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Borse Di Studio


Published: 1937-12-18
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984105/borse-di-studio.html

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N. 12.
Legge sulle borse di studio.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino.
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Principe e Sovrano Consiglio dei
LX nella Sua Tornata odierna:
Art. 1.
Ogni anno si concederanno, nei modi sotto indicati, le seguenti borse di studio.
1) Borsa "Governativa" di L.2000. fra i giovani che intendano frequentare gli studi universitari:
2) Due borse di L.1000 ciascuna fra i giovani che int ndono frequentare o il liceo scientifico o
l'istituto tecnico superiore o l'istituto magistrale o una scuola superiore di belle arti o un liceo
musicale:
3) Una borsa di L.600 ai giovani che vogliono dedicarsi alla carriera ecclesiastica:
4) Una borsa di L.600 ai giovani che intendono frequentare una scuola di arti e mestieri o tecnica
industriale o una scuola di musica.
Inoltre man mano che si renderà vacante sarà concessa:
La borsa del "Pio Legato Belluzzi" di L.1500 tra i giovani che intendono percorrere gli studi
universitari.
Art. 2.
Le borse universitarie si intendono concesse per tutti gli anni di studio prescritti dalla facoltà
prescelta ma non oltre i sei anni.
Le altre borse sono concesse per la durata del corso ma non oltre il termine, improrogabile, di
quattro anni; salvo la borsa ecclesiastica che lo sarà per i corsi di filosofia e di teologia non oltre
sette anni.
Le borse non possono accumularsi nella stessa persona nè con altri sussidi scolastici. Esse saranno
pagate in rate trimestrali anticipate dal 1. Ottobre al 31 Luglio.
Art. 3.
Per essere ammessi a domandare una delle borse, di cui all'art.1, occorrono le seguenti condizioni:
1) Essere cittadino sammarinese (certificato di cittad nanza).
2) Aver sempre tenuto buona condotta (certificato di buona condotta).
3) Aver residenza in luogo che non sia sede di univers tà o degli altri istituti o scuole che si
intendono frequentare (certificato di residenza):
4) Possedere i titoli prescritti per l'ammissione allo studio che si vuol seguire (titoli di studio), e per
la borsa ecclesiastica, essere muniti della licenza ginnasiale od equipollente.
I concorrenti potranno inoltre presentare qualsiasi altro documento atto a comprovare la loro
attitudine agli studi prescelti, il loro merito e il loro bisogno.
Il Congresso degli Studi esaminerà le domande e i documenti e, quindi, con apposita relazione
riferirà al Consiglio Principe e Sovrano dei LX.
Art. 4.
Le borse di studio sono definitivamente attribuite dal Principe e Sovrano Consiglio dei LX tra i
concorrenti che hanno dimostrato di possedere tutti i requisiti di cui all'art.3. Se vi è un solo
concorrente potrà a lui essere aggiudicata la borsa richiesta.
Se vi sono piu' concorrenti la borsa sarà attribuita a chi otterrà la piu' alta maggioranza. Le borse
universitarie saranno assegnate in relazione ai voti ottenuti dai singoli concorrenti, in modo che la
borsa maggiore spetti a chi ha ottenuto la piu' alta maggioranza e così di seguito.
Art. 5.
Non potrà essere pagata la prima rata delle singole borse se non si dimostrerà la regolare iscrizione
o alla università o all'istituto o alla scuola per cui la borsa è stata concessa.
Negli anni successivi non potrà emettersi il mandato di pagamento:
a) se lo studente universitario non si sia presentato a tutti gli esami dell'anno (durante il quale ha
goduto del sussidio) secondo la indicazione della facoltà - la quale indicazione per lui sarà sempre
obbligatoria - e non abbia riportato nei medesimi l'approvazione nella prima o nella seconda
sessione di esami:
b) se gli altri studenti non siano stati, o nella prima o nella seconda sessione, promossi al corso
superiore.
Le dette condizioni saranno fatte risultare da un certificato della Università, Istituto o Scuola che
verrà chiesto o direttamente o per il tramite della Segreteria di Stato.
Art. 6.
Il giovane che non abbia riportato l'approvazione in tutte quante le materie o la promozione al corso
superiore, secondo quanto dispone l'articolo precedent , verrà sospeso dal godimento della borsa e
non potrà essere ammesso o domandare altri sussidi scolastici di qualsiasi specie e per qualunque
titolo.
Detto giovane si intenderà, per altro, riammesso ad usufruire della borsa nell'anno scolastico
seguente a quello in cui ne fu privato qualora dimostri:
a) se studente universitario di aver superato tutti gli esami sia di questo nuovo anno sia di quello
precedente in cui era rimasto in arretrata o soccombente:
b) se altro studente di essere stato promosso al corso superiore.
La detta riammissione non potrà mai aver effetto per l'anno in cui si è avuto la sospensione ma solo
per gli anni scolastici posteriori a quello in cui lo studente si è posto in regola.
Ove l'arretrato o la soccombenza o la perdita dell'anno si verifichi una seconda volta, lo studente
perderà definitivamente la borsa.
Art. 7.
Se per malattia o per caso di forza maggiore, comprvato e riconosciuto dal Congresso degli Studi,
assolutamente indipendente dalla volontà del giovane, questi non potesse dare gli esami a tempo
debito, egli verrà reintegrato nel sussidio solamente quando avrà dimostrato di averli sostenuti con
esito favorevole non appena i regolamenti scolastici glielo consentiranno.
Art. 8.
I giovani che per la loro condotta avessero dato motivo a riprensioni od a punizioni da parte delle
Autorità della Repubblica o delle competenti autorità estere, saranno dal Congresso degli Studi,
udite le discolpe, e, se del caso, puniti con la soppressione di una o piu' rate di sussidio, notificata
agli Uffici competenti: salvo al Congresso medesimo, per la gravità delle circostanze, il proporre al
Consiglio Principe e Sovrano la soppressione definitiva del sussidio.
Art. 9.
Il giovane escluso dal Consiglio Principe e Sovrano dalle borse potrà concorrervi negli anni
seguenti ma non piu' di due volte.
Il giovane universitario, ammesso ad una delle minori b rse, potrà concorrere, negli anni seguenti,
ad una borsa maggiore ove dimostri di aver ottenuto egli esami già sostenuti una media non
inferiore all'otto.
Art. 10.
Sarà in facoltà del Congresso degli Studi l'accordare allo studente di Belle Arti o di Musica di
frequentare lo studio privato di un artista o maestro, anzichè un pubblico istituto, qualora per
ragioni di età non vi possa essere ammesso. Ma in tal caso dovrà:
a) Dare sollecito avviso dello studio scelto perchè il Congresso possa, ove non ritenesse buona la
scelta, farne osservazione all'aspirante e se questi non eleggerà Artista e Maestro migliori, proporrà
al Consiglio Principe e Sovrano la soppressione del sussidio:
b) Mandare al Congresso stesso i certificati trimestrali rilasciati dal privato docente e comprovanti
la frequenza allo studio ed il profitto del sussidio.
Disposizioni transitorie
Art. 11.
I sussidi straordinari già concessi al momento dell'entrata in vigore della presente legge, anche per
un solo anno, sono confermati per tutta la durata degli anni di facoltà o di corso di studio a cui si
riferiscono. A tali sussidi si intendono estese tutte le disposizioni della presente legge.
Art. 12.
La presente legge, che entra immediatamente in vigore, annulla ogni altra disposizione legislativa
sullo stesso argomento.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 18 Dicembre 1937 (1637 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Marino Rossi - Giovanni Lonfernini
IL SEGRETARIO DI STATO
a.i. PER GLI AFFARI INTERNI
Giuliano Gozi