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Approva La Fondazione Enrico Garda Avente Lo Scopo Di Costituire Borse Di Studio


Published: 1937-12-18
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984104/approva-la-fondazione-enrico-garda-avente-lo-scopo-di-costituire-borse-di-studio.html

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N. 13.
Legge che approva la "Fondazione Enrico Garda" avente lo scopo di costituire borse di
studio.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Principe e Sovrano Consiglio dei
LX, nella Sua Tornata odierna:
Art. 1.
E' approvata la Fondazione che, per ricordare in perpetuo il munifico suo donatore, viene
denominata "Enrico Garda".
Art. 2.
Il patrimonio - che si dichiara inalienabile - della Fondazione è costituito da lire quarantaduemila in
cartelle del Debito Pubblico del Regno d'Italia, rendita cinque per cento, e da dollari dodicimila
settecento in titoli sei e mezzo per cento del prestito "City of Milan", e così globalmente per un
reddito attuale di circa lire dodicimila annue.
Il patrimonio potrà essere aumentato da ulteriori oblazioni che il munifico fondatore intendesse
devolvere ai nobili scopi indicati nella presente Legge.
Art. 3.
Il patrimonio della presente Fondazione sarà direttamente amministrato e sorvegliato dal Principe e
Sovrano Consiglio dei LX.
Art. 4.
Scopo della Fondazione è quello di formare, col reddito annuale del patrimonio, borse di studio
"Enrico Garda" per giovani sammarinesi che intendano frequentare l'università, o per quelli che
prevalentemente intendano frequentare una scuola di c rattere agricolo, professionale, o d'arti o
mestieri.
Art. 5.
Il numero e l'ammontare delle borse verrà fissato ogni anno dal Principe e Sovrano Consiglio dei
LX, il quale provvederà pure alle assegnazione delle borse .
Nel provvedere alle assegnazioni delle borse, il Principe e Sovrano Consiglio dei LX terrà presente
il desiderio del Fondatore - di cui all'art.4 - nel s nso di dare la preferenza ai giovani che si avviano
a studi superiori, o agli inferiori dell'agricoltura, delle arti e dei mestieri, e che, presumibilmente, a
studi ultimati, abbiano a svolgere la loro attività nella Repubblica e per la Repubblica: avendo
riguardo ai meriti ed allo stato di bisogno di ciasuno.
Art. 6.
Le norme particolari, per le assegnazioni delle borse, verranno stabilite in apposito regolamento.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 18 Dicembre 1937 (1637 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Marino Rossi - Giovanni Lonfernini
IL SEGRETARIO DI STATO
a.i. PER GLI AFFARI INTERNI
Giuliano Gozi