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Estensione Dei Benefici Di Cui All'art. 5 Della Legge 29 Ottobre 2003 N. 137


Published: 2007-07-30
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984103/estensione-dei-benefici-di-cui-allart.-5-della-legge-29-ottobre-2003-n.-137.html

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Microsoft Word - D092-2007.doc

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 19 luglio 2007.

LEGGE 30 LUGLIO 2007 N.92


ESTENSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL’ART. 5
DELLA LEGGE 29 OTTOBRE 2003 N. 137


Art. 1

L’articolo 5 della Legge 29 ottobre 2003 n. 137, è così sostituito:

“Art.5
(Congedi parentali)

Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di
astenersi dal lavoro, in caso di malattia del figlio certificata dal medico curante, secondo i tempi e le
modalità di seguito specificate e precisamente:
1) per l'intera durata della malattia, senza retribuzione, se il figlio ha un'età inferiore ai tre
anni;
2) fino a cinque giorni lavorativi non retribuiti all'anno, qualora il figlio abbia un'età
compresa fra i tre e gli otto anni.
La malattia del bambino di età inferiore a otto anni, che dia luogo a ricovero ospedaliero,
interrompe il decorso del periodo di ferie o congedo in godimento da parte del genitore.
Ai fini della fruizione dei congedi di cui al presente articolo la madre o il padre sono tenuti a
presentare una dichiarazione attestante che l'altro genitore non è in astensione dal lavoro negli stessi
giorni per il medesimo motivo.
Il genitore residente, e anche l’affidatario, che svolge un’attività lavorativa, sia essa di
lavoro dipendente che di lavoro autonomo, o, in alternativa, il famigliare residente che abitualmente
si prende cura del portatore di grave handicap permanente o temporaneo, o del portatore di
gravissima patologia in età pediatrica o temporanea correlata all’età che, secondo l’apposito
protocollo stilato dal Comitato Esecutivo dell’I.S.S., necessiti di attività di accompagno, ha diritto
di assentarsi dal lavoro fino a tre giorni al mese, non cumulabili nell’arco dell’anno, o
eccezionalmente l’equivalente in ore rapportate all’orario di lavoro settimanale, a titolo di permesso
speciale retribuito.
Le richieste dei permessi speciali retribuiti ai sensi del precedente comma dovranno essere
inoltrate almeno tre giorni prima, fatti salvi i casi di comprovata urgenza.
2
Le condizioni di cui comma quarto devono essere certificate - per la prima volta - dalla
Direzione dei Servizi Ospedalieri e Specialistici, sentiti i servizi specialistici interessati per quanto
di competenza, su domanda da presentarsi al Medico Fiscale il quale, verificata la sussistenza dei
requisiti, rilascerà la necessaria autorizzazione.
Gli oneri relativi ai permessi speciali retribuiti in favore delle famiglie beneficiarie sono
imputati alla "Cassa Corresponsione Assegni Familiari" dell’I.S.S., con anticipazione del datore di
lavoro da recuperarsi mediante detrazione dai contributi dovuti nel mese corrente.
Il permesso speciale sarà corrisposto al 100% della retribuzione netta al lavoratore
dipendente ed al 100% del reddito dichiarato o accertato nell’anno precedente, rapportato a 365
giorni, per il lavoratore autonomo.
Apposito regolamento del Comitato Esecutivo dell’I.S.S. disciplinerà le modalità di richiesta
dei permessi speciali di cui sopra e le modalità di calcolo per la corresponsione al lavoratore
autonomo di quanto previsto al comma che precede per la mancanza di reddito dichiarato o
accertato nell’anno di riferimento o per l’impossibilità di applicare ad esso il rapporto di 365 giorni
Con le medesime modalità e procedure, il diritto di assentarsi dal lavoro fino a tre giorni al
mese, non cumulabili nell’arco dell’anno, o l’equivalente in ore rapportate all’orario di lavoro
settimanale, a titolo di permesso speciale retribuito, è esteso al lavoratore portatore di grave
handicap permanente.”.

Art. 2

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione .


Data dalla Nostra Residenza, addì 30 luglio 2007/1706 d.F.R.




I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Rossi – Alessandro Mancini






IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta