella Sua Tornata odierna:
Art. 1.
Fino alla approvazione e alla emanazione delle condizioni generali, per i trasporti delle persone e
delle cose sulla ferrovia, è autorizzato l'esercizio della ferrovia stessa in base alle norme provvisorie
da sottoporsi alla approvazione della Ecc. Reggenza da rendersi, a cura della Società esercente,
note al pubblico.
Art. 2.
La presente legge entrerà in vigore subito dopo la sua legale pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 7 Giugno 1932 (1631 d.F.R.)
I CAPITANI REGGENTI
Giuliano Gozi - Pompeo Righi
p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
IL CANCELLIERE
Francesco Morri