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Apporta Modifiche Alle Leggi Sulle Tasse Di Bollo


Published: 1936-03-18
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984111/apporta-modifiche-alle-leggi-sulle-tasse-di-bollo.html

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N. 3.
Legge che apporta modifiche alle Leggi sulle tasse di bollo.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Principe e Sovrano Consiglio dei
LX nella Sua Tornata odierna:
Art. 1.
Alla Legge sulle tasse di bollo 14 marzo 1918, N. 11, vengono portate le seguenti modifiche ed
aggiunte:
1) la tassa di bollo di cui all'art. 25, lettera F è aumentata a lire sei, fatta eccezione pei decreti di
volontaria giurisdizione pei quali è aumentata a lire cinque;
2) l'ammontare della multa di cui all'art. 32 è aumentata a lire dieci;
3) si scriveranno su carta bollata da lire due le istanze, le petizioni ed i ricorsi in via amministrativ
o stragiudiziale ad enti, commissioni ed uffici governativi, che non siano dichiarati esenti da tassa, o
per i quali non sia richiesta una tassa superiore.
Art. 2.
Alla Legge 4 agosto 1927, N. 12, recante disposizion sulle tasse di bollo vengono portate le
seguenti modifiche:
1) le tasse fisse di cui all'art. 5 sono rispettivamente aumentate a lire due, lire tre e lire cinque;
2) la tassa di bollo per gli atti di cui all'art. 6, fatta eccezione per gli atti relativi al Consiglio dei XII,
ed all'art. 9, è aumentata a lire otto;
3) le tasse di cui all'art. 7, lett. A, sono stabilite come appresso:
per somme da L. 10 aL. 100
tassa L. 0,10
per somme da oltreL. 100 fino a L. 500 L. 0,25
per somme da oltreL. 5000 fino a L. 1000 L. 0,50 per somme da oltreL. 1000 fino a L. 5000 L. 1 -
per somme da oltreL. 500 fino a L. 10.000 L. 2 -
per somme da oltreL. 10.000 fino a L. 20.000 L. 4 -
per somme da oltreL. 20.000 fino a L. 30.000 L. 6 -
per somme da oltreL. 30.000 fino a L. 50.000 L.10 - oltre le 50.000 o per somma indeterminata
L.15 -
4) la prima parte dell'art. 8 è modificata come segue:
Gli atti o documenti indicati alle lettere C, D, E ed F sono soggetti alla tassa di lire due. Però i
documenti da prodursi in giudizio o da inserirsi negli atti del Tribunale Commissariale sono
soggetti alla tassa di lire quattro, comprensiva di quella di cui all'art. 2 della Legge 7 novembre
1933, N. 15;
5) l'art. 10 è modificato nella materia seguente:
fino a decimetri quadrati 14 L. 2 -
da oltre decimetri quadrati 14 fino a 20 L. 3 -
da oltre decimetri quadrati 20 fino a 30 L. 4 -
oltre decimetri quadrati 30 L. 8 -.
Art. 3.
La tassa di bollo di cui all'art. 4 della Legge 22 marzo 1926, N. 10, è stabilita in lire tre.
Art. 4.
L'esenzione dal bollo è estesa agli atti, decreti, s ntenze e copie nei procedimenti e nelle esecuzioni
di competenza del Giudice Conciliatore per controvesie di valore superiore alle lire 50.
Art. 5.
Dall'entrata in vigore della presente legge perderanno ogni efficacia le precedenti disposizioni
legislative riflettenti gli atti, documenti e scritti da essa contemplati, fatta eccezione per quelli
compilati prima del termine anzidetto e per le decisioni nelle cause giudiziarie già assegnate a
sentenza.
Art. 6.
La presente legge entrerà in vigore il 15 aprile 1936.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 18 Marzo 1936 (1635 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Pompeo Righi - Marino Morri
IL SEGRETARIO DI STATO a.i.
PER GLI AFFARI INTERNI
Giuliano Gozi