N. 20.
Legge per l'esenzione dall'imposta normale dei redditi di Categoria I. II. III. non superiori a
lire 50.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Principe e Sovrano Consiglio dei
LX nella Sua Tornata odierna:
Articolo Unico
A datare dal 1. Gennaio 1934 i redditi delle categorie I, II, e III non saranno soggetti alla
imposizione normale quando il loro ammontare o la somma dei redditi goduti da chi li possiede,
compresi nel calcolo quelli assoggettabili alla sola imposizione complementare, non superi le 50 lire
annue.
Saranno totalmente esclusi dal predetto calcolo i redditi di cat. V. dei proprietari lavoratori diretti
del fondo.
Dato dalla Nostra Categoria, addì 21 Dicembre 1933 (16 3 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Carlo Balsimelli - Melchiorre Filippi
IL SEGRETARIO DI STATO
a.i. PER GLI AFFARI INTERNI
Giuliano Gozi