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Corpo Consolare


Published: 1933-11-01
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984117/corpo-consolare.html

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N. 15.
Modifiche alle leggi sulle tasse di successione e di registro nonchè alla legge pel Corpo
Consolare.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Principe e Sovrano Consiglio dei
LX nella Sua Tornata odierna:
Art. 1.
I termini di cui agli art. 26, 27 prima parte e 32 ultima parte della vigente legge sulle tasse di
successione si intendono prorogati di giorni novanta quando l'autore della successione sia morto
fuori della Repubblica.
Art. 2.
Per i documenti di ogni specie da registrarsi a termini del N.44 della tariffa annessa alla legge sulle
tasse di registro 14 Marzo 1918, quando debbono essere prodotti in giudizio o si vogliono inserire
negli atti del Tribunale Commissariale, la tassa di reg stro è convertita in tassa di bollo ed è
percepita mediante l'applicazione di un segnatasse di corrispondente valore.
Art. 3.
In relazione all'art.21 della Legge sul Corpo Consolare si attribuisce ai Consoli della Repubblica
all'estero la facoltà di ricevere atti di mandato o di procura sia generale, sia speciale. Tali atti
avranno efficacia con la legalizzazione da parte della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.
Si attribuisce pure a detti Consoli la facoltà di assumere, dietro richiesta delle autorità locali, att di
istruzione in cause civili e penali.
L'efficacia di cui all'art.5 della Convenzione 28 Giugno 1897 di buon vicinato e di amicizia tra
questa Repubblica e il Regno d'Italia è estesa agli atti di mandato o di procura, sia generale, sia
speciale, ricevuti dai Consoli Italiani all'estero in località ove non esista Console Sammarinese.
Tali mandati avranno efficacia con la legalizzazione da parte del Regio Ministero degli Esteri del
Regno d'Italia.
Art. 4.
La presente legge entrerà in vigore subito dopo la sua pubblicazione e per gli atti di cui all'art.3 si
intenderà, in via di ratifica, con efficacia retroattiva.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 7 Novembre 1933 (1633 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Carlo Balsimelli - Melchiorre Filippi
IL SEGRETARIO DI STATO
a.i. PER GLI AFFARI INTERNI
Giuliano Gozi