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Noi Capitani Reggenti


Published: 1937-06-28
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984107/noi-capitani-reggenti.html

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N.5.
Legge che, in modifica al Decreto Consigliare del 15 Febbraio 1888 e alla Rubrica XLI Libro
II degli Statuti, fissa le formalità necessarie per i contratti delle donne e delle persone
incapaci.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Principe e Sovrano Consiglio dei
LX, nella Sua Tornata odierna:
Art. 1.
I contratti relativi
1) ai minori soggetti alla patria potestà:
2) alle donne sia per i beni dotali sia per i beni estradotali:
3) agli incapaci non contemplati dalla presente legge o da altre leggi speciali:
saranno validi tanto per la forma quanto per la sostanza, con l'autorizzazione del Giudice.
Il Giudice potrà, prima di deliberare, sentire il parere dei prossimi parenti sulla convenienza, per le
persone assistite, degli atti da autorizzare.
Art. 2.
Per i contratti dei minori comunque assoggettati alla tutela, degli interdetti e degli inabilitati
rimangono ferme le disposizioni della Legge del 27 Aprile 1911.
Art. 3.
Le donne non possono alienare od obbligare i beni dotali oltre la metà senza l'autorizzazione
dell'Eccellentissimo Consiglio dei XII.
E' sufficiente l'autorizzazione di cui ai due articol precedenti:
1) quando si tratta di semplice reimpiego di capitali:
2) quando la metà della dote non supera le lire cinquecento:
3) quando si tratta di donna minore tutelata dal consiglio di famiglia.
Art. 4.
Tutte le contrarie disposizioni sono abrogate.
Art. 5.
La presente legge entra in vigore subito dopo la sua pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 Giugno 1937 (1636 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Giuliano Gozi - Settimio Belluzzi
p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Francesco Morri