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Regola L'uso Della Bandiera Nazionale E Di Quelle Estere


Published: 1936-08-25
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984109/regola-luso-della-bandiera-nazionale-e-di-quelle-estere.html

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N. 10.
Legge che regola l'uso della Bandiera nazionale e di quelle estere.
Noi Capitani Reggenti l
a Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Principe e Sovrano Consiglio dei
LX nella Sua Tornata odierna:
Art. 1.
La bandiera sammarinese sarà esposta:
1) nelle feste di Stato (5 febbraio: Sant'Agata, anniversario del riacquisto della libertà dopo
l'occupazione alberoniana, 1740 - 1° aprile: ingresso dei Capitani Reggenti - Corpus Domini - 4
giugno: San Quirino, anniversario dello sventato tentativo di Fabiano da Monte, 1543 - 14 giugno:
anniversario della scoperta dell'attentato contro la sicurezza interna della Repubblica, 1933 - 10
agosto: anniversario della fondazione dei Fasci Samm rinesi, 1922 - 3 settembre: San Marino, festa
del Santo Patrono e Fondatore, Natale della Repubblica, 301 dell'Era Volgare - 1° ottobre: ingresso
dei Capitani Reggenti ) e nelle feste locali;
2) in ogni altro caso autorizzato dalle Autorità politiche.
Art. 2.
L'esposizione di bandiere di altri Stati è ammessa:
a) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche o consolari secondo le norme e le consuetudini di
diritto internazionale;
b) in occasione di visite di Sovrani o di Capi di Stato estero e di loro delegati;
c) in ogni altro caso in cui sia stata preventivamente autorizzata dalle Autorità politiche.
Nei casi di cui alle lettere b) e c) nessuno, cittad no o straniero, potrà esporre bandiere di altri Stati
se non accompagnate alla Bandiera Sammarinese che oc uperà sempre il posto di onore, a destra, e
in mezzo se le bandiere straniere sono piu' di una.
Art. 3.
Per l'esposizione delle bandiere sugli edifizi della linea ferroviaria San Marino - Rimini, fino a che
non sia diversamente disposto, rimangono fermi gli accordi 10 maggio 1932 della Commissione
mista Italo - Sammarinese.
Art. 4.
I caso di trasgressione alle disposizioni della presente Legge l'Autorità di Polizia provvederà a far
rimuovere le bandiere.
Art. 5.
La presente Legge entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 Agosto 1936 (1635 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Gino Gozi - Ruggero Morri
IL SEGRETARIO DI STATO
a.i. PER GLI AFFARI INTERNI
Giuliano Gozi