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Sulle Tasse Ipotecarie


Published: 1936-03-18
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984112/sulle-tasse-ipotecarie.html

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N. 2.
Legge che apporta modifiche alla Legge sulle tasse ipotecarie.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Principe e Sovrano Consiglio dei
LX nella Sua Tornata odierna:
Art. 1.
Le tasse ipotecarie di cui alla Legge 4 agosto 1927, N. 13, sono modificate come appresso:
1) la tassa proporzionale sulle trascrizioni è aumentata a centesimi 50 per ogni cento lire;
2) la tassa proporzionale sugli annotamenti di subingresso è aumentata a centesimi 30 per ogni
cento lire;
3) la tassa proporzionale sugli annotamenti di cancellazione o riduzione di ipoteca e su quelli di
postergazione, cessione di priorità o di ordine ipotecario è aumentata a centesimi 20 per ogni cento
lire;
4) la tassa fissa per le trascrizioni, le iscrizioni e gli annotamenti è aumentata a lire cinque.
Art. 2.
Con l'entrata in vigore della presente legge restano abrogate le precedenti disposizioni legislative in
materia, le quali però si applicheranno per le formalità dipendenti da atti posti in essere o da
successioni apertesi anteriormente, purchè esse vengano chieste entro il termine normale di
pagamento delle relative tasse di registro o di successione.
Art. 3.
La presente legge entrerà in vigore il 15 aprile 1936.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 18 Marzo 1936 (1635 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Pompeo Righi - Marino Morri
IL SEGRETARIO DI STATO a.i.
PER GLI AFFARI INTERNI
Giuliano Gozi