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Aggiunge Al Codice Penale La Classe Dei Misfatti Contro La Incolumita Pubblica E, In Ispecie, Contro La Sicurezza Dei Trasporti


Published: 1932-06-07
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984120/aggiunge-al-codice-penale-la-classe-dei-misfatti-contro-la-incolumita-pubblica-e%252c-in-ispecie%252c-contro-la-sicurezza-dei-trasporti.html

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N. 8.
Legge che aggiunge al Codice Penale la classe dei misfatti contro la incolumità pubblica e, in
ispecie, contro la sicurezza dei trasporti.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge approvata dal Principe e Sovrano
Consiglio dei LX nella Sua Tornata delli 7 Giugno 1932.
Art. 1.
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art. 225 C.Penale, al fine di uccidere, compie atti tali da
porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte anche di una sola
persona, con la pena dei lavori pubblici a vita.
In ogni caso si applica la pena della prigionia dai dieci ai quindici anni.
Art. 2.
Chiunque cagiona un disastro ferroviario è punito con la prigionia da cinque a quindici anni.
Art. 3.
Chiunque, al solo scopo di danneggiare la strada ferr ta ovvero macchine, veicoli, strumenti,
apparecchi o altri oggetti che servono all'esercizio di essa, li distrugge in tutto o in parte, li deteriora
o li rende altrimenti in tutto o in parte inservibili, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un
disastro ferroviario, con la prigionia da uno a cinque anni.
Se dal fatto deriva il disastro la pena è della prigionia da tre a dieci anni.
Art. 4.
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei
pubblici trasporti, è punito con la prigionia da uno a cinque anni.
Si applica la prigionia da tre a sei mesi a chi lanci corpi contundenti o proiettili contro veicoli in
movimento, destinati a pubblici trasporti.
Se dal fatto deriva un disastro la pena è della prigion a da tre a dieci anni.
Art. 5.
Nel caso che i fatti contemplati dai precedenti articoli derivino da azione od omissione colposa, la
pena sarà diminuita a norma dell'art. 542 Codice Penale.
La pena sarà aumentata da uno a due gradi se il colpevole ha trasgredito ad una particolare
ingiunzione dell'autorità diretta alla rimozione del p ricolo.
Art. 6.
La presente legge entra in vigore subito dopo la sua legale pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 7 Giugno 1932 (1631 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Giuliano Gozi - Pompeo Righi
p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
IL CANCELLIERE
Francesco Morri