Advanced Search

La Macellazione Dei Suini Per Uso Privato E Dei Suini Per Uso Rivendita Negli Spacci Di Campagna


Published: 1933-11-30
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984116/la-macellazione-dei-suini-per-uso-privato-e-dei-suini-per-uso-rivendita-negli-spacci-di-campagna.html

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
N. 17.
Legge per la macellazione dei suini per uso privato e dei suini per uso rivendita negli spacci di
campagna.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Principe e Sovrano Consiglio dei
LX nella Sua Tornata odierna:
Art. 1.
E' resa obbligatoria in tutto il territorio della Repubblica di S. Marino la visita sanitaria ai suini
macellati per uso privato.
Art. 2.
La macellazione può essere fatta nei pubblici mattatoi, oppure a domicilio.
Art. 3.
La visita sanitaria dei suini macellati fuori dei pubblici mattatoi, deve essere fatta esclusivamente
dal veterinario governativo di zona.
Art. 4.
Il veterinario di zona per facilitare e rendere piu' spedito il servizio, stabilirà in determinati giorni ed
ore, luoghi di concentramento presso i quali i singoli interessati saranno obbligati a trasportare i
suini macellati unitamente ai parenchini, e dove dovrà procedersi alla visita, alla bollatura e al
rilascio del certificato.
Art. 5.
La visita sanitaria può essere fatta a richiesta dello interessato, anche a domicilio; ma per questa il
veterinario di zona dovrà essere avvisato almeno un gior o prima e dovrà essere avvisato almeno un
giorno prima e dovrà essere retribuito come per visita ordinaria.
Quando diversi interessati in numero non minore di cinque domandassero contemporaneamente la
visita ai loro domicili in vicinanza o in luogo di concentramento di loro comodo, questa dovrà
calcolarsi agli effetti della tariffa come una sola visita.
Art. 6.
La macellazione dei suini per uso privato, nei pubblici mattatoi verrà permessa secondo un orario,
che il veterinario di servizio stabilirà.
Art. 7.
I suini macellati a scopo privato e riconosciuti sani, verranno dal veterinario bollati con un timbro
speciale ad alcool di forma rettangolare, con la dicitura: "Rep. di San Marino, macellazione privata
suini".
Art. 8.
A ciascun interessato il veterinario di zona rilascerà per ogni suino macellato, un certificato
dichiarante l'avvenuta visita, che servirà come controllo, e dovrà essere presentato, se richiesto,
dalla forza pubblica.
Art. 9.
Verrà permessa la macellazione a domicilio per i suini a scopo di rivendita negli spacci di
campagna, ma per questa il veterinario di zona, seguendo per la bollatura le norme vigenti,
preavvisato almeno un giorno prima, eseguirà la visita sanitaria per la quale sarà retribuito come
visita ordinaria.
Art. 10.
I Veterinari Governativi per l'esecuzione delle presenti norme saranno coadiuvati dagli agenti della
pubblica forza e i trasgressori verranno puniti conla multa non superiore alle lire duecento.
Art. 11.
Con apposito avvisto a parte verranno resi pubblici l'orario della permessa macellazione privata nei
pubblici mattatoi, i luoghi di concentramento fissati e l'orario che i veterinari di zona eseguiranno la
visita sanitaria.
Art. 12.
La presente Legge entrerà in vigore subito dopo la sua legale pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 Novembre 1933 (1633 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Carlo Balsimelli - Melchiorre Filippi
IL SEGRETARIO DI STATO
a.i. PER GLI AFFARI INTERNI
Giuliani Gozi