N. 12.
Legge per l'istituzione della Guardia Repubblicana.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge approvata dal Principe e Sovrano
Consiglio dei LX nella Sua Tornata dellì 13 Luglio 1933:
Art. 1.
E' istituita la Guardia Repubblicana allo scopo di concorrere, assieme ai Corpi già esistenti, al
mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Art. 2.
E' delegata all'Eccellentissima Reggenza la facoltà di emanare le opportune disposizioni per la
costituzione e l'organizzazione del nuovo Corpo.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 15 Luglio 1933. (1632 d.F.R.)
I CAPITANI REGGENTI
Francesco Morri - Settimio Belluzzi
IL SEGRETARIO DI STATO
a.i. PER GLI AFFARI INTERNI
Giuliano Gozi