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Noi Capitani Reggenti


Published: 1937-06-28
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984106/noi-capitani-reggenti.html

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N.6.
Legge che porta aggiunte e modifiche alle vigenti disposizioni sulla circolazione degli
autoveicoli e sulle relative tasse.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Principe e Sovrano Consiglio dei
LX, nella Sua Tornata odierna:
Art. 1.
Sono considerati autoveicoli:
a) gli automobili e cioè autovetture, autocarri, trattrici stradali e simili;
b) i motocicli, le motocarrozzette e i furgoncini.
Gli autoveicoli di cui alla lettera b sono quelli a due o tre ruote nei quali il conducente deve stare a
cavalcioni sul telaio.
Art. 2.
Ogni autoveicolo deve avere i cerchioni delle ruote riv stiti da gomme pneumatiche o
semipneumatiche.
I chiodi fissati sopra il rivestimento di gomma, allo scopo di evitare lo slittamento, devono poggiare
sul suolo mediante una superficie circolare e piatta di almeno dieci millimetri di diametro, esclusa
qualsiasi punta, e con sporgenza sulla superficie del rivestimento non superiore a quattro millimetri.
Gli autoveicoli e i loro rimorchi, i quali per l'uso cui sono adibiti o per il carico indivisibile che
devono trasportare abbiano le ruote munite di cerchioni metallici e non siano inoltre suscettibili di
sviluppare una velocità superiore a quindici chilometri all'ora, le locomobili e le trattrici agricole,
quando transitano su strade ed aree pubbliche, debbono avere i cerchioni delle ruote munite di
cingoli o essere muniti di altri dispositivi atti ad impedire danneggiamenti od eccessivo logorio del
piano stradale.
Art. 3.
Nelle ore e nei casi in cui è obbligatoria l'accensio e ogni autoveicolo deve portare (a modifica
dell'art.3 del Regolamento 6 Marzo 1922) nella parte nteriore due fanali a luce bianca ed uno nella
parte posteriore collocato in maniera da illuminare luce bianca la targa di riconoscimento e
proiettare all'indietro luce rossa.
I motocicli, le motocarrozzette e i motofurgoni devono avere eguali segnalazioni con facoltà di
utilizzare uno dei fanali anteriori anche per la segnalazione rossa posteriore.
Per la illuminazione anteriore dei motocicli a due r ote è obbligatorio un solo fanale a luce bianca.
Tutti gli autoveicoli capaci di superare la velocità di trenta chilometri all'ora debbono avere, in via
sussidiaria ai fanali, almeno un faro posto simmetricamente rispetto ai fanali, capace di illuminare la
strada fino a cento metri in avanti. Il faro potrà essere contenuto nello stesso apparecchio che
contiene il fanale.
In caso di automobili con rimorchio la motrice deve portare nella parte anteriore i due fanali a luce
bianca e il fanale posteriore rosso deve essere portato sul rimorchio.
Art. 4.
I veicoli destinati ad essere rimorchiati da autoveicoli debbono essere provveduti di un sistema di
freni e, se adibiti al trasporto di persone, debbono essere provveduti di due sistemi di freni
indipendenti tra loro.
La frenatura del rimorchio deve poter essere azionata efficacemente dal guidatore della motrice o,
ove ciò non sia possibile, deve essere vigilata ed zionata da persona viaggiante sul rimorchio.
Le trattrici stradali e simili con motore a vapore di possono essere provvedute un solo sistema di
freni purchè abbiano inoltre un dispositivo efficace di frenatura a controvapore.
Art. 5.
I rimorchi devono essere muniti di licenza di circolazione e di targa.
Nella licenza di circolazione (da rilasciarsi a norma dell'art.9 del Regolamento 6 Marzo 1922) il
rimorchio è individuato per sè medesimo ed in rapporto all'autoveicolo trattore.
La targa è di tipo eguale a quella degli automobili e deve portare la parola "rimorchio" in carattere
celeste a rilievo, in un prolungamento della parte inf riore della targa.
Si considera come facente parte integrante dell'autoveicolo, cui è direttamente accostato, il carrello
a due ruote, adibito esclusivamente al trasporto di bagagli, di attrezzi e simili.
Art. 6.
Nessun autoveicolo può trainare piu' di un rimorchio sia per trasporto di persone sia per trasporto di
cose.
Quando la motrice sia una macchina trattrice non atta a rasportare carico utile, è consentito
l'impiego di due rimorchi, semprechè la lunghezza tot le del treno automobile non sia superiore a
ventidue metri.
Art. 7.
Alla classificazione dell'art.9 del Regolamento 6 Marzo 1922 è fatta la seguente aggiunta:
6.) trattrici stradali (con l'indicazione dell'uso peciale cui sono destinate);
7.) rimorchi.
Nella seconda parte dell'articolo predetto viene aggiunto:
alla lettera b: L'Ufficio Tecnico constaterà altresì se l'autoveicolo o il rimorchio sia in regola con le
disposizioni degli artt. 2 e 4 della presente legge;
alla lettera c: L'Ufficio Tecnico nel caso si tratti di autocarro o trattrice destinati al traino di
rimorchio indicherà il peso massimo complessivo del rimorchio col carico che l'autocarro o al
trattrice sono atti a trainare.
Art. 8.
Ove esista fondato sospetto che la licenza di circolazi ne sia chiesta da un prestanome - allo scopo
di favorire persona che, a norma della convenzione 6 Agosto 1913 tra al Repubblica e il Regno
d'Italia, non avrebbe diritto di ottenerla - essa potrà essere negata e, se già concessa, revocata senza
diritto a rimborso della tassa pagata.
Il diniego e la revoca saranno autorizzati dal Congresso di Stato.
La licenza di circolazione potrà altresì essere revocata quando l'autoveicolo non presenti piu' le
condizioni prescritte per la sicurezza della circolazione. All'uopo potrà, in ogni momento, essere
ordinata una verifica a mezzo dell'Ufficio Tecnico. Tale verifica è obbligatoria ogni biennio per gli
autocarri e i rimorchi.
Art. 9.
Il certificato di idoneità a condurre autoveicoli sarà vidimato ogni anno. La Segreteria degli Esteri
potrà richiedere, per la vidimazione, la presentazione dei documenti di cui al N.2, 4, 5 dell'art.16 del
Regolamento 6 Marzo 1922.
Il certificato di idoneità potrà essere sospeso o ritirato, con l'autorizzazione del Congresso di Stato:
1.) per motivi di pubblica sicurezza,
2.) nel caso di investimento che abbia cagionato lesi ni gravi,
3.) in caso di investimento quando il conducente si sia dato alla fuga.
Art. 10.
Per gli autoveicoli di cui alla lettera b dell'art.1, quando non siano di forza superiore ai 3 H. P. e ai
175 cm. di cilindrata e quando non siano usati per servizio pubblico, è sufficiente una
autorizzazione alla circolazione nella quale siano indicati i dati di individuazione della macchina e
del proprietario. Nessun altro documento è richiesto sia in relazione all'autoveicolo sia per quanto
riguarda l'idoneità del conducente.
Art. 11.
Tutti gli autoveicoli saranno soggetti a tassa annule di circolazione. Fino a contraria disposizione
le tasse sono quelle indicate negli uniti allegati.
I trattori stradali pagano la tariffa stabilita per gli autocarri.
Art. 12.
Tutte le violazioni alla presente legge saranno punite con le penalità stabilite dalle vigenti
disposizioni.
Art. 13.
Rimangono in vigore, nelle parti non modificate dalla presente legge, tutte le disposizioni in materia
ed in ispecie:
1.) La Legge 6 Marzo 1922 N.13 per la circolazione dei veicoli a trazione meccanica destinati a
circolare senza guida di rotaie sulle strade ordinaie;
2.) Il Regolamento 6 Marzo 1922 per l'applicazione della Legge predetta;
3.) La Legge 6 Marzo 1922 per le tasse di circolazine dei motocicli, motocarrozzette e automobili;
4.) Il Regolamento 6 Marzo 1922 per l'applicazione della Legge predetta;
5.) Il Decreto Reggenziale 30 Giugno 1922; 6.) Il Decreto Consigliare 24 Novembre 1923 N.20;
7.) La Legge 15 Gennaio 1925 che modifica le tasse di circolazione.
Art. 14.
Qualsiasi vincolo esistente sugli autoveicoli sarà f tto risultare sulla licenza di circolazione.
Art. 15.
La presente legge entrerà in vigore col 1. Luglio 1937.
Per quanto si riferisce alla tassa:
a) gli autocarri dovranno pagare per il secondo seme tre 1937 la differenza;
b) i rimorchi dovranno pagare solo la tassa per il secondo semestre 1937;
c) ogni altra differenza di tassa avrà vigore col 1938.
Art. 16.
La Reggenza è autorizzata ad emanare il testo unico della Legge e del Regolamento sulla
circolazione degli autoveicoli e delle relative tasse.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 Giugno 1937 (1636 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Giuliano Gozi - Settimio Belluzzi
p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
IL CANCELLIERE
Francesco Morri

- Tabella pag. 11 B.U. 3/1937 -